-  Valeria De Franco  -  09/09/2016

Costituisce reato viaggiare con un manganello anche se fa parte della divisa da lavoro? - Cass. pen. 37181/2016 - Valeria De Franco

Può ritenersi reato viaggiare con un manganello anche se fà parte della divisa di lavoro? Secondo la Corte di Cassazione non vi è reato se lo stesso è riposto all"interno di una cintura che costituisce uniforme tipica del personale adibito al servizio di sicurezza.

Il Tribunale aveva condannato un soggetto poiché fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, era stato trovato in possesso di un manganello "estensibile" in metallo lungo cm. 65, da considerarsi, per le circostanze di tempo e di luogo, utilizzabile per l"offesa alla persona. In dettaglio la "scoperta" era avvenuta a seguito di un normale controllo di routine di un motociclo condotto dai militari, che oltre a rendersi conto che il mezzo non era coperto da assicurazione, notavano, altresì, che il soggetto alla guida indossava una cintura contenente un manganello estensibile in metallo, arma impropria prontamente sottoposta a sequestro penale.

Si chiarisce che sulla base di quanto disposto dall"art. 4, primo comma, L. n. 110 del 18/04/1975, tra le armi delle quali è vietato il porto salvo le autorizzazioni, vi rientrano quelle come pugnali e simili, la cui destinazione naturale è l"offesa alla persona, come le cosiddette "armi bianche", del quale è vietato in maniera assoluta il porto. In particolare sarebbe compreso nella categoria degli strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, costituente "arma bianca", il manganello, oggetto del sequestro in questione, il cui porto fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, per non incorrere in illiceità deve essere sorretto da giustificato motivo, il cui onere di prova incombe a chi la deduce. Nel caso di specie, l"uomo pur sostenendo di prestare servizio in una società in qualità di guardia giurata, non aveva fornito alcuna autorizzazione scritta al porto della predetta arma, sostenendo fermamente di averne ricevuto solo una verbale in ragione della sua occupazione lavorativa.

Avverso la sentenza veniva proposto ricorso in Cassazione chiedendone l"annullamento per mancata assunzione di una prova decisiva, ex art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., per l"omessa audizione del teste di difesa, in particolare si trattava del datore di lavoro del prevenuto, titolare di una ditta dedita ai servizi di sicurezza dei locali pubblici e privati che, pertanto, provvede a fornire ai propri dipendenti l"uniforme e il manganello a corredo. Lo stesso avrebbe potuto fornire anche l"autorizzazione/licenza in proprio possesso, concernente sia l"attività dei dipendenti, sia la dotazione con la quale gli stessi si recavano presso i locali commerciali a prestare la loro attività lavorativa. In più si contestava la manifesta illogicità della motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. con riferimento alla testimonianza resa dal teste, l"appuntato che aveva proceduto al controllo, che sentito in udienza aveva riferito che l"imputato prestava servizio presso una società addetta a servizi di sicurezza e che all"atto del controllo indossava la divisa da lavoro, con una cintura con un porta manganello estensibile in metallo. Dalle dichiarazioni del predetto teste emergeva che il prevenuto (peraltro alla guida del proprio motociclo, e quindi senza alcuna intenzione di tenere celato il manganello) indossava l"uniforme tipica del personale che si occupa di sicurezza nei vari esercizi commerciali e aveva agganciato al cinturone il manganello incriminato. Queste affermazioni apparivano già da sole sufficienti a scriminare l"imputato dal fatto addebitatogli, stante il porto giustificato del manganello; in più le stesse sarebbero potute essere integrate dal datore di lavoro se il Tribunale non avesse deciso, di revocare la relativa ordinanza ammissiva. In ultimo si contestava la omessa motivazione in violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen., per mancata concessione della sospensione condizionale della pena e della non menzione della stessa nel casellario giudiziale.

In conclusione, il ricorso viene accolto e viene disposto l"annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato. In particolare viene ritenuto sussistente il vizio denunciato col secondo motivo di ricorso di manifesta illogicità della motivazione poiché se da una parte, il Tribunale dava atto che l"imputato era stato trovato in possesso di un manganello, riposto all"interno di una cintura, e che, secondo quanto esposto dal teste ascoltato in aula, vestiva un"uniforme tipica del personale adibito al servizio di sicurezza presso servizi commerciali, dall"altra, il Tribunale, sosteneva che le circostanze di tempo e di luogo non consentivano di giustificare il possesso dell"arma.

Una contraddizione questa che non è potuta sfuggire in sede di giudizio di legittimità.




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