-  Foligno Emanuela  -  24/06/2016

Danno patrimoniale ai familiari della casalinga deceduta - Tribunale Milano Sentenza 11 febbraio 2016 - Emanuela Foligno

 

Coloro che vengono privati della pulizia e della cura della casa subiscono un pregiudizio ? Ovvero, si può discorrere di danno patrimoniale per il mancato apporto futuro dei compiti della casalinga ?

Come noto la figura della casalinga nella visione giuridica è abbastanza complessa e variegata.

L"attività svolta dalla casalinga, in parte può certamente essere considerata attività di natura patrimoniale, per altra parte è attività di natura personale determinata dall"affetto familiare e dal relativo vincolo familiare.

La casalinga, pur non percependo reddito monetizzato, svolge un'attività suscettibile di valutazione economica, sicché è stato, legittimamente, inquadrato nella categoria del danno patrimoniale quello subito in conseguenza della riduzione della capacità lavorativa della casalinga.

Al di là degli estenuanti bisticci e dibattiti sul danno non patrimoniale, quasi venuti a noia, lo sforzo della giurisprudenza che si è registrato negli ultimi anni è proprio quello di porre grande sensibilità ai danni risarcibili.

Nell"alveo del danno patrimoniale, tale lavorìo, ha riconosciuto, con qualche tentennamento, come risarcibile il danno patrimoniale in capo al pensionato, allo studente, al disoccupato. L"incertezza di fondo, come facilmente intuibile, è la determinazione del criterio di calcolo per la liquidazione del pregiudizio a soggetti non percettori di reddito.

Per quanto riguarda la casalinga, solitamente la liquidazione del danno patrimoniale viene parametrata allo stipendio delle collaboratrici familiari. Tale criterio, però, non tiene in considerazione tutti gli altri compiti che solitamente svolge la casalinga (governo dell"andamento domestico, governo e cura della casa, ecc.).

Da alcuni anni, sgretolato il muro del diniego di qualsivoglia pregiudizio patrimoniale in capo alla casalinga, i Giudici di Legittimità hanno riconosciuto il danno patrimoniale nei casi di invalidità, di riduzione della capacità lavorativa, ecc. (fra le numerose: Cass. 16896/2010 e 8403/2015), sulla circostanza che l"attività svolta dalla casalinga è di natura lavorativa anche se non produttiva di alcun reddito.

Nell"interessante Sentenza oggetto di esame, i  Giudici di merito hanno riconosciuto agli aventi causa di una casalinga, oltre al danno per la perdita del rapporto parentale, anche il danno per il mancato apporto futuro dell"attività di casalinga.

La questione riguarda la sussistenza, o meno, del diritto al risarcimento del danno conseguente al mancato apporto futuro dell"attività di casalinga. I familiari di una donna deceduta, infatti, hanno chiesto tale ristoro poiché sono stati privati delle incombenze della cura e della pulizia della casa.

Il Tribunale di Milano ha ritenuto che senza dubbio può riconoscersi anche il pregiudizio per il mancato apporto futuro dell"attività della casalinga.

Ciò che è interessante, oltre alla legittimazione dei congiunti a pretendere tale posta risarcitoria, è il criterio adottato per la quantificazione del danno patrimoniale ai congiunti.

Così come in tutti i precedenti casi analoghi, il Giudice ha individuato come parametro lo stipendio percepito dalle collaboratrici familiari, personalizzandolo con una maggiorazione, in considerazione della maggiore ampiezza in qualità e quantità delle mansioni svolte dalla casalinga rispetto alla collaboratrice familiare.

E" stato liquidato, infatti, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, l"importo di euro cinquantamila parametrato nell"aspetto temporale, alla limitazione nel tempo essendo i figli della vittima prossimi al raggiungimento dell"autonomia, e personalizzato in considerazione a tutti gli aspetti qualitativi delle mansioni svolte dalla casalinga.

Nelle motivazioni il Tribunale ha voluto evidenziare che il liquidato importo a titolo di danno patrimoniale non deve essere confuso con il danno, anch"esso liquidato, di natura non patrimoniale per la perdita del rapporto parentale.

La pronunzia in esame, oltre ad essere condivisibile in punto di diritto, si mostra estremamente sensibile e coerente alla tracciatura posta dai Giudici di Legittimità e dalla migliore Dottrina, relativamente all"integrale ristoro dei danni subiti.

Giustamente, infatti, la quantificazione del danno risarcibile deve tenere in considerazione tutte le circostanze concrete, ivi compreso l"aspetto temporale del pregiudizio per i soggetti danneggiati. Tant"è che, come già detto, il pregiudizio è stato parametrato al lasso temporale in cui i familiari avrebbero usufruito dell"attività casalinga della defunta.




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