-  Tessier Margherita  -  22/11/2013

DECRETO BALDUZZI: PROFILI DI INCOSTITUZIONALITÀ IN SEDE CAUTELARE- Trib. Roma 128057/2013- Margherita TESSIER

DECRETO BALDUZZI: PROFILI DI INCOSTITUZIONALITÀ IN SEDE CAUTELARE

A seguito di ricorso ex art 700 c.p.c. presentato dall'amministratore di sostegno di persona affetta da sclerosi multipla in stato avanzato di malattia e non più rispondente alle cure mediche tradizionali, il Tribunale di Roma sezione lavoro IV ha ordinato all'ASL competente di riferimento il trattamento con le cellule staminali secondo il protocollo concordato tra Ospedali civili e Fondazione Stamina previa acquisizione in via d'urgenza del parere del Comitato Etico ex art 6 D.lgs. 24.06.2003 n.211 sul rapporto favorevole tra benefici ipotizzabili e rischi prevedibili del trattamento nelle particolari condizioni della paziente.

L'ordinanza, che qui si commenta, è rilevante in quanto ha affrontato e risolto, seppur in sede cautelare, le problematiche connesse all'applicazione della legge 23 maggio 2013 n. 57 che ha convertito in legge il cosiddetto decreto Balduzzi (decreto legge 25 marzo 2013 n. 24) che consente il trattamento a base di cellule staminali a favore di quei pazienti sui quali i trattamenti sono stati avviati antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto (7 febbraio 2013), cui sono stati equiparati quelli che siano già stati, a quella data, ordinati dall'Autorità Giudiziaria.

Il Giudice, in sede cautelare, ha rilevato profili di incostituzionalità delle norme del cosiddetto decreto Balduzzi in relazione al principio di uguaglianza considerando che, secondo detta normativa, l'ammissione o l'esclusione del paziente rispetto al trattamento secondo il cosiddetto protocollo Stamina, vengono fondate non sulle condizioni di salute dei pazienti, bensì su un dato cronologico o all'esito di iniziative giudiziarie già definite in via cautelare. Il Giudice, ha ritenuto in sostanza del tutto irragionevole limitare il diritto alla "speranza" a coloro che hanno già iniziato a ricevere il trattamento Stamina per averlo richiesto prima del 27 febbraio 2013 o che hanno ottenuto decisioni favorevoli dell'Autorità giudiziaria, e negare lo stesso diritto alla medesima speranza a coloro che ugualmente affetti dalle stesse malattie, non curabili, si sono rivolti all'Azienda Pubblica Ospedaliera di riferimento dopo tal data o si sono visti rigettare la stessa domanda cautelare di accesso al trattamento.

Il giudice inoltre ha ritenuto non manifestamente infondata la questione di costituzionalità delle norme richiamate ritenendo irragionevole subordinare il concreto godimento del diritto fondamentale alla salute alla sussistenza di motivi che nulla hanno a che fare con la salute del soggetto.

Si vuole evidenziare l'importanza della decisione che ha dato una soluzione nella fase cautelare, sulla problematica nascente dal carattere accentrato del controllo di costituzionalità delle leggi attribuito alla Corte Costituzionale, con la necessità di assicurare l'effettività della tutela giurisdizionale nel caso specifico, quando si tratta di tutelare il diritto alla salute come diritto fondamentale dell'individuo ex art. 32 comma 1 della Costituzione, intesa come norma immediatamente precettiva.

Il Giudice infatti ha ritenuto possibile, in tal caso, una forma limitata di controllo diffuso della costituzionalità che consente la concessione del provvedimento cautelare in pendenza del giudizio di costituzionalità che già è stato richiesto in riferimento alla stessa normativa esaminata nell'ordinanza.




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