-  Luca Leidi  -  20/02/2017

Danno da squalifica illegittima: TAR Lazio, sez.I ter, 23/1/2017 n.1163 – Luca Leidi

Risarcimento del danno da sanzione illegittima

Responsabilità organi federali sportivi

Competenza esclusiva del TAR sul giudicato sportivo

Il procedimento n.5205/2015 Reg.Ric. TAR Lazio, sez. Prima Ter, vede come parti il Sodalizio Sportivo, in qualità di ricorrente, la Federazione Ginnastica d"Italia (FGI) ed il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), entrambi nella veste di resistente, ed ha ad oggetto una interessante questione: il risarcimento dei danni da squalifica illegittima. La sentenza di tal procedimento, decisa nelle Camere di Consiglio del 18/7-6/11/2017 e pubblicata il 23/1/2017 con il n.1163/2017 Reg.Prov.Coll., viene allegata al presente studio.


    Sommario: Le origini della disputa - Le due sanzioni disciplinari impugnate - Il ricorso al TAR - La legittimazione passiva del CONI - Competenza esclusiva del TAR ? - Responsabilità civile dei magistrati ascrivibile agli organi sportivi ? - Responsabilità aquiliana - Il danno risarcibile - 1) Elemento soggettivo: la colpa - 2) Nesso causale - A) Danni patrimoniali - A1) Perdita dello sponsor - A2) Danno da retrocessione - B) Danni non patrimoniali - Responsabilità


LE ORIGINI DELLA DISPUTA (1)

1) L"Atleta ha impugnato innanzi al Consiglio Direttivo Federale, chiedendone l"annullamento per intero, una prima votazione inerente alla Assemblea Elettiva della FGI tenutasi il 15/12/2012, poiché riteneva essere stata deliberata con delle irregolarità. Tuttavia, il Consiglio rigettava il ricorso, dichiarandolo inammissibile.

L"atleta adiva quindi l"Alta Corte di Giustizia (2), la quale accoglieva parzialmente il ricorso, sentenziando la ripetizione della sola votazione in cui l"atleta avrebbe dovuto esprimere la sua posizione di grande elettore per l"elezione dei rappresentanti di categoria di atleti.

Allora l"Atleta, al fine di ottenere l"annullamento in toto dell"Assemblea elettiva – come da sua domanda principale non accolta dall"Alta Corte –, ricorreva al TAR Lazio.

2) Nel frattempo, in esecuzione della sentenza dell"Alta Corte di Giustizia sopradetta, la FGI indiceva una nuova assemblea per la ripetizione del voto, con esclusivo riferimento ai rappresentanti della categoria atleti. Le relative delibere venivano nuovamente impugnate dall"atleta di fronte all"Alta Corte di Giustizia.

Tuttavia, l"Alta Corte rigettava tale ultimo ricorso, e l"Atleta proponeva un secondo ricorso al TAR per chiedere l"annullamento totale della delibera.

LE DUE SANZIONI DISCIPLINARI IMPUGNATE

I due ricorsi alla giustizia amministrativa del TAR proposti dall"Atleta, ebbero però l"effetto di notificare a carico di quest"ultimo due procedimenti disciplinari da parte della Procura Federale, uno per ogni ricorso proposto alla giustizia statale, per condotta contraria alla lealtà sportiva (art.2 Regolamento di Giustizia e Disciplina della FGI) e violazione della clausola compromissoria (art.27 Reg. cit.).

Il primo procedimento terminò con la condanna per l"Atleta alla sospensione di 12 mesi, a decorrere dal 16/1/2014. Condanna confermata in secondo grado.

L"Atleta proponeva ricorso al Tribunale Nazionale d"Arbitrato per lo Sport (TNAS) (3), il quale pronunciò un lodo di annullamento integrale e retroattivo della sanzione irrogata (4). La data della pronuncia di tale lodo è il 24/9/2014 – ossia otto mesi dopo aver iniziato a scontare la "squalifica".

