-  Casoria Elisa  -  05/08/2015

DIRITTI DEI NONNI - Professional - Elisa CASORIA

Come possono i nonni tutelare il loro rapporto con il nipotino?

CASO: i nonni di un bambino vorrebbero mantenere rapporti significativi con il nipotino, ma sono ostacolati da uno dei genitori del bambino. Come fare?

DISCIPLINA: l"art. 317 bis c.c. (inserito nel codice civile, nella precedente formulazione, dalla legge 19-5-1975 n. 151 e successivamente sostituito dal d.lgs. 28.12.2013 n. 154) prevede espressamente "il diritto degli ascendenti di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni", in corrispondenza al diritto del minore, sancito dall"art. 337 ter, primo comma, cc di "conservare  rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale".  Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 74 e 77 c.c., nell"espressione "parenti" si intendono incluse le persone che discendono da uno stesso stipite, sino al sesto grado. All"uopo si evidenzia che l"art. 317 bis c.c. letteralmente menziona soltanto gli ascendenti, riconoscendo loro al secondo comma, nel caso di impedimento all"esercizio del suddetto diritto, la legittimazione a ricorrere al giudice competente ossia al Tribunale per i minorenni del luogo di residenza abituale del minore, affinchè siano adottati i provvedimenti più idonei nell"esclusivo interesse del minore.

Dato il rinvio contenuto nell"ultima parte del secondo comma dell"art. 317 bis c.c. alla disciplina prevista dall"art 336, secondo comma, c.c. e conseguentemente agli artt. 737 e ss c.p.c., i provvedimenti da adottare, chiesti con ricorso, sono pronunciati in camera di consiglio (l"art 336, secondo comma, c.c. così recita: "Il tribunale provvede in camera di consiglio, assunte informazioni e sentito  il pubblico ministero; dispone, inoltre, l"ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento. Nei casi in cui il provvedimento è richiesto contro il genitore, questi deve essere sentito").

L"art. 38, primo comma, ultima parte, disp. att. del c.c. prevede espressamente la competenza del tribunale per i minorenni per i provvedimenti contemplati dall"art. 317 bis c.c.

COME FARE: i nonni possono ricorrere al Tribunale per i minorenni del luogo di residenza abituale del minore, per l"adozione dei provvedimenti più idonei nell"esclusivo interesse dello stesso, in base al combinato disposto degli artt. 317 bis e 336, secondo comma, c.c. nonché degli artt. 737 e ss c.p.c. e art. 38 disp.att. c.c.

 

----------------------------------------APPROFONDIMENTO---------------------------------------

Per quanto concerne la legittimazione al ricorso da parte dei nonni, era già affermato il diritto degli stessi di chiedere al competente Tribunale per i minorenni l"adozione di provvedimenti convenienti nell"interesse dei nipoti minorenni, nel caso di condotta genitoriale pregiudizievole per l"assenza di contatti tra nonni e nipoti, restando esclusa la legittimazione degli stessi ad intervenire nell"ambito di un giudizio di separazione dei coniugi (ove le sole parti sono i coniugi), pur se a tutela dell"interesse dei minori (e con riferimento alla regolamentazione del regime degli incontri con gli stessi ascendenti), essendo la posizione dei nonni estranea rispetto al thema decidendum del giudizio.

Ora il diritto dei nonni di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni è codificato nell"art. 317 bis c.c. Letteralmente la norma (rubricata "rapporti con gli ascendenti") prevede tale diritto  solo per l"ascendente, con la correlativa legittimazione a ricorrere al giudice, ma in dottrina la disposizione è interpretata in modo estensivo alla luce della lettura del combinato disposto degli artt 317 bis c.c. e 337 ter, primo comma, c.c., affermando, in contrasto con l"altra interpretazione rigida e letterale e pur in difetto di un"espressa previsione al riguardo nell"art. 317 bis c.c., che identica facoltà spetti anche ai parenti di ciascun ramo genitoriale diversi dagli ascendenti.

L"art 38, primo comma, disp. att. del c.c. (sostituito dalla legge 10.12.2012 n. 219 e modificato dal d. lgs. 28.12.2013 n. 154) nell"attuale formulazione risulta essere soggetto a critiche in quanto, elencati all"inizio della norma i provvedimenti di competenza del tribunale per i minorenni, nell"ultima parte del primo comma così recita: "Sono, altresì, di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli artt. 251 e 317 bis c.c.".  Tale disposizione è stata interpretata nel senso che la competenza è sempre del tribunale per i minorenni nell"ipotesi di cui all"art 317 bis c.c., trattandosi di un giudizio autonomo rispetto all"eventuale giudizio separativo in corso. Alcuni autori hanno evidenziato che il comportamento del genitore volto ad ostacolare i rapporti tra il figlio e i nonni può concretare un abuso censurabile a norma dell"art. 333 c.c. ed in tal caso, laddove sia in corso un giudizio separativo innanzi al tribunale ordinario e venga instaurata, su ricorso dei nonni o altri parenti, la procedura ex art 333 c.c. innanzi al tribunale per i minorenni, i due giudizi dovrebbero restare separati in quanto posti in essere non fra le stesse parti.

 




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