-  RK  -  15/07/2013

DIFFAMAZIONE, DIRITTO DI CRITICA E CONTESTO OVE MATURANO LE FRASI OFFENSIVE – Cass. pen., 3.7.2013, n. 28685 - R.K.

LA S.c. torna ad occuparsi di un tema sempre attuale: i limiti del diritto di critica, rapportato al diritto di ognuno a non vedere leso il proprio onore.

Punto di partenza dell"esame dei limiti del diritto di critica è la constatazione, comune in dottrina e giurisprudenza , della esistenza nel nostro ordinamento del relativo diritto. Al riguardo il fondamento del diritto di critica è da rinvenirsi oltre che nell'art. 21 della Costituzione posto a presidio della libertà di pensiero  anche negli artt. 9 e 33 della Costituzione, norme queste dirette a tutelare le espressioni artistiche e culturali in genere .

Certo è anche che , la critica proprio per le sue dichiarate finalità censorie, perseguite anche attraverso l'arma dell'irrisione, frequentemente si pone in aperta rotta di collisione con altri valori fondamentali della persona, parimenti tutelati dalla norma costituzionale, quali il diritto all'onore ed alla dignità. In effetti, la critica è stata definita quale espressione del pensiero, anche artistica, ed in questo contesto, quindi, che si pone la questione di delineare i confini entro i quali l'espressione satirica può considerarsi lecita.

La critica è, dopotutto, una sintesi di nozioni e sentimenti concernenti il rapporto tra le istituzioni ed i cittadini e fra i cittadini stessi, nel momento culturale , ambientale e storico ove si pone l"opera satirica.

Attraverso la critica si fustigano i costumi di un"epoca , quelli che sono percepiti nella società in un dato momento della vita del paese.

Tale forma di divulgazione delle proprie opinioni mira ad attuare anche un mezzo essenziale di controllo sociale (più o meno esteso in base al contesto in cui nasce) nei confronti di chi al momento rappresenta un avversario, da stigmatizzare nei comportamenti o nei pensieri.

Proprio al fine di permettere alla critica di assolvere a tale fondamentale funzione, la Cassazione ( in specie trattando della critica politica, molto comune) ne ha esteso i confini di liceità limitandola solo ad una continenza nell"uso delle espressioni tale da non far sfociare la critica in una aggressione unilaterale senza giustificazione.

La critica può offrire una rappresentazione dura, purché rilevante in relazione alla notorietà della persona assumendone connotati che sfuggono all'analisi convenzionale ed alla realtà stessa degli accadimenti.

Certo, è da registrare l"indirizzo giurisprudenziale, che indica una necessaria coerenza tra dimensione pubblica del personaggio , continenza nelle affermazioni, adeguatezza al sentire sociale ritenendo di dover espressamente correggere il principio di svincolo assoluto della critica dai canoni prescritti per il legittimo esercizio del diritto di cronaca e di critica (Cass. civ., 29 maggio 1996, n. 4993).

In particolare, la Cassazione è dell'avviso che la critica tutte le volte in cui risponde a finalità informative deve essere anch'essa assoggettata al limite della verità posto per il legittimo esercizio del diritto di cronaca, pur senza dimenticare che i criteri di valutazione di tale limite devono presentare una maggiore elasticità in specie relativamente al contesto in cui la critica sorge.

Così, per tale orientamento il limite della verità, pur applicandosi anche al diritto di critica, deve essere di volta in volta valutato ed adeguato al caso concreto, al fine di individuare i criteri che consentono una critica lecita: il criterio della verità deve escludersi completamente solo quando la critica si atteggi nella sua forma concettualmente più autentica, quella priva di contenuti informativi; mentre tutte le volte in cui la critica si accompagna a contenuti informativi riemerge parzialmente il requisito della verità.

In particolare, in relazione al contesto in cui le frasi sono pronunciate, la S.c. specifica che il contesto nel quale la condotta diffamatoria si colloca può e deve essere valutato seppure ai limitati fini del giudizio di stretta riferibilità delle espressioni potenzialmente diffamatorie al comportamento del soggetto passivo oggetto di critica, pur non potendo in alcun modo scriminare l'uso di espressioni che si risolvano nella denigrazione della persona di quest'ultimo in quanto tale, atteso che anche l'efficacia scriminante dell'esercizio del diritto di critica è soggetta al limite della continenza del linguaggio utilizzato. È invece evidente che all'interno di una associazione privata la normale dialettica tra i componenti della medesima in merito alla sua gestione possa assumere toni polemici, soprattutto nei confronti di chi ricopra in seno alla stessa ruoli apicali. "Ne consegue dunque che censure eventualmente offensive dell'altrui reputazione - e che in un ambito diverso potrebbero non essere ritenute altrettanto accettabili - vanno considerate espressione del legittimo esercizio del diritto di critica se oggettivamente riferite allo svolgimento della vita associativa e qualora non trasmodanti, per l'appunto, nella gratuita denigrazione della persona cui sono destinate".

 

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