Il secondo procedimento disciplinare, sempre per l"asserita violazione dei principi di lealtà sportiva e della clausola compromissoria, si concludeva in primo grado con la condanna a sei mesi di sospensione. Il secondo grado, in parziale riforma del primo, lo condannava a mesi otto. L"Atleta adiva il Collegio di Garanzia dello Sport che, con decisione n.8 del 30/3/2015, ridusse la sanzione a mesi quattro.

IL RICORSO AL TAR

Il Sodalizio Sportivo propone ricorso al TAR del Lazio per il risarcimento per equivalente dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza della sanzione disciplinare della sospensione per dodici mesi irrogata dagli Organi di Giustizia Federale – poi annullata dal TNAS, al suo Atleta. In particolare: per la perdita del main sponsor; per la retrocessione alla categoria inferiore; per il danno all"immagine dallo stesso club subito.

Si costituiscono in giudizio quali resistenti il CONI (eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e l"infondatezza della domanda risarcitoria) e la FGI (la quale contesta l"esistenza dei danni lamentati da controparte).

LA LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEL CONI

Il presupposto della legittimazione passiva del convenuto/resistente attiene alla sua qualità di soggetto nei cui confronti l"attore/ricorrente ha il diritto potestativo di ottenere dal Giudice, in base alla sua prospettazione, una sentenza di merito, di accoglimento o di rigetto. Per riconoscere la legittimazione ad un soggetto è sufficiente, quindi, che costui si attribuisca la titolarità del diritto fatto valere, prescindendo dall"effettiva titolarità, in concreto, del rapporto dedotto in causa, che si riferisce invece al merito della causa (5).

Tali breve premesse di origine dottrinale possono aver indotto il pensiero del Collegio a respingere l"eccezione di difetto di legittimazione passiva del CONI. Il petitum del ricorso proposto è, infatti, il risarcimento del danno patito in conseguenza dell"irrogazione della sentenza della sospensione – poi annullata – da parte degli Organi di Giustizia Federale.

In altre parole, la domanda risarcitoria «consegue all"irrogazione di una sanzione disciplinare in ultima istanza annullata dal Tribunale Nazionale di Arbitrato dello Sport, che del CONI è organo giustiziale, in uno con l"Alta Corte di Giustizia Sportiva», secondo il sistema di giustizia sportiva vigente prima della riforma del 2014. Di talché, come rilevato in sentenza in via preliminare, il CONI è legittimamente parte passiva del presente ricorso, poiché la squalifica è stata, dapprima, comminata e, poi, annullata da organi del CONI stesso (rispettivamente, l"Alta Corte e il TNAS).

COMPETENZA ESCLUSIVA DEL TAR ?

La pronuncia oggetto del presente studio rammenta, inizialmente, la propria competenza in sede di giurisdizione esclusiva per ciò che riguarda «l"azione risarcitoria per i danni conseguenti alle sanzioni disciplinari illegittimamente erogate, non operando alcuna riserva a favore della giustizia sportiva, innanzi alla quale la pretesa risarcitoria nemmeno può essere fatta valere».

Il riferimento legislativo è quello disposto dal D.L. 19 agosto 2003 n. 220 (il c.d. "Decreto salva calcio" o anche, in maniera più maliziosa, decreto "blocca TAR"), conv., con mod., in l. 17 ottobre 2003 n. 280, recante "Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva". Tale legge introdusse una sorta di riserva di giurisdizione sportiva per questioni tecniche e legittimava la clausola compromissoria stabilendo, infatti, con una sorta di "pregiudiziale sportiva", che nell"ambito delle materie riservate sussisteva «un onere di adire gli organi di giustizia sportiva per tutti gli appartenenti all"ordinamento sportivo» (6).

In particolare – oltre l"art.1 con il quale si riconosce il principio di autonomia tra ordinamento sportivo e ordinamento statale – l"art.2 riserva all"ordinamento sportivo competenza giurisdizionale su:

 a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive;

 b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive. (co.1).

Su tali materia, le società, le associazioni, gli affiliati ed i tesserati hanno l'onere di adire, gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo (co.2). In merito, si è osservato in dottrina (7), tale normativa non ha introdotto un sostanziale mutamento rispetto alle conclusioni a cui era pervenuta in passato la giurisprudenza, presentando semplicemente il pregio di codificare in maniera definitiva il principio di autonomia dell"ordinamento sportivo «salvo i casi di rilevanza» per l"ordinamento statale di situazioni giuridiche soggettive (art.1).

