-  Mazzon Riccardo  -  21/02/2014

DANNI DA COSE IN CUSTODIA E RAPPORTO TRA ARTICOLI 2043 E 2051 C.C.: DOMANDA DIVERSA? - RM

Nonostante i "fatti" rilevanti per l'affermazione di responsabilità ex articolo 2051 del codice civile appaiano diversi da quelli necessari per proclamarla ex articolo 2043, stesso codice – esplicita, in tal senso, Cassazione Civile 23 giugno 2009, n. 14622, ove si legge che in tema di azione di danni, poiché i "fatti" rilevanti per l'affermazione di responsabilità art. 2051 c.c. sono diversi da quelli necessari per proclamarla art. 2043 c.c. - cfr., amplius, da ultimo, "Responsabilita' oggettiva e semioggettiva", Riccardo Mazzon, Utet, Torino 2012 -, qualora il danneggiato soccombente in primo grado non si dolga in appello della mancata applicazione dell'art. 2051 c.c., ma censuri la sentenza impugnata soltanto per avere escluso la responsabilità del convenuto per difetto di colpa ai sensi dell'art. 2043 c.c.,

"non è consentito al giudice di appello - ciò essendogli impedito dai limiti di devoluzione dell'impugnazione (art. 346 c.p.c.), altrimenti configurandosi il vizio di ultrapetizione - prescindere dall'indagine sull'elemento soggettivo dell'illecito ed affermare la responsabilità del convenuto in base alla sola considerazione del nesso eziologico tra cosa e danno ed alla mancanza di prova del fortuito" (Cass. civ., sez. III, 23 giugno 2009, n. 14622, GCM, 2009, 6, 963; GDir, 2009, 40, 76 - conforme, nel senso che la prima azione richiede di accertare il comportamento commissivo od omissivo dal quale è derivato un pregiudizio a terzi; la seconda prescinde invece dal comportamento del soggetto preposto alla manutenzione e custodia della strada, non rientrando nella fattispecie normativa: Trib. Messina, sez. I, 5 marzo 2007, IPP, 2007, 1, 93) -,

qualora le circostanze dedotte dall'attore si riferiscano comunque anche ad un difetto di custodia, no sarà a quest'ultimo precluso qualificare solo successivamente la domanda, invocando responsabilità per cose in custodia al posto di quella generica:

"nel caso di richiesta di condanna del Comune a risarcire i danni connessi ad una caduta di un pedone per la presenza di una buca su un marciapiede, non vi è mutamento della domanda laddove l'attore, pur avendo inizialmente invocato l'art. 2043 c.c., successivamente invochi l'art. 2051 c.c., a condizione che i fatti dedotti si riferiscano comunque ad un difetto custodiale, posto che in tal caso si pone esclusivamente una questione di qualificazione della domanda, ciò che è riservato al Giudice" (Trib. Lucca 1 febbraio 2010, n. 45, GM, 2011, 5, 1281).

Anzi, qualora le circostanze dedotte dall'attore si riferiscano comunque anche ad un difetto di custodia, sarà il magistrato stesso a poter (dover) qualificare correttamente la domanda anche, se del caso, pronunciando sulla base di una norma giuridica diversa rispetto a quella indicata dall'attore medesimo:

"il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c. non osta a che il Giudice renda una pronuncia in base ad una norma giuridica diversa da quella invocata dall'istante (ad esempio l'art. 2051 c.c. in luogo dell'art. 2043 c.c.) laddove tale pronuncia si fondi su fatti ritualmente allegati e provati, essendovi solo il divieto di attribuire alla parte un bene della vita diverso da quello richiesto" (Trib. Reggio Emilia 22 gennaio 2009, n. 85, GM, 2009, 4, 937 – conforme - Cass. civ., sez. III, 16 novembre 1999, n. 12694, GCM, 1999, 2264).

