Cultura, società  -  Redazione P&D  -  10/01/2022

Corona Virus, diritti e doveri, responsabilità - P.C.

Poche altre questioni, nel diritto degli ultimi anni, presentano margini di complessità avvicinabili a quelli della pandemia da Corona Virus.

Occasioni esterne di contagio, varianti della malattia, tipologie del vaccino; e poi intervalli da osservare fra una dose e l’altro, peculiarità degli ospedalizzati, numero delle morti e delle terapie intensive.

Ogni giorno cambiano i dati di riferimento, anche sul tavolo del giurista.

Metà delle certezze date per buone il lunedì vanno incontro, già il martedì o il mercoledì, a qualche ritocco. E numerosi appaiono, nel codice civile, i settori interessati: le prerogative della persona fisica, l’area della privacy in particolare, oppure le obbligazioni e i contratti, la famiglia, il lavoro, la scuola, l’ambiente e lo sport, la responsabilità civile.

Il comparto amministrativo ancora - volendo allargare il quadro – accanto a quello internazionale, a quello penale, a quello processuale, a quello tributario.

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Nel suggerire le vie da seguire la nostra Costituzione mostra di fare egregiamente la sua parte; e lo stesso può dirsi per i codici, per le leggi speciali, per la giurisprudenza.

Non sempre l’armonizzazione fra i diversi principi in gioco, data la quantità e qualità dei dettagli da considerare, risulta comunque agevole.

Ad esempio: nessun dubbio che il Governo e il Parlamento, per combattere la pandemia, possano intervenire in via d’urgenza - con una sospensione delle regole normali, a beneficio di vie d’uscita più agili, risolutive. Il criterio della ragionevolezza non potrà mai accantonarsi, tuttavia, da chi regga le sorti del paese.

Oppure: la libertà dei singoli, nella scelta del trattamento medico, può venir limitata solamente dalla legge (art. 32 Cost., 2° comma); di regola ognuno conserva intatta la propria sovranità decisionale: e sarà ammesso, ove manchi un adeguato supporto normativo, a rifiutare le proposte sanitarie.

Altrettanto vero è però che la salute corrisponde a un interesse generale, proprio della collettività nel suo insieme (art. 32 Cost., 1° comma); in difetto di qualche giustificazione - intolleranze fisiologiche, comprovate idiosincrasie - nessuno potrà insidiare un bene così importante.

Ancora: ciascun soggetto è titolare di varie prerogative, fra cui spicca il diritto di organizzare la vita come gli pare, di muoversi nel territorio senza restrizioni. Tutti gli individui sono tenuti però, altra verità, a sottostare a una serie di doveri.

E sono proprio le voci della solidarietà verso il prossimo, del rispetto per le esigenze della comunità, a spiccare in tale ambito; colui che minacci senza ragione le altrui sfere di benessere, con azioni di tipo omissivo o commissivo, commette un fatto illecito.




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