Il riferimento giurisprudenziale, espressamente richiamato dalla sentenza in oggetto, è la ormai famosa pronuncia della Corte Costituzionale n.49 dell"11 febbraio 2011, inerente la legittimità costituzionale dell"art.2 cit. in riferimento agli artt.24, 103 e 113 Cost.. In tale pronuncia si affermano dei veri e propri capisaldi:

 - laddove il provvedimento adottato dalle federazioni sportive o dal Coni abbia incidenza anche su situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l'ordinamento giuridico statale, la domanda volta ad ottenere non la caducazione dell'atto, ma il conseguente risarcimento del danno, deve essere proposta innanzi al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, non operando alcuna riserva a favore della giustizia sportiva, innanzi alla quale la pretesa risarcitoria nemmeno può essere fatta valere;

 - il giudice amministrativo può conoscere, nonostante la riserva a favore della giustizia sportiva, delle sanzioni disciplinari inflitte a società, associazioni e atleti, in via incidentale e indiretta, al fine di pronunciarsi sulla domanda risarcitoria proposta dal destinatario della sanzione.

In tali fattispecie l'esplicita esclusione della diretta giurisdizione sugli atti attraverso i quali sono state irrogate le sanzioni disciplinari - posta a tutela dell'autonomia dell'ordinamento sportivo - consente comunque a chi lamenti la lesione di una situazione soggettiva giuridicamente rilevante, di agire in giudizio per ottenere il conseguente risarcimento del danno.

Nel caso de quo, per di più, il TAR rileva che la sanzione "illegittima", per cui è richiesto il risarcimento del danno, è stata dallo stesso organo giudiziale sportivo di ultima istanza definitivamente annullata, e, perciò, neanche vi sarebbe posto per un"eventuale questione di cognizione incidentale del Giudice Amministrativo. Come correttamente sostenuto in giurisprudenza, «le decisioni assunte dal Tribunale Nazionale Arbitrale dello Sport hanno la natura di provvedimenti amministrativi, sicché non è implausibile che il giudice amministrativo affermi la propria giurisdizione (di natura esclusiva) nei confronti di ogni tipo di decisione del TNAS» (8).

Si ricordi, infatti, il principio generale secondo il quale deve essere riconosciuta in ogni caso la possibilità di adire il giudice statale una volta esauriti tutti i gradi della giustizia sportiva (9). Infatti, come espressamente previsto all"art.3 del decreto Salva Calcio, competente in materia per la cognizione di questione verificatesi in ambito sportivo è esclusivamente il Giudice Amministrativo del Lazio, a condizione però che:

 - nel frattempo si siano esauriti i diversi gradi di giustizia sportiva;

 - non si tratti di materie riservate alla competenza sportiva ex art.2.

Si devolve così, ai sensi dell"art.3, co.1, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (10) ogni altra controversia – principalmente le questioni amministrative e le questioni economiche – non riservata agli organi di giustizia sportiva, e subordina al previo esaurimento dei gradi di giustizia sportiva anche il ricorso alla giustizia statuale nelle materie ad essa riservate (c.d. "pregiudiziale sportiva") (11).

RESPONSABILITA" CIVILE DEI MAGISTRATI ASCRIVIBILE AGLI ORGANI SPORTIVI ?

La L. 13 aprile 1988, n.117 (c.d. Legge Vassalli) disciplina la responsabilità civile dei magistrati nell'ambito dell'esercizio delle funzioni giudiziarie. Questa è chiamata in causa dal Sodalizio Sportivo e, per contro, contestata dalla Federazione e dal CONI sotto il solo punto di vista della mancanza dell"onere probatorio.

Rileva il TAR che le difese delle parti resistenti errano nel ritenere che, nel caso de quo, si tratti di una ipotesi di responsabilità civile dei magistrati. Il Collegio, infatti, esclude l"applicazione di tale istituto «per il semplice rilievo che gli organi di giustizia federali non hanno natura giurisdizionale» e, stante la natura eccezionale delle norme poste dalla L.117/98, «deve escludersi, dunque, la possibilità della loro applicazione analogica a soggetti che non svolgono funzioni giudiziarie.».