Quanto testé riferito giustifica la corretta affermazione secondo cui la domanda di affermazione della responsabilità per cosa in custodia dovrà essere considerata diversa e nuova - si confronti, in argomento, anche la seguente pronuncia, laddove l'attore aveva evocato in giudizio un Comune chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti in occasione di una caduta sul marciapiede, ex art. 2043 c.c.; avendo esclusivamente in sede di comparsa conclusionale l'attore invocato la tutela di cui all'art. 2051 c.c., il giudicante, in applicazione del principio di cui sopra, ha ritenuto inammissibile la nuova domanda:

"costituisce domanda nuova quella che alteri anche uno soltanto dei presupposti della domanda iniziale, introducendo un "petitum" diverso o più ampio, oppure una diversa "causa petendi", fondata su situazioni giuridiche non tempestivamente prospettate e in particolare su un fatto giuridico costitutivo del diritto originariamente vantato, radicalmente diverso, sicché risulti inserito nel processo un nuovo tema di indagine" (Trib. Monza, sez. II, 15 ottobre 2007, GDir, 2008, 3, 68 - conforme, nel senso che il danneggiato da un incidente stradale che, nei gradi di merito, abbia dedotto la responsabilità dell'ente proprietario della strada sotto il profilo della mancata eliminazione di una situazione di pericolo occulto (cosiddetta insidia o trabocchetto), non può dedurre per la prima volta in sede di legittimità la questione della responsabilità dello stesso ente a norma dell'art. 2051 c.c., trattandosi di norma che implica, sul piano eziologico e probatorio, nuovi e diversi accertamenti, inammissibili in sede di legittimità (inoltre, non può essere presa in esame, in particolare nel corso del giudizio di legittimità, la disciplina della responsabilità da custodia di cui all'art. 2051 c.c., ove tale tipo di responsabilità non sia stato espressamente dedotto dalla parte interessata): Cass. civ., sez. III, 20 settembre 2006, n. 20328, GCM, 2006, 9; AGCSS, 2007, 9, 923; GDir, 2006, 42, 29 – conforme - Cass. civ., sez. III, 27 novembre 2006, n. 25140, GDir, 2007, 2, 61) -,

rispetto a quella avente ad oggetto la normale responsabilità per fatto illecito, solo nel caso in cui la prima implichi l'accertamento di fatti in tutto o in parte diversi da quelli allegati all'originaria qualificazione; la pronuncia che segue, ad esempio, afferma che la domanda di affermazione della responsabilità per cosa in custodia (in virtù dell'art. 2051 c.c.) deve essere considerata, dal giudice d'appello, diversa e nuova e, dunque, inammissibile, rispetto a quella che in primo grado aveva avuto ad oggetto la normale responsabilità per fatto illecito (ai sensi dell'art. 2043 c.c.) solo nel caso in cui essa implichi l'accertamento di fatti in tutto o in parte diversi da quelli allegati e provati nel primo giudizio (e in applicazione di tale principio, Cassazione civile 5 settembre 2005, n. 17764, ha escluso che ricorresse la violazione del giudicato in un giudizio di risarcimento dei danni in cui il giudice di appello aveva inquadrato la fattispecie nell'art. 2051 c.c., in tal modo mutando, in assenza di appello incidentale, la qualificazione giuridica proposta dall'attore ed accolta dal giudice di primo grado, che aveva ritenuto applicabile l'art. 2043 c.c.):

"quando, invece, sin dall'atto introduttivo della causa l'attore abbia riferito il danno all'azione causale svolta direttamente dalla cosa (nella specie, dai ponteggi che avevano consentito l'accesso dei ladri all'immobile della ricorrente danneggiata), l'invocazione della speciale responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. si risolve nella richiesta di una diversa qualificazione giuridica del fatto, consentita al giudice d'appello" (Cass. civ., sez. III, 22 febbraio 2008, n. 4591, GC, 2009, 11, 2524; GCM, 2008, 2, 275; GDir, 2008, 19, 55 - conforme, nel senso che in tema di risarcimento dei danni, l'indicazione da parte dell'attore, e la conseguente applicazione in primo grado, di una norma che costituisce titolo di responsabilità diverso da quello realmente esistente, e correttamente individuato in secondo grado, non comporta la formazione di un giudicato implicito, trattandosi della mera qualificazione giuridica del fatto storico addotto a fondamento della richiesta risarcitoria, e non avendo l'attore, totalmente vittorioso in primo grado, l'onere di proporre appello incidentale al fine di prospettare la possibilità che la responsabilità del danneggiante, accertata in primo grado sul piano fattuale, sia riconducibile ad una diversa fonte, in quanto rientra nel potere ufficioso del giudice di merito, in qualsiasi fase del procedimento, il compito di qualificare giuridicamente la domanda e di individuare conseguentemente la norma applicabile: Cass. civ., sez. III, 5 settembre 2005, n. 17764, GCM, 2005, 9).

 




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