-  Rigazio Sara  -  11/05/2017

Diritti umani e giustizia sportiva: leccezionalità fa giurisprudenza? Sara Rigazio

 

 

"Un"ispirazione per tutti noi qui all"Ufficio ONU per i diritti umani": così si è espresso l"Alto Commissario Zeid Ra" ad al –Hussein a proposito del triste episodio verificatosi domenica 30 aprile durante la partita Cagliari- Pescara.

Nel corso dell"incontro, infatti, a seguito di un diverbio con l"arbitro – reo di non essere intervenuto mentre alcuni tifosi della squadra avversaria intonavano cori razzisti – Sulley Muntari, giocatore ghanese del Pescara, dapprima ammonito, ha successivamente abbandonato il campo per protesta incorrendo, dunque, nella doppia ammonizione e conseguente squalifica.

Quest"ultima, com"è noto, è stata in seguito annullata dalla Corte Sportiva d"Appello "[…] considerata la particolare delicatezza del tema inerente i diritti personalissimi dell"uomo prima ancora che dell"atleta […]"[1]

 

La vicenda – che ha provocato una forte eco mediatica, considerato l"intervento non soltanto del Rappresentante dell"ONU ma, anche, delle principali testate giornalistiche internazionali – assume rilevanza, a nostro avviso, sotto un duplice profilo.

 

Da un lato essa conferma, se mai ve ne fosse ancora la necessità, che occorre mantenere sempre alto il livello di guardia nei confronti di qualsiasi forma di discriminazione; e in tal senso lo sport si rivela, ancora una volta, terreno fertile per un"azione concreta e immediata di sensibilizzazione soprattutto nei confronti dei più giovani. Sotto questo profilo va osservato che, tuttavia, nonostante le numerose iniziative, il mondo del calcio – rispetto alle altre discipline sportive – detiene ancora il triste primato proprio con riguardo a episodi di natura razzista, sia da parte dei giocatori, sia dei tifosi.[2]

 

Dall"altro, con specifico riferimento alla giustizia sportiva, essa pone la questione – quanto mai attuale – del c.d. "precedente", così come peraltro auspicato dal Presidente Malagò all"indomani del caso Muntari. Non si tratta, invero, di un particolare di scarso rilievo giacché, ove la decisione della Corte Sportiva d"Appello "facesse giurisprudenza", ciò comporterebbe (almeno in teoria) l"automatico annullamento di tutte le sanzioni comminate in una situazione caratterizzata da episodi di discriminazione.

 

A ben vedere, d"altra parte, i caratteri dell"eccezionalità e della straordinarietà sembrano essere i tratti distintivi dell"intera decisione de qua: preme, infatti, rilevare che – dapprima con riferimento all"ammissibilità del ricorso stesso e, successivamente, con riferimento al merito dello stesso –  il Collegio ha più volte richiamato l"attenzione su tali profili facendone, di fatto, la vera chiave di lettura e il criterio fondante per l"intera decisione[3].

 

Orbene, pur plaudendo alla solerzia dimostrata dagli organi di giustizia sportiva nel caso in oggetto, al contempo, tuttavia, non può farsi a meno di osservare che siffatta decisione sembra essere il risultato di una scelta (impulsiva e frettolosa) dettata più dalla risonanza mediatica dell"episodio che non da una profonda riflessione quale, una problematica di tali dimensioni, invece richiederebbe.

 

L"impressione che ci si trovi dinanzi ad una reazione e non ad una riflessione trova conferma, inoltre, a nostro avviso, nel richiamo operato dallo stesso Collegio in ordine all"esigenza di "allinearsi" con la rigorosa politica dell"UEFA in tema di discriminazione razziale, al fine di evitare "una stridente contraddizione" con tale orientamento. Quasi a voler trovare "un motivo in più" per giustificare l"accoglimento del ricorso[4].

 

L"auspicio, allora, è quello che le istituzioni sportive sappiano finalmente rispondere con voce ferma e azioni concertate ma, soprattutto, riconoscano l"esigenza di intraprendere iniziative a lungo termine.

 

 



La Corte d"Appello ha accolto il ricorso avverso la squalifica di cui alla Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A  di cui al Com. Uff. n. 197 del 02.05.2017). Il testo della decisione della Corte Sportiva di Appello Nazionale è consultabile all"indirizzo http://www.figc.it/Assets/contentresources_2/ContenutoGenerico/63.$plit/C_2_ContenutoGenerico_2537526_StrilloComunicatoUfficiale_lstAllegati_1_upfAllegato.pdf.

[2] Gli episodi a sfondo razzista verificatisi negli ultimi anni, balzati alle cronache giornalistiche, sono in continuo aumento. Basti ricordare l"uscita dal campo – peraltro supportata dal resto della squadra – per protesta del giocatore del Milan Baoteng nel 2013 a seguito dei cori razzisti da parte dei tifosi avversari, ovvero il deplorevole comportamento di De Rossi nei confronti dello juventino Mandzukic. L"Osservatorio Nazionale sulla xenofobia ha registrato, nella sola stagione 2011/2012 ben 28 episodi a sfondo razzista negli stadi italiani.

3 Con riguardo all"ammissibilità del ricorso, il riferimento è all"art. 36 bis, comma 8 del Codice di Giustizia sportiva, secondo il quale ""Il procedimento d"urgenza non può essere altresì richiesto nel caso di squalifica per una gara, salvo che si tratti di procedimenti nei quali è ammissibile l"uso di immagini televisive come fonte di prova". Il Collegio, riconoscendo che si tratta di una previsione "che costituisce eccezione alla regola generale di accesso alla tutela giurisdizionale, sebbene nel settore della giustizia sportiva", riconosce che essa debba essere "interpretata in modo rigoroso e non è, pertanto, suscettibile di applicazione analogica; pertanto, tale previsione non può trovare applicazione nel caso che ci occupa in cui viene in rilievo, all"evidenza, un ricorso proposto in via ordinaria e non d"urgenza". Allo stesso modo, con riguardo al merito del ricorso stesso, il Collegio ribadisce la centralità dei profili di eccezionalità e straordinarietà ove afferma che " […] questa Corte, in considerazione, lo si ripete ancora una volta, della straordinarietà ed eccezionalità della fattispecie di cui è giudizio …].

[4] Afferma, infatti, il Collegio che " […] al fine di evitare la stridente contraddizione che verrebbe a determinarsi, nell"ambito dell"ordinamento federale, tra le disposizioni, peraltro derivate dall"ordinamento UEFA, che sanzionano in modo particolarmente rigoroso i comportamenti di discriminazione razziale, e una decisione, quale quella assunta dal Giudice sportivo, con la quale è stato sanzionato il calciatore che è stato vittima di tale gravissimo comportamento discriminatorio e non invece la Società i cui sostenitori si sono resi responsabili dei cori beceri, ritiene possa pervenirsi all"accoglimento del ricorso".

 




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