Come già sovente affermato da questo Giudice amministrativo, in relazione alla prospettata violazione di norme costituzionali, «le norme in esame (artt.101, 102, 104, 106, 108 e 111 Cost. n.d.r.) non sono applicabili agli organi di giustizia sportiva i quali non hanno natura giurisdizionale e, secondo la sentenza n.49/2011, sono competenti a valutare solo questioni giuridicamente non rilevanti per l"ordinamento statale (…); laddove, invece, il provvedimento degli organi di giustizia sportiva coinvolga anche situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l"ordinamento giuridico statale subentra la tutela giurisdizionale (seppur solo risarcitoria) del giudice amministrativo al quale sono sicuramente riferibili i parametri costituzionali di cui sopra.» (12). Quindi, in breve, si deve escludere il regime della responsabilità civile dei magistrati agli organi giudicanti sportivi; tuttavia, rientra in un regime di responsabilità civile ("della P.A.") il Giudice amministrativo che svolga il ruolo di "giudice sportivo", pur se in ultima istanza o in via esclusiva.

A tale conclusione si giunge anche ragionando sul campo di applicazione della Legge Vassalli, di cui all"art.1 (13), il quale si riferisce ai soli esercenti funzioni giudiziarie, inquirenti e giudicanti, «nel senso tipico e rigoroso del termine» (14).

Ma allora, quale è la natura degli organi federali sportivi?

Per rispondere a tale amletico quesito, il TAR, partendo dal procedimento argomentativo per cui gli organi di giustizia federale sportiva, nati e radicati all"interno della federazione sportiva stessa, abbiano la stessa natura delle federazioni sportive entro le quali sono costituiti e sono destinati ad operare. Come insegna la dottrina maggioritaria in materia (15), le federazioni sportive nazionali appaiono partecipare di una duplice natura privatistica e pubblicistica, a seconda delle attività dalle medesime esplicate (16). Le Federazioni sportive, quindi, pur sorgendo come soggetti privati, in presenza di determinati presupposti assumono la qualifica di organi del CONI e partecipano alla natura pubblica di quest"ultimo.

La corretta individuazione della natura delle Federazioni sportive, però, non può prescindere dal principio generale posto dall"art.1, co.2, D.L.220/2003, prima citato. Il criterio generale rimane, dunque, quello della rilevanza per l"ordinamento statale di situazioni giuridiche connesse con l"ordinamento sportivo. Così il TAR: «Gli organi di giustizia costituiti presso le Federazioni sportive, dunque, sono organi giustiziali rispetto alle decisioni aventi rilevanza interna per l"ordinamento sportivo, mentre debbono considerarsi partecipare della medesima natura pubblicistica delle Federazioni cui appartengono, ogni qualvolta le loro decisioni rivestano rilevanza giuridica esterna per l"ordinamento statale.». Il medesimo Collegio, continua, osserva come le decisioni degli organi federali sportivi devono considerarsi alla stregua dei provvedimenti amministrativi «ogniqualvolta, seppur in materia riservata (…) all"ordinamento sportivo, vengano ad incidere su posizione giuridiche soggettive rilevanti per l"ordinamento statale, che come tali, non possono sfuggire alla tutela giurisdizionale statale», pena la lesione del diritto costituzionalmente inviolabile della difesa (art.24 Cost.).

RESPONSABILITA" AQUILIANA

Giunti alla conclusione che gli organi federali sportivi, allorquando l"attività dagli stessi espletata giunga ad investire posizioni giuridiche rilevanti per l"ordinamento statale, compiano atti di natura amministrativa, da tale considerazione discende la sottoposizione della loro responsabilità nell"alveo della responsabilità aquiliana, ai sensi dell"art.2043 c.c., della Pubblica Amministrazione.

