-  Mazzon Riccardo  -  18/11/2013

COSE IN CUSTODIA: LA TESI, SUPERATA MA PREFERIBILE, DELL'INVERSIONE DELL'ONERE DELLA PROVA - Riccardo MAZZON

Ciascuno risponde del danno cagionato da cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito; il tenore letterale dell"articolo de quo ha consentito alla dottrina (e alla giurisprudenza) di dissertare animosamente su che cosa sia, in effetti, il fortuito, almeno sino a pochi anni or sono:

"sia che si ravvisi nella fattispecie delineata dall'art. 2051 c.c. una responsabilità per colpa presunta del soggetto che ha in custodia la cosa (secondo il prevalente indirizzo giurisprudenziale), sia che si voglia inquadrare la fattispecie in discorso nell'ambito della responsabilità oggettiva (cfr. Cass. n. 5031/1998, Cass. n. 12019/1991), all'attore che agisca per il ristoro dei danni subiti, invocando per l'appunto la responsabilità del custode, spetta, in ogni modo e per certo, di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo. Se dunque l'art. 2051 non richiede necessariamente che la cosa sia suscettibile di produrre danni per sua natura e tanto meno che essa sia pericolosa, peraltro, la predetta norma, non prevede un esonero per il danneggiato dall'onere di dimostrare l'esistenza di un efficace nesso causale tra la res e l'evento, pur esaurendosi tale attività probatoria nella dimostrazione che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione potenzialmente lesiva, originariamente posseduta o successivamente assunta, dalla cosa considerata nella sua globalità (v. Cass. n. 7276/1997)" (Trib. Milano, sez. X, 12 dicembre 2007, n. 13640, GiustM, 2007, 12, 85 - cfr., amplius, da ultimo, "Responsabilita' oggettiva e semioggettiva", Riccardo Mazzon, Utet, Torino 2012).

La dottrina, in particolare, precisa come l'art. 2051 del codice civile preveda un criterio di imputazione della responsabilità, basato sulla relazione di custodia, che intercorre tra la "cosa" che ha cagionato il danno ed il soggetto

"che sarà chiamato a rispondere dello stesso" Di Giovine, La R.C. per danni cagionati da cose, in Cendon (a cura di), La responsabilità civile, Torino, 1998, 307.

Nel concetto di "cosa" in custodia, poi, si fa rientrare qualsiasi elemento inanimato, mobile o immobile, pericoloso o meno, allo stato solido, fluido o gassoso, dal momento che

"ogni cosa può essere in grado, in certe circostanze, di produrre danni" Ziviz, Il danno cagionato dalle cose in custodia, in NGCC, 1989, II, 100.

"L'unico limite è rappresentato da quelle cose (edifici e autoveicoli) per le quali è prevista una disciplina specifica" Geri, La responsabilità civile da cose in custodia, animali e rovina di edificio, Milano, 1974, 101.

A tutt'oggi, peraltro, come ampiamente infra esposto, prevale l'opinione secondo cui, per lo sgravio di responsabilità, non è sufficiente provare la mancanza di colpa in capo al "custode", trattandosi di fattispecie comportante responsabilità oggettiva:

"in tema di risarcimento del danno cagionato da cose in custodia, la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva e non una presunzione di colpa, essendo sufficiente per l'applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo indipendentemente dalla pericolosità attuale o potenziale della cosa stessa, e, perciò, trova applicazione anche nell'ipotesi di cose inerti" (Cass. civ., sez. III, 20 maggio 2009, n. 11695, DeG, 2009).

Indubbiamente, tale modo di ragionare comporta la necessità di estendere a dismisura l'ambito del fortuito, a volte in modo paradossale, operazione che, ad esempio, deve compiere chi non voglia esser costretto ad imporre il risarcimento, a carico dell'ente pubblico, anche in occasione di danno provocato da pigna caduta da albero situato ai margini di pubblica via:

"la caduta d'una pigna da un albero ai margini della via pubblica, non può ricondursi alla previsione concernente l'insidia - quale anomalia imprevedibile e invisibile del bene pubblico offerto all'utilizzazione dal cittadino - né, in generale, alla previsione ex art. 2051 c.c. concernente cose in custodia - pur alla stregua della più recente giurisprudenza al riguardo - e qual caso fortuito comporta esenzione della p.a. proprietaria della strada da ogni responsabilità nei confronti dell'utente" (GdP S. Anastasia 4 settembre 2005, GM, 2006, 2, 353).

