-  Costa Elisabetta  -  23/10/2013

DETERMINAZIONE E PERSONALIZZAZIONE DEL DANNO BIOLOGICO - Cass. 12974/2013 - Elisabetta COSTA

"DETERMINAZIONE E PERSONALIZZAZIONE DEL DANNO BIOLOGICO" – Cass. 12974/2013 – Elisabetta COSTA

 

Con la sentenza n. 12974/2013, la Corte di cassazione si è espressa in tema d"individuazione e risarcimento del danno patrimoniale e di quello non patrimoniale conseguenti ad un sinistro stradale in cui aveva perso la vita la moglie di uno degli automobilisti coinvolti.

La Corte d"appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Palmi del 17.3.1997, accertava la concorrente e pari responsabilità di due degli automobilisti coinvolti nell"incidente stradale di cui sopra (tra cui il marito della vittima). In conseguenza di tale tesi, la Corte d"appello rigettava la domanda proposta dal coniuge della vittima (sia in proprio sia a tutela dei figli minorenni), finalizzata all"ottenimento del risarcimento del danno biologico iure hereditas, e rideterminava il quantum dovuto a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale, liquidato dal giudice di prime cure e posto solidalmente a carico dell"altro automobilista corresponsabile e della sua compagnia assicuratrice.

Il marito della vittima adiva alla Corte di cassazione sviluppando tre motivi di ricorso avverso la sentenza della Corte d"appello di Reggio Calabria.

Con i primi due motivi, il ricorrente lamentava la violazione o la falsa applicazione dei principi generali in materia di nesso di causalità, nonché la violazione o la falsa applicazione in ordine agli artt. 2043 c.c., 2 Cost. e 62 Cost. Europea.

Su tali motivi la Corte di cassazione rilevava che il ricorso era astratto, generico, privo di riferibilità al caso concreto in esame, oltre che di decisività, pertanto,per come erano stati sviluppati i punti alla base delle due motivazioni, la Suprema Corte si riteneva impossibilitata a individuare la soluzione adottata dalla sentenza impugnata e a precisare i termini della contestazione.

La giurisprudenza costante della corte di legittimità ritiene che il ricorso debba essere chiaro e intelligibile nella sua lettura globale, senza che debba richiedere una scomposizione in parti prive di connessione tra loro per permetterne la comprensione.

Perciò la Corte di cassazione, in applicazione degli artt. 366, comma 1, n. 4, 366 bis e 375, comma 1, n. 5, c.p.c., rilevata l"assenza dei requisiti essenziali richiesti dalla legge a pena d"inammissibilità, non interveniva sulle contestazioni di cui ai primi due motivi del ricorso.

Con riguardo al terzo motivo di ricorso, il ricorrente denunciava il difetto di motivazione per travisamento del fatto su di un punto decisivo della controversia.

La specificità dei motivi d"appello esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata debbano essere contrapposte quelle dell"appellante, volte ad incrinare il fondamento logico giuridico delle prime.

Nel caso di specie, la contrapposizione dell"appellante relativa all"irrisoria liquidazione del danno morale occorso ai figli minorenni della vittima era emersa in maniera chiara, pertanto la corte d"appello, individuando la centrale rilevanza di tale questione ai fini della decisione della controversia, avrebbe dovuto entrare nello specifico della questione, dando conto delle modalità di computo e dei criteri di valutazione equitativa adottati ai fini della c.d. personalizzazione del ristoro, nel rispetto delle diversità che caratterizzano i singoli casi concreti (SS.UU. 11.11.2008, n. 26972).

Invece la corte d"appello si è sottratta alla sollecitata disamina e, pertanto, la Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo del ricorso, disponendo il rinvio della causa alla corte d"appello di Reggio Calabria, affinché, in diversa composizione, provveda alla non compiuta disamina.

La sentenza n. 12974/2013 della Corte di cassazione, pur non introducendo alcuna novità, rappresenta un interessante spaccato sia sul tema della necessaria personalizzazione del danno sia in relazione ai requisiti necessari, a pena d"inammissibilità, dei ricorsi dinanzi alla Suprema Corte.




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