Il Giudice Amministrativo, seguendo l"orientamento costante della giurisprudenza (17), rilevando che non è sufficiente il mero annullamento del provvedimento lesivo per configurare una responsabilità della P.A., ritiene altresì necessario che sia «configurabile la sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa», dovendosi verificare se l'adozione e l'esecuzione dell'atto impugnato sia avvenuta in violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona fede, alle quali l'esercizio della funzione pubblica deve costantemente attenersi. Da ciò deriva che, in sede di accertamento della responsabilità della Pubblica amministrazione per danno a privati, il Giudice Amministrativo può affermare tale responsabilità quando «la violazione risulti grave e commessa in un contesto di circostanze di fatto e in un quadro di riferimenti normativi e giuridici tali da palesare la negligenza e l'imperizia dell'organo nell'assunzione del provvedimento viziato». Per contro, il giudice può negarla quando l'indagine conduca al riconoscimento dell'errore scusabile.

Vale anche in questo caso la regola generale: è necessario che ricorrano i presupposti del comportamento colposo, del danno ingiusto e del nesso di consequenzialità.

Si è detto che la riscontrata illegittimità dell"atto, di per sé non idonea da sola a fondare la responsabilità aquiliana, rappresenta tuttavia, nella normalità dei casi, l"indice della colpa dell"Amministrazione - indice tanto più grave, preciso e concordante quanto più intensa e non spiegata sia l'illegittimità in cui l'apparato amministrativo sia incorso, spettando alla P.A. provare l'assenza di colpa, attraverso la dimostrazione, in ipotesi, della sussistenza di cause di giustificazione legalmente tipizzate (18). L"illegittimità dell"atto – per via del sistema delle presunzioni semplici di cui agli artt.2727 e 2729 c.c. – induce a ritenere che l'illegittimità del provvedimento annullato costituisce soltanto uno degli indici presuntivi della colpevolezza dell'Amministrazione; e «in virtù di tale configurazione, qualora si annulli un provvedimento illegittimo, grava su di essa l'onere di provare l'assenza di colpa, mediante la deduzione di circostanze integranti gli estremi dell'errore scusabile». (19).

IL DANNO RISARCIBILE

Con il ricorso oggetto del presente studio, il Sodalizio Sportivo chiede la condanna al risarcimento per equivalente dei danni patiti in proprio a seguito della sanzione disciplinare inflitta al proprio Atleta – poi annullata dal lodo arbitrale –, che non ha consentito a quest"ultimo di partecipare alle attività ufficiali federali dal 16/1/14 al 26/6/14, con conseguente perdita del main sponsor, retrocessione alla categoria inferiore e danno all"immagine.

 1) ELEMENTO SOGGETTIVO: LA COLPA

 La valutazione dell"elemento soggettivo non può prescindere dal lodo del TNAS, che ha annullato la prima sanzione disciplinare comminata all"Atleta, rendendola di fatto "illegittima".

 Il Collegio Arbitrale, infatti, rilevata l"iniziativa di adire il Giudice Amministrativo «legittima» oltre che costituzionalmente riconosciuta, osserva come in tal caso il vincolo di giustizia federale non possa trovare applicazione. A dire il vero, il TAR giudica costituzionalmente illegittima, ancora prima che contra legem, l"applicazione da parte degli organi federali della norma designata dall"art.27 del Reg. FGI, titolato "Inosservanza della clausola compromissoria" (ora art.26 del nuovo Reg. FGI). Il TAR precisa, infatti, che il vincolo di giustizia codificato dal Legislatore (art.2, co.2, L.280/03), si applica nelle sole materie riservate all"ordinamento sportivo (21).

 Nel caso de quo, oggetto della tutela azionata dall"Atleta, in qualità di elettore, è stata l"impugnazione di atti relativi alle elezioni federali, e come tale il giudice naturale competente in materia è proprio il Giudice Amministrativo. Per tale ragione, continua il Collegio, «il vincolo di giustizia deve considerarsi inoperante». Ne consegue che la detta proposizione dell"azione giudiziale è stata illegittimamente ritenuta disciplinarmente rilevante per violazione della clausola compromissoria.

 L"illiceità del provvedimento, unita alla assenza della prova della mancanza di colpa, vengono assunti dal TAR quali indici sufficienti a ritenere integrato l"elemento soggettivo della colpa dei giudici sportivi.

