Cultura, società  -  Giuseppe Piccardo  -  28/05/2022

Contro la violenza sessuale: la dimensione sovranazionale della legislazione, lo stupro come arma di guerra e la vittimizzazione secondaria. Spunti di riflessione

 (Breve relazione a margine della presentazione del libro Break the silence, Golem editore, 2021)

Savona, libreria UBIK 21 maggio 2022

Il titolo dell’incontro odierno, intitolato “Contro la violenza sessuale”, con la partecipazione dell’associazione Break the silence, nella sua ampiezza, richiama perfettamente le tematiche che tratteremo nel corso della presentazione del libro omonimo (Break the silence, Golem edizioni), del quale sono autrici Mariachiara Cataldo, Giulia Chinigò, Francesca Sapey e Francesca Valentina Penotti. Tematiche, purtroppo, di grande attualità, anche a seguito dello scoppio della terribile guerra in Ucraina, che ancora una volta vede le donne subire le più gravi conseguenze del conflitto.

A distanza di trent’anni dalla guerra nei Balcani, infatti, nella vicina Ucraina, si ripete la tragedia degli stupri di massa, una vera e propria arma di guerra, oltre che un crimine contro l’umanità, come affermato nel 1992 dalla Corte Penale Internazionale, in relazione ai crimini di guerra commessi nell’ex-Jugoslavia e, successivamente, dalla risoluzione numero 1820 delle Nazioni Unite, adottata dal Consiglio di Sicurezza ONU, il 19 giugno 2008, all’unanimità.

Nei conflitti più recenti – a partire, come detto, dall’Ex Jugoslavia, passando per il Rwanda, la Sierra Leone, la