-  Rossi Rita  -  27/01/2015

DANNO CATASTROFALE SI, DANNO DA PERDITA DELLA VITA ANCHE - Cass. n. 811/2015 - Rita ROSSI

Mentre era alla guida del proprio ciclomotore, un uomo viene investito da un'autocisterna e perde la vita.

Il conducente del camion viene tenuto responsabile al 70% e condannato a risarcire agli eredi della vittima la complessiva somma di 354.000 euro.

Il giudice d'appello riduce il risarcimento di circa la metà, riconoscendo la ben più modesta somma di 171.379 euro.

Gli eredi della vittima ricorrono in Cassazione, sostenendo l'autonoma risarcibilità, rispetto al danno biologico, del danno morale subito dalla vittima; e ciò in quanto - essi sostengono - può sussistere un rilevante danno morale anche nel caso in cui la vittima non riporti un significativo danno biologico.

Biologico e morale vanno valutati autonomamente, tenendo conto delle circostanze del caso concreto: è questo il succo del motivo di gravame proposto e accolto dalla Cassazione; con anche un giudizio negativo sulla "cifra del tutto irrisoria" liquidata dai giudici di secondo grado.

Il caso è stato così rinviato ai giudici napoletani per una nuova più consona liquidazione, che potrà essere tale, appunto, grazie alla valorizzazione della componente morale.

Ma perché tanto apprezzamento per il danno morale, che pure - è stato detto nel 2008 - è mera voce/componente dell'unitario danno non patrimoniale?

Il perché è ben evidente nella pur concisa motivazione.

Il caso "rientra tra quelli nei quali danno morale è altamente significativo anche in presenza di un danno biologico lieve o da liquidarsi misura lieve", spiega il Collegio; e prosegue: "la giurisprudenza di questa corte, con le sentenze a sezioni unite dell'11 novembre 2008 ha evidenziato, con specifico riferimento a casi come quello di specie, come il danno derivante dalla consapevolezza dell'incombere della propria fine sia del tutto svincolato da quello più propriamente biologico, e postuli una ben diversa valutazione sul piano equitativo, sub specie di una più corretta valutazione della intensissima sofferenza morale della vittima".

Il riferimento è al 'danno catastrofico', dunque, e al suo riconoscimento da parte delle Sezioni Unite; riconoscimento inequivoco del resto, come mostra il passaggio motivazionale in cui le pronunce di San Martino ammettono la risarcibilità della "sofferenza psichica, di massima intensità anche se di durata contenuta, in caso di morte che segue le lesioni dopo breve tempo", quale "danno morale inteso nella sua nuova più ampia accezione", altrimenti indicato come danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico.

Tutto chiaro, dunque. Ma, merita di essere richiamata anche la più recente e rivoluzionaria pronuncia n. 1361 del 23.01.2014 (anch'essa della III Sezione); rivoluzionaria perché - come noto - essa ha sdoganato la risarcibilità del danno da perdita della vita, qualificandolo quale danno non patrimoniale altro e diverso dal 'danno biologico terminale' e, altresì, dal 'danno morale terminale', consistendo esso nella perdita del bene vita, a prescindere dalla consapevolezza di tale perdita nella vittima.

E la decisione di un anno fa si sofferma ampiamente sullo stesso danno morale catastrofale, ben delineando le caratteristiche dell'uno e dell'altro, nonché i criteri di liquidazione.

Detta pronuncia è particolarmente istruttiva allorchè si tratti di cogliere gli elementi atti a identificare in concreto quale genere di danno sia ravvisabile: se cioè il danno catastrofale, il quale è configurabile a condizione che vi sia stato (e sia dimostrabile) il decorso di un lasso temporale tale da far percepire alla vittima il sopravvenire della fine; o se un danno da perdita della vita, riconoscibile nei casi di morte immediata o comunque intervenuta in circostanze tali da non potersi configurare una sofferenza interiore legata alla consapevolezza della fine imminente.

Resta un interrogativo: se cioè le due voci di danno (non patrimoniale) siano entrambe ravvisabili e risarcibili nella stessa fattispecie.

La pronuncia del gennaio 2015 non si occupa di tale profilo, estraneo al quesito sottopostole; la sentenza del gennaio 2014 non lo affronta in modo specifico. Essa, tuttavia, afferma che "il danno da perdita della vita è altro e diverso, in ragione del diverso bene tutelato, dal danno alla salute, e si differenzia dal danno biologico terminale (o catastrofale o catastrofico) della vittima, rilevando ex se nella sua oggettività di perdita del principale bene costituito dalla vita, a prescindere dalla consapevolezza che il danneggiato ne abbia, dovendo essere ristorato anche in caso di morte cd. immediata o istantanea, senza che assumano pertanto al riguardo rilievo la persistenza in vita all'esito del danno evento da cui la morte derivi nè l'intensità della sofferenza interiore patita dalla vittima in regione della cosciente e lucida percezione dell'ineluttabile sopraggiungere della propria fine".

 

E questo rende piuttosto intuibile la risposta positiva riguardo alla possibilità di cumulo.




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