 2) NESSO CAUSALE

 Per contro, tuttavia, non appare provata in causa la sussistenza del nesso eziologico tra la sanzione della sospensione dell"attività agonistica applicata all"Atleta e tutti i danni patrimoniali lamentati dal Sodalizio. La sentenza è chiara nel trattare – in ordine – le domande del ricorrente.

  A) DANNI PATRIMONIALI

   A1) PERDITA DELLO SPONSOR

   In merito al danno lamentato dal Sodalizio Sportivo avente ad oggetto la perdita del contratto di sponsorizzazione, il TAR rileva come lo sponsee, ossia il soggetto sponsorizzato, abbia effettivamente fornito prova documentale a supporto della sua pretesa.

   Dapprima, il ricorrente ha supportato con fatture e contratti scritti il rapporto fiduciario con lo sponsor, duraturo negli anni precedenti alla sospensione del proprio atleta, e di ammontare pari – per l"anno 2013 – ad € 100.000; poi, ha provato il nesso causale tra la – illegittima – sospensione dell"atleta e il mancato rinnovo del contratto di sponsorizzazione per l"anno 2014, allegando il fax spedito dalla società sponsor, che prova inequivocabilmente come la sanzione sia stata la causa diretta ed immediata del danno (la perdita economica dello sponsor per mancato rinnovo).

   A2) DANNO DA RETROCESSIONE

   Correttamente, il TAR cataloga tale danno nella specie di "danno da perdita di chance".

   Al contempo, sottolinea come il danno da perdita di chance esiga la prova – anche per presunzioni, pur se fondate su circostanze specifiche e concrete – dell"esistenza di elementi oggettivi e certi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità, e non di mera potenzialità, l"esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile (22).

   La chance, quindi, deve essere intesa come «concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene», quindi non come mera aspettativa di fatto, ma come entità patrimoniale a sé stante, suscettibile di autonoma valutazione economica e giuridica (23).

   Nel caso in oggetto, se è vero che è stato provato documentalmente il nesso causale tra la mancata partecipazione alle gare dell"atleta e la retrocessione del Sodalizio, tuttavia non è stato in alcun modo provato il pregiudizio economico subito da quest"ultimo.

   Per tale ragione, nulla è stato riconosciuto al ricorrente per tale danno.

   B) DANNI NON PATRIMONIALI

  Il Sodalizio ha richiesto all"odierno TAR il risarcimento del danno all"immagine, quantificato in € 30.000.

  Il ricorrente, a riprova di quanto richiesto, produce svariati articoli di stampa. Il Giudice Amministrativo, tuttavia, non ritiene risarcibile neanche tale danno, in quanto manca la prova del nesso eziologico tra la sospensione dell"atleta - «per fatti dallo stesso posti in essere uti singulus (nella veste di elettore nella relativa assemblea)» – ed il pregiudizio asseritamente subito dal Sodalizio alla propria immagine, rilevando come gli stessi articoli di giornale prodotti in giudizio sottolineano, in realtà, la grave ingiustizia di cui l"atleta sarebbe stato vittima.

RESPONSABILITA"

A conclusione del procedimento, l"odierno Giudice Amministrativo riscontra la responsabilità suddetta in capo solamente alla FGI.

Non avrebbe infatti alcun senso riconoscere tale responsabilità anche al CONI, presa coscienza che proprio il suo organo di ultima istanza (il TNAS) ha annullato la sanzione illecitamente irrogata dagli organi federali.

Così, il TAR condanna la FGI ha risarcire il danno patrimoniale per perdita di sponsor subito dalla ricorrente, in quanto danno patrimoniale causato direttamente dalla sospensione dell"atleta, validamente provato in tutti i suoi elementi, per l"intero ammontare del contratto (€ 100.000, come preventivato dal Sodalizio), oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura legale sul credito rivalutato anno per anno.

