-  Mazzon Riccardo  -  12/12/2012

COSTRUZIONE EX ART. 873 C.C.: SOLIDITA', STABILITA' ED IMMOBILIZZAZIONE DEL MANUFATTO - Riccardo MAZZON

Affinché si possa parlare di costruzione, nei termini rappresentati dall"articolo 873 del codice civile, è necessario, innanzitutto, che il manufatto oggetto del contendere abbia i caratteri della solidità, della stabilità e dell"immobilizzazione rispetto al suolo:

ai fini dell'osservanza delle distanze legali nelle costruzioni, prescritte dall'art. 873 c.c. e dalle norme di questo integrative, alla nozione di "costruzione" deve essere ricondotto, avuto riguardo alle finalità della disciplina di regolare i rapporti intersoggettivi di vicinato assicurando in modo equo l'utilizzazione dei fondi limitrofi, qualsiasi manufatto ... avente i requisiti della solidità e della immobilizzazione al suolo (Cass. 5.1.00, n. 45, GCM, 2000, 19, GI 2000, 1140).

Tale requisito, che pare corretto considerarsi unitariamente, può derivare al manufatto non solo da effettiva incorporazione di quest"ultimo al suolo, ma anche tramite mero appoggio, ovvero altro collegamento a diverso corpo di fabbrica:

ai fini dell'osservanza delle norme in tema di distanze legali stabilite dagli art. 873 ss. c.c, deve ritenersi costruzione qualsiasi opera ... avente i caratteri della solidità, della stabilità e della immobilizzazione rispetto al suolo, anche mediante appoggio, incorporazione e/o collegamento fisso ad una preesistente fabbrica, e ciò indipendentemente dal livello di posa e di elevazione della medesima, dai caratteri del suo sviluppo aereo, dall'uniformità e continuità della massa, dal materiale impiegato per la sua realizzazione, e dalla sua destinazione. I suddetti caratteri, nel caso in cui l'opera da valutare sia costituita da più parti tra loro strutturalmente collegate in maniera stabile ed in misura tale da costituire un entità unica e inscindibile sul piano economico-funzionale, devono essere verificati dal giudice di merito riguardando l'opera nel suo insieme e non nelle singole sue parti, e rapportando quindi alla stessa, unitariamente considerata, il giudizio sulla idoneità alla creazione di intercapedini pregiudizievoli alla sicurezza e alla salubrità del godimento della proprietà immobiliare, idoneità rilevante peraltro al solo fine di stabilire se un'opera presenti le caratteristiche e la natura di costruzione, ma non per decidere, in caso di riscontro positivo, se essa sia soggetta o non all'osservanza delle norme sulle distanze prescritte (Cass. 12.2.98, n. 1509, GCM, 1998, 326, FI 1998, I,1091, UApp 1998, 635 - si confronti, in tal ambito, il volume "I rapporti di vicinato e le distanze legali: tutela e risarcimento", di prossima pubblicazione nella collana Sapere Diritto, a cura di Paolo Cendon, CEDAM 2013).

 

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Copiosa appare la casistica giurisprudenza rilevante in materia; tra le più recenti, si segnalano le seguenti pronunce:

  • nella prima, la Suprema Corte ha cassato la sentenza di merito che, in forza di motivazione inadeguata, aveva escluso di poter ravvisare gli estremi della costruzione nell'opera di rialzamento del terreno, pur riferendo della realizzazione, su tale rialzamento, di un lastricato e di un muro di contenimento:

ai fini dell'osservanza delle norme in materia di distanze legali stabilite dagli art. 873 ss. c.c. e delle norme dei regolamenti locali integrativi della disciplina codicistica, la nozione di costruzione non si identifica con quella di edificio, ma si estende a qualsiasi manufatto non completamente interrato avente i caratteri della solidità, stabilità ed immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio o incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica contestualmente realizzato o preesistente, e ciò indipendentemente dal livello di posa ed elevazione dell'opera stessa" Cassazione civile, sez. II, 20/07/2011, n. 15972 Favilla c. Dinelli ed altro Giust. civ. Mass. 2011, 7-8, 1095; 

  • nella seconda, in applicazione del suesposto principio, la Corte ha considerato come costruzione le opere effettuate per la creazione di una piscina, che si erano concretizzate nell'innalzamento di un muro di contenimento e nella realizzazione di un riempimento al cui interno era stata posizionata la piscina, confermando la decisione dei giudici del merito che avevano condannato il proprietario al rispetto delle distanze legali:

ai fini dell'osservanza delle norme sulle distanze legali di origine codicistica o prescritte dagli strumenti urbanistici in funzione integrativa della disciplina privatistica, la nozione di costruzione non si identifica con quella di edificio ma si estende a qualsiasi manufatto non completamente interrato che abbia i caratteri della solidità, stabilità, ed immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio, incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica preesistente o contestualmente realizzato, indipendentemente dal livello di posa e di elevazione dell'opera Cassazione civile, sez. II, 17/06/2011, n. 13389 M.H. c. H.K. Diritto & Giustizia 2011 (nota PALOMBELLA)  

