-  Valeria De Franco  -  17/02/2017

Dati sensibili: quale tutela se vi sono in gioco altri diritti? - Cass. civ. 3455/17 - Valeria De Franco

Può ritenersi sussistente il diritto di prevalenza della tutela dei dati sensibili su qualsiasi altro diritto? Secondo la Corte di Cassazione non sussiste tale prevalenza poiché le norme sulle tutela dei dati sensibili vanno coordinate e bilanciate con le norme costituzionali che tutelano altri e prevalenti diritti e con le norme civilistiche in tema di negozi giuridici.

Il caso di specie attiene alla definizione di un conflitto sorto in seguito alla divulgazione di dati attinenti lo stato di salute di un soggetto, e quindi in quanto tali "sensibili". Tale violazione sarebbe avvenuta nel momento in cui la Regione incaricata aveva provveduto al pagamento di un indennizzo mediante accredito sul conto corrente del soggetto leso, tuttavia indicando nella causale del pagamento la seguente dicitura: «pagamento ratei arretrati bimestrali e posticipati …. ai sensi della Legge n. 210/1992». Espressione questa che era stata mantenuta anche dalla banca nella identificazione dei relativi movimenti dell"estratto conto.

Com'è noto, la legge sopracitata riconosce il diritto ad un indennizzo a chi abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie, una menomazione permanente dell"integrità psicofisica o a chi risulti contagiato da infezioni HIV, a seguito di somministrazione di sangue o derivati, nonché gli operatori sanitari che, in occasione e durante il servizio, abbiano riportato danni permanenti, conseguenti ad infezione a seguito di contatto con sangue o derivati provenienti da soggetti affetti da HIV, dunque l"indicazione espressa del riferimento normativo in questione integrava a parere del titolare ricorrente un illegittimo trattamento dei dati personali sia da parte della Regione che della stessa banca, motivo per cui decideva di convenirli entrambi in giudizio.

Nel decidere la controversia in questione la Corte di Cassazione ha modo di enunciare il seguente principio di diritto: "le norme sulle tutela dei dati sensibili vanno coordinate e bilanciate da un lato con la norme costituzionali che tutelano altri e prevalenti diritti (tra questi, l"interesse pubblico alla celerità, trasparenza ed efficacia dell"attività amministrativa); e dall"altro con le norme civilistiche in tema di negozi giuridici".

In particolare, la Corte di legittimità ha escluso che la trasmissione di dati dalla banca al cliente costituisse una "comunicazione" ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 4, comma 1, lett. l), in quanto è tale norma stessa ad escludere che possa qualificarsi "comunicazione" la trasmissione di dati allo stesso titolare, inoltre neanche la trasmissione dei dati dalla Regione alla banca può intendersi come "comunicazione" poiché in virtù del rapporto contrattuale di conto corrente la seconda andrebbe qualificata come mandatario con rappresentanza del correntista. L"imputazione del pagamento (c.d. "causale") con la quale la Regione ha contraddistinto l"accredito vale come compiuta dal debitore (Regione) direttamente al creditore. Essendo la banca autorizzata preventivamente dal correntista a ricevere il pagamento e conseguentemente anche le dichiarazioni che l"accompagnino, debbono considerarsi compiute direttamente al correntista stesso. Poiché il diritto alla riservatezza è un diritto disponibile, colui che nomina un mandatario per ricevere un pagamento e le dichiarazioni ad esso necessariamente connesse, manifesta per ciò solo la volontà di accettare che quelle dichiarazioni possano essere rese alla persona indicata.

In conclusione, la Corte dispone la rimessione degli atti al Primo Presidente della Corte per l"eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite visto il contrasto giurisprudenziale circa la definizione di trattamento e di comunicazione dei dati sensibili nonché anche alle modalità di trattamento e comunicazione dei dati sensibili.




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