-  Redazione P&D  -  14/11/2016

Danno biologico: la sentenza 18773/16 della Suprema Corte di Cassazione – Enrico Pedoja

Abbiamo recepito con estremo interesse la citata Sentenza della Cassazione che, a prescindere dalle argomentazioni giuridiche relative allo specifico caso, ha finalmente e giustamente confermato, in un passaggio di carattere dottrinario "generale", la valenza dei presupposti probatori tecnici medico legali per la definizione della risarcibilità delle lesioni di lieve entità: presupposti tecnici che – secondo la consolidata linea interpretativa adottata in seno alla Ns. Associazione Medico Legale e già ampiamente condivisa con buona parte degli gli Operatori - non sono, a ns avviso, per nulla in contrasto con i principi del citato comma 3/ter dell"art. 32 della Legge 27/2012, ove il riferimento normativo ad una "suscettibilità" di riscontro clinico strumentale" si debba integrare nel contesto della indagine tecnica probatoria dell"accertamento medico legale, finalizzata per ogni singola fattispecie.

Leggiamo infatti che la Sentenza fa riferimento a "criteri scientifici di accertamento e valutazione del danno biologico tipici della medicina legale (ossia il visivo – clinico – strumentale, non gerarchicamente ordinati tra loro né unitariamente intesi, ma da utilizzarsi secondo la Leges Artis) siccome conducenti ad una "obiettività" dell"accertamento stesso, che riguardi sia le lesioni che i relativi postumi (se esistenti)

In sostanza quanto enunciato giustifica i consolidati principi della medicina legale (che evidentemente a suo tempo sono sfuggiti al Legislatore ed ai suoi collaboratori scientifici dell"epoca) fondati, in primis, sull"applicazione della criteriologia del Nesso di Causa tra evento e conseguenza dello stesso. In particolare l"art. 3/ter afferma il concetto di "suscettibilità" e non di "accertato riscontro" clinico strumentale, essendo impensabile che il dettato di Legge potesse ammettere la risarcibilità di un danno "reale" (accertabile in sede medico legale) solo in presenza di un effettivo e diretto riscontro strumentale di lesione, su fattispecie lesive minimali che – come è noto – frequentemente non trovano immediato riscontro con accertamenti strumentali " routinari", anche se   la "lesione" risulta reale, clinicamente obiettivabile e tale da determinare conseguenze di danno biologico anche permanente , come tali previste dallo stesso Barème di Legge allegato al Decreto ministeriale del 3/7/2003.

 E" impensabile che il danneggiato si debba sottoporre, in periodo cronologicamente compatibile con il riscontro di una lesione clinicamente obiettivata, ad una qualche indagine strumentale "non routinaria", o paradossalmente a tecniche di indagine (teoricamente anche invasive), prive di qualsiasi significato ed utilita" diagnostica o terapeutica solo per ottenere, ad avvenuta stabilizzazione dei postumi, il giusto risarcimento.

In sostanza lo stesso art. 3/ter – individuando il concetto di "suscettibilità" del riscontro strumentale – giustifica di fatto la "marginalità" scientifica dell" assoluto binomio probatorio "clinico-strumentale" ai fini della prova del danno. Se così non fosse sorgerebbe il fondato dubbio (ma cio" è impossibile) che il danno permanente effettivo (e non la lesione) non possa trovare adeguato ristoro solo ed esclusivamente per un "escamotage" linguistico privo di tecnicità scientifica .

Questo è quindi il corretto senso del principio generale enunciato dalla recente Sentenza, dovendosi peraltro considerare che - senza un adeguata interpretazione scientifica del testo della normativa - il danneggiato potrebbe trovarsi nella condizione di non poter fornire oggettivamente la prova (e a maggior ragione se si considera che la "prova" di lesione è destinata a scomparire nel tempo man mano che si realizza la stabilizzazione dei postumi e che, in caso di lesione " psichica",  non sussiste la possibilità di alcun riscontri strumentale ).

Va ribadito che gli elementi probatori da fornire in sede di accertamento dell"esistenza e della quantificazione del danno risulterebbero di difficilissima ricerca (forse solo testimoniale?!?).

Si tratterebbe di una "probatio diabolica" gravante sull'attore, con probabile impossibilità di accoglimento di una sua domanda risarcitoria a fronte di un danno effettivamente verificatosi.

In tale ottica interpretativa medico-legale, sarebbe doveroso sottolineare che - dal punto di vista squisitamente tecnico - il concetto di "lesione" , contrapposto a quello di menomazione, deve ricomprendere necessariamente anche quello di "malattia", intesa come "decorso della " lesione"

Ne deriverebbe quindi la possibilità di procedere, anche in tale periodo, alla interpretazione tecnica di qualsiasi "indagine strumentale" che possa assurgere – nel contesto di una attenta valutazione tecnica medico legale, ancorata ai principi della "usuale" criteriologia sul nesso di causa materiale – a prova di riscontro strumentale   della originaria lesione a conferma del coevo riscontro clinico obiettivo: metodologia gia" nota e costituente talora, nella fase di valutazione dei postumi, elemento di suffragio probatorio a quello clinico obiettivo

Sempre considerando le giuste indicazioni espresse nella Citata Sentenza (relativamente al riconoscimento di una piu" estensiva competenza del medico legale), si potrebbe pervenire ad una definizione di "lesione risarcibile", sempre in osservanza all"art. 3/ter della citata Legge 27/2012, procedendo nell"integrazione di un riscontro clinico obiettivo anche con riscontri strumentali, di tipo "indiretto", finalizzati ad apprezzare segni clinici correlabili alla presunta lesione, valutabili nel contesto di tutti gli elementi attinenti allo studio del nesso di causa (e quindi in particolare nel rispetto del criterio di " esclusione di altre cause" autonomamente causative di una determinata condizione clinica, in osservanza al criterio del " piu probabile che non ").

Con ciò pervenendo a una definizione di " compatibilita" del riscontro strumentale rispetto al presupposto del riscontro clinico obiettivo clinico , cosi da   soddisfare anche il dettame   normativo di "suscettibilita" di riscontro clinico strumentale obiettivo"

In sostanza quanto è emerso dalla citazione espressa dalla Suprema Corte di Cassazione non appare in contrasto né con il comma 3/ter dell"art. 32, né con la posizione della Corte Costituzionale (che non ha certo modificato il riferimento normativo relativo ad una "suscettibilità" del riscontro clinico strumentale con la "tassativita" dello stesso ").

La Sentenza della Corte di Cassazione dunque conferma quale debba essere l"effettiva valenza probatoria delle lesioni di lieve entità ove l"apporto valutativo medico legale non può che essere di tipo "integrato" e comprendere tutte le ipotesi tecniche finalizzate a confermare o negare la sussistenza di nesso di causa tra evento lesivo e danno risarcibile, in quanto di fatto connesso a lesione "reale", fermi restando i cardini valutativi della medicina legale (la "lex Artis") ancorati   ai noti criteri: topografico, cronologico, di efficienza lesiva, di continuita" fenomenologica ed esclusione di altre cause autonomamente lesive.

Dott. Enrico Pedoja - Segretario Società Medico Legale del Triveneto




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