 

Luca Leidi

Foro di Milano

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(1) Giova una premessa. L"origine della disputa (la prima impugnazione fu proposta nel 2012) si innesta, nel prosieguo di causa, negli anni della riforma del nuovo sistema di giustizia sportiva, definitivamente accolta l"11 giugno 2014 dal Consiglio Nazionale del CONI con l"approvazione, in data 15/7/2014, del nuovo Codice della Giustizia Sportiva, dei nuovi principi di giustizia sportiva e dei Regolamenti di Organizzazione e Funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport e della Procura Generale dello Sport. Uno dei punti principali di tale riforma è stato, senza dubbio, l"abolizione dell"Alta Corte di Giustizia e del TNAS. La riforma ha introdotto, con l"art.12 Statuto CONI, il Collegio di Garanzia dello Sport, nuovo ed unico organi di terzo grado di giustizia, istituito presso il CONI, che, per il suo ruolo, è stato la «Cassazione dello sport», che potrà giudicare su questioni di legittimità. V. amplius Civale S., La riforma della giustizia sportiva adottata dal CONI: un nuovo sistema procedurale unico, in Rivista di Diritto ed Economia dello Sport, X, Fasc.2, 2014, 159.

(2) L"Alta Corte, abolita nel 2014, era riconosciuto come «l"ultimo grado della giustizia sportiva» (art.12-bis Statuto CONI 2008) ed aveva competenza ad hoc in materia di questioni riguardanti diritti indisponibili o per le quali le parti non avevano pattuito competenza arbitrale, nonché su questioni ritenute di notevole rilevanza per l"ordinamento sportivo (art.12 Stat. cit.).

(3) Anch"esso abolito con la riforma del luglio 2014, era l"organo preposto a giudicare delle controversie insorte tra federazione e soggetti affiliati (tesserati o licenziati), a condizione che siano stati preventivamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione o, comunque, si tratti di decisioni non soggette ad impugnazione nell"ambito della giustizia federale (art.12-ter Statuto Coni 2008).

(4) Il TNAS, in tale decisione, affermò che le iniziative giudiziarie proposte dall"Atleta «non configurano in concreto alcuna violazione dei principi di lealtà, correttezza e proibità sportiva…». Di talché, continua il Collegio Arbitrale, la condotta tenuta dall"Atleta – pur insistente – non ha travalicato i limiti preposti dall"ordinamento per la tutela dei propri diritti, in particolare «la proposizione da parte dell"istante dell"azione dinanzi al Giudice Amministrativo appare come iniziativa legittima, oltre che espressione di un diritto riconosciuto e garantito dalla Costituzione», lodo consultabile in www.coni.it – sezione Archivio Arbitrati 2014/2015/2016 (2016).

(5) Cass., sez.III, 28 ottobre 2015 n.21925, in GCM, 2015; Cass. Civ., sez. II, 27 giugno 2011, n. 14177, e Cass. Civ., sez. II, 10 maggio 2010, n. 11284, entrambe in Rimessa alle Sezioni unite la questione della qualificazione di mera difesa o di eccezione in senso tecnico della contestazione della titolarità attiva o passiva del diritto sostanziale dedotto in giudizio, articolo del 23/5/2015 in Dir. Civ. Cont.. In dottrina: F. RUSSO, Il regime processuale delle eccezioni di difetto di legittimazione attiva e passiva e di difetto di titolarità del rapporto. A proposito del l"ordinanza di rimessione alle sezioni unite 13 febbraio 2015 n. 2977, in Dir. Civ. Cont., 25 maggio 2015; Luiso F.P., Diritto processuale civile. Principi generali, V, Milano, 2009, 223; Richter M.S., Rassegna di giurisprudenza sul Codice di procedura civile, Vol.1, 1978, 542.

(6) Colantuoni L., Diritto sportivo, Torino, 2009, 524.

(7) Lubrano E., Il T.A.R. Lazio segna la fine del vincolo di giustizia. La F.I.G.C. si adegua, in Riv. Dir. ed economia dello sport, fasc.2, 2005, 21.

(8) Corte Costituzionale, n.49/2011 cit., in Giur. cost., I, 2011, 664 (si noti che la massima riportata è stata modificata dalla scrivente, in quanto l"originale si riferiva ancora alla Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport - organismo sostituito in seno al Coni dal TNAS).

(9) T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 11 febbraio 2010, n. 241, in Foro it., 10, III, 2010, 528.

(10) Viene fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti.

(11) Colantuoni L., op. cit., 525.

(12) T.A.R. Lazio, sez.III, 14 aprile 2016, n.4391, in Foro Amm., IV, 2016, 1034.

(13) Art.1: «Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti gli appartenenti alle magistrature ordinaria, amministrativa, contabile, militare e speciali, che esercitano l'attività giudiziaria, indipendentemente dalla natura delle funzioni, nonché agli estranei che partecipano all'esercizio della funzione giudiziaria. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai magistrati che esercitano le proprie funzioni in organi collegiali.».

(14) Cass., sez.III, 5 agosto 2010, n.18170, in GCM, 7-8, 2010, 1089. La sentenza trova un precedente in Cass. 8 maggio 2008 n. 11229, in GC, 1, I, 2009, 194.

(15) Spadafora M.T., Diritto del lavoro sportivo, II, Torino, 2012, 27, la quale espone in maniera eccelsa anche le posizioni più critiche a questo inquadramento; Colantuoni L., op. cit., 57; Sanino-Verde, Il diritto sportivo, Padova, 2008, 497; Vidiri G., Natura giuridica e potere regolamentare delle federazioni sportive nazionali, in Foro It., I, 1994, 141; Capriolo, Le federazioni sportive nazionali tra diritto pubblico e privato, in D&G, 1989, 1.

(16) Le federazioni, infatti, sorgono come associazioni dotate di personalità giuridica di diritto privato (la prova di ciò è rintracciabile negli statuti di ogni singola federazione). Tuttavia, si deve ritenere, le federazioni sportive nazionali mostrano la propria natura "pubblica" nel momento in cui operano in qualità di organo del CONI, dovendo salvaguardare nell"esercizio delle proprie funzioni un interesse collettivo (si veda art.23 Statuto CONI).

(17) Si veda le recenti sentenze: Consiglio di Stato, sez.IV, 1 agosto 2016, n.3464, in Foro Amm., 7-8, 2016,1768; Cons. St., sez.V, 18 gennaio 2016, n.125, in Red. Giuffrè Amm., 2016.

(18) T.A.R. Lazio, sez. I, 20 maggio 2016, n. 5967, in Red. Giuffrè Amm., 2016; Consiglio di Stato, sez.VI, 4 settembre 2015, n. 4115, in Foro Amm., IX, 2015, 2268.

(19) Consiglio di Stato, sez. IV, 6 aprile 2016, n. 1356, in Red. Giuffrè Amm., 2016.

(20) Precisa il TAR: «il vincolo di giustizia, codificato dal legislatore statale nella norma dell"art. 2, comma 2, L. n. 280/2003, che impone alle società e ai tesserati l"onere di adire gli organi di giustizia dell"ordinamento sportivo e la cui ratio sta nell"esigenza di preservare il principio di autonomia dell"ordinamento sportivo, si applica nelle sole materie riservate all"ordinamento sportivo medesimo».

(22) Tra le ultime: Cass. Civ. Sez. I, 30 settembre 2016, n.19604, in GCM, 2016; Consiglio di Stato, n.2268/15, cit.; Cass., sez.III, 10 dicembre 2012, n.22376, in GCM, 2012; Cass., sez.III, 11 maggio 2010, n.11353, in GCM, V, 2010, 716. In particolare, si legge nella sentenza del TAR, «la perdita di "chance" - in astratto configurabile nel caso concreto - costituisce un danno patrimoniale risarcibile, qualora sussista un pregiudizio certo (anche se non nel suo ammontare) consistente non in un lucro cessante, bensì nel danno emergente da perdita di una possibilità attuale. Ne deriva che la "chance" è anch'essa un'entità patrimoniale giuridicamente ed economicamente valutabile, la cui perdita produce un danno attuale e risarcibile, qualora si accerti, anche utilizzando elementi presuntivi, la ragionevole probabilità della esistenza di detta "chance", intesa come attitudine attuale».

(23) Cass. 18 marzo 2003, n.3999, in Foro It. Mass., 343.




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