Appare superata, pertanto, l'interpretazione, più attenta ai principi generali dell"ordinamento - comportante interpretazione restrittiva (da parte degli operatori del diritto chiamati all"applicazione dell"istituto) dei casi di dubbia lettura (per cui sarà, sempre, da preferire l"interpretazione tendente ad escludere la presenza di un caso – eccezionale - di responsabilità oggettiva, valorizzando, piuttosto, istituti attigui quali la presunzione di colpa) - e alla logica sottesa alla lettera normativa (se il legislatore, nel richiedere il caso fortuito per escludere la responsabilità, intendesse richiedere l"assenza del nesso eziologico, effettuerebbe richiesta superflua, atteso che, con tale dimostrazione, si proverebbe o che il danno non è cagionato dalla cosa, o che la cosa non è in custodia del presunto responsabile: non saremmo, in altri termini, all"interno della fattispecie prevista dall"art. 2051 c.c. e fondante la responsabilità), secondo cui si verterebbe, al contrario, nell"ambito dell"inversione dell"onere della prova, sicché sarebbe sufficiente, per esser esonerati da responsabilità, provare l"assenza di colpa.

Tra le più recenti pronunce favorevole a quest'ultima interpretazione, si confronti la seguente, dove la Suprema Corte ritiene che, facendo eccezione alla regola generale di cui al combinato disposto degli art. 2043 e 2697 c.c., l'art. 2051 c.c. determini un'ipotesi (non già di responsabilità oggettiva bensì) caratterizzata da un criterio di inversione dell'onere della prova, ponendo (al comma 2) a carico del custode la possibilità di liberarsi dalla responsabilità presunta a suo carico mediante la prova liberatoria del fortuito (c.d. responsabilità aggravata), dando cioè, in ragione dei poteri che la particolare relazione con la cosa gli attribuisce cui fanno peraltro riscontro corrispondenti obblighi di vigilanza, controllo e diligenza (i quali impongono di adottare tutte le misure idonee a prevenire ed impedire la produzione di danni a terzi, con lo sforzo adeguato alla natura e alla funzione della cosa e alle circostanze del caso concreto) nonché in ossequio al principio di c.d. vicinanza alla prova, la dimostrazione che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso; il custode è cioè tenuto a provare la propria mancanza di colpa nella verificazione del sinistro - e non già la mancanza del nesso causale, il criterio di causalità essendo altro e diverso dal giudizio di diligenza (avere preso tutte le misure idonee) - che si risolve sostanzialmente sul piano del raffronto tra lo sforzo diligente nel caso concreto dovuto e la condotta - caratterizzata da assenza di colpa – mantenuta:

"è allora sul piano del fortuito, quale esimente di responsabilità, che possono assumere rilievo (anche) i caratteri dell'"estensione" e dell'"uso diretto della cosa" da parte della collettività che, estranei alla "struttura" della fattispecie e pertanto non configurabili come presupposti di applicazione della disciplina ex, art. 2051 c.c., possono valere ad escludere la presunzione di responsabilità ivi prevista ove il custode dimostri che l'evento dannoso presenta i caratteri dell'imprevedibilità e della inevitabilità non superabili con l'adeguata diligenza, come pure l'evitabilità del danno solamente con l'impiego di mezzi straordinari (e non già di entità meramente considerevole: nella specie, l'Anas è stata ritenuta responsabile dei danni conseguenti all'urto di un'autovettura contro la spalletta in muratura di un ponte che, crollando, aveva fatto precipitare l'auto nella scarpata sottostante; infatti, in materia di strade pubbliche statali, per assicurare la sicurezza degli utenti quale ente proprietario la p.a., ai sensi dell'art. 14 cod. strada, ha l'obbligo di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia della sede stradale e delle sue pertinenze; mentre l'Anas, che è stato trasformato da azienda pubblica ex legge n. 59 del 1961 in ente pubblico economico dal d.lg. n. 143 del 1994 e mantiene tale denominazione in forza del d.P.C.m. 26 luglio 1995, è tenuta - tra l'altro - a gestire le autostrade statali e provvedere alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria (lett. a); realizzare il progressivo miglioramento della rete delle strade ed autostrade statali e della relativa segnaletica (lett. b); curare l'acquisto, la costruzione, la conservazione, il miglioramento e l'incremento dei beni mobili ed immobili destinati al servizio delle strade e delle autostrade statali (lett. e); attuare le leggi e i regolamenti concernenti la tutela del patrimonio delle strade e delle autostrade statali, nonché la tutela del traffico e della segnaletica; adottare i provvedimenti ritenuti necessari ai fini della sicurezza del traffico sulle strade ed autostrade medesime; esercitare, per le strade ed autostrade ad esso affidate, i diritti ed i poteri attribuiti all'ente proprietario (lett. f); effettuare e partecipare a studi, ricerche e sperimentazioni in materia di viabilità, traffico e circolazione (lett. g)" (Cass. civ., sez. III, 20 febbraio 2006, n. 3651, GI, 2007, 6, 1403; FI, 2006, 10, 2801; RGCT, 2006, 4; GCM, 2006, 2; RCP, 2006, 9, 1502).

 

 




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