-  Gasparre Annalisa  -  15/03/2016

DANNO DA PRODOTTO DIFETTOSO: RESPONSABILITA PRESUNTA E NON OGGETTIVA - Cass. 3258/16 – Annalisa GASPARRE

La casalinga era rimasta vittima dello scoppio del contenitore della candeggina che le aveva provocato serie lesioni al volto. L"azienda produttrice, però, non è responsabile.

Nella vicenda sottoposta alla Cassazione è stato negato il risarcimento in quanto non è stato dimostrato che l"esplosione dipendesse dal difetto del prodotto. In particolare, non era stato accertato che la rottura del flacone derivasse da un difetto di produzione, potendo essere plausibile che la rottura del contenitore derivasse da un fatto accidentale, ascrivibile alla stessa vittima (come, ad esempio, un uso anomalo del contenitore oppure una caduta a terra del flacone pieno e con il tappo avvitato).

I giudici chiariscono che la responsabilità da prodotto difettoso ha natura presunta e non oggettiva, il che significa che la responsabilità prescinde dall"accertamento della colpevolezza del produttore ma non anche dalla dimostrazione dell"esistenza di un difetto del prodotto (in estrema sintesi, nei casi di responsabilità oggettiva, quali sono ritenuti oggi, ad esempio, la responsabilità del custode o per il fatto dell"animale, il danneggiato deve provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno patito e il danneggiante si libera solo provando il caso fortuito, essendo irrilevante l"elemento soggettivo; nei casi di responsabilità presunta si deroga all"onere del danneggiato di provare colpa o dolo, talché la "responsabilità" si presume salvo consentire la prova liberatoria di non aver potuto impedire il fatto, ad es. responsabilità ex art. 2047 c.c., ma permane l"onere di provare il nesso di causa e il fatto che cagiona il danno).

Secondo il Codice del Consumo, infatti, è onere del danneggiato provare il collegamento causale tra difetto e danno (e non tra prodotto e danno). È considerato "difettoso" il prodotto che non corrisponde ai requisiti di sicurezza generalmente richiesti dai compratori; in altri termini è difettoso quel prodotto che non offra la sicurezza che ci si può legittimamente attendere in relazione al modo in cui il prodotto è messo in circolazione, alla sua presentazione, alle sue caratteristiche palesi, alle istruzioni o alle avvertenze fornite, all"uso per il quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato e ai comportamenti che si possono ragionevolmente prevedere, al tempo in cui il prodotto è messo in circolazione.

È stato affermato in giurisprudenza che il concetto di difetto è strettamente connesso a quello di sicurezza e riconducibile a difetto di fabbricazione o alle ipotesi di assenza o carenza di istruzioni.

Ciò premesso, ritengono i giudici che il danno subito non prova indirettamente, e di per sé, la pericolosità del prodotto in condizioni di impiego "normale" ma solo che il prodotto è pericoloso. Tale connotato, però, non è sufficiente per dedurne la responsabilità del produttore se non si accerta positivamente che quella condizione del prodotto si pone al di sotto del livello di garanzia di affidabilità richiesto dai consumatori e previsto dalla normativa.

In concreto, sussisteva carenza probatoria in ordine al difetto presente nel flacone utilizzato, in quanto il mero riscontro della rottura del flacone, per i giudici, non è sufficiente per ritenere il prodotto difettoso.

 

Per un caso di prodotto chirurgico difettoso, su questa Rivista, E. Bucci, "La mano del chirurgo e la pinza difettosa", Cass. 13458/2013.




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