  • con quella che segue, il Tribunale precisa che, in tema di distanze tra costruzioni, nel calcolo della distanza minima, il locus a quo, coincide con la proiezione al suolo sul piano ideale su cui viene a giacere la linea di confine della parte più sporgente della costruzione e, conseguentemente, vengono in considerazione tutti gli elementi costruttivi aventi i caratteri della solidità, della stabilità e dell'immobilizzazione rispetto al suolo:

in tema di distanze tra costruzioni, nel calcolo della distanza minima, il locus a quo, coincide con la proiezione al suolo sul piano ideale su cui viene a giacere la linea di confine della parte più sporgente della costruzione; conseguentemente, vengono in considerazione tutti gli elementi costruttivi aventi i caratteri della solidità, della stabilità e dell'immobilizzazione rispetto al suolo. Invece, non sono computabili le sporgenze estreme del fabbricato che abbiano funzione meramente ornamentale, di rifinitura o accessoria di limitata entità, come le mensole, le lesene, i cornicioni, le grondaie; rientrano, invece, nel concetto civilistico di "costruzione" le parti dell'edificio, quali le scale, i corpi avanzati (cd. aggettanti) che, seppure non corrispondono a volumi abitativi sono destinate ad estendere e ad ampliare la consistenza del fabbricato, così come in tale ambito rientra ogni manufatto che, per struttura e destinazione, abbia carattere di stabilità e di permanenza Tribunale Sala Consilina, 18/04/2011 - Redazione Giuffrè 2011 

  • ancora, con la pronuncia sotto riportata la Suprema Corte ha cassato la sentenza che aveva omesso di considerare, ai fini delle distanze, un corpo accessorio costituito dai servizi igienici:

ai fini dell'osservanza delle norme in materia di distanze legali stabilite dagli art. 873 ss. c.c. e delle norme dei regolamenti locali integrativi della disciplina codicistica, deve ritenersi "costruzione" qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità, stabilità ed immobilizzazione rispetto al suolo, anche mediante appoggio o incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica contestualmente realizzato o preesistente, e ciò indipendentemente dal livello di posa ed elevazione dell'opera stessa, dai suoi caratteri e dalla sua destinazione. Ne consegue che gli accessori e le pertinenze che abbiano dimensioni consistenti e siano stabilmente incorporati al resto dell'immobile, così da ampliarne la superficie o la funzionalità economica, costituiscono con l'immobile una costruzione unitaria, sicché le distanze devono essere calcolate non dalla parete dell'edificio maggiore, ma da quella più prossima alla proprietà antagonista Cassazione civile, sez. II, 22/02/2011, n. 4277 Petrucci c. Secondini ed altro Giust. civ. Mass. 2011, 2, 278.

Ulteriormente, si confrontino le seguenti pronunce, laddove

  • si afferma come il carattere della provvisorietà - elemento che, in difetto di ulteriori specificazioni si risolve in una mera presunzione di carattere temporale - non incida sulla nozione di costruzione, la quale si caratterizza unicamente per le sue caratteristiche edificatorie:

ai fini dell'osservanza delle norme in materia di distanze legali stabilite dall'art. 873 c.c. o da norme regolamentari integrative, la nozione di costruzione comprende qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità e immobilizzazione rispetto al suolo. Il carattere della provvisorietà - elemento che, in difetto di ulteriori specificazioni si risolve in una mera presunzione di carattere temporale - non incide, di conseguenza, sulla nozione di costruzione la quale si caratterizza unicamente per le sue caratteristiche edificatorie Cassazione civile, sez. II, 18/02/2011, n. 4008 Cellucci e altro Guida al diritto 2011, 14, 58 (s.m.)  

  • si è escluso che possa qualificarsi costruzione il pergolato, utilizzato quale sostegno per una albero di limone:

ai fini dell'osservanza delle distanze legali nelle costruzioni, prescritte dall'art. 873 c.c. e dalle norme di questo integrative, alla nozione di "costruzione" deve essere ricondotto, avuto riguardo alle finalità della disciplina di regolare i rapporti intersoggettivi di vicinato assicurando in modo equo l'utilizzazione dei fondi limitrofi, qualsiasi manufatto non completamente interrato avente i requisiti della solidità e della immobilizzazione al suolo anche mediante appoggio, incorporazione o collegamento fisso ad una preesistente fabbrica Cassazione civile, sez. II, 11/03/2010, n. 5897 Cond. P.d.g.o. c. O. Vita not. 2011, 1, 89 (nota Cimatti)   

  • si è ritenuto integrare la nozione di "costruzione", ai fini civilistici, una baracca di zinco costituita solo da pilastri sorreggenti lamiere, priva di mura perimetrali ma dotata di copertura:

ai fini dell'osservanza delle norme in materia di distanze legali stabilite dall'art. 873 c.c. o da norme regolamentari integrative, la nozione di "costruzione" comprende qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità ed immobilizzazione rispetto al suolo Cassazione civile, sez. II, 19/10/2009, n. 22127 B.M. c. C.R. Giust. civ. Mass. 2009, 10, 1464 Giust. Civ. 2010, 7-8, 1691 Riv. giur. edilizia 2010, 2, 421

  • si è ritenuto integrare la nozione di «costruzione», ai fini civilistici, un traliccio metallico alto oltre trenta metri con annessa cabina, destinata alla diffusione radiomobile:

ai fini dell'osservanza delle norme in materia di distanze legali stabilite dall'art. 873 c.c. o da norme regolamentari integrative, la nozione di «costruzione» comprende qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità ed immobilizzazione rispetto al suolo Cassazione civile, sez. II, 27/10/2008, n. 25837 - c. - Giust. civ. Mass. 2008, 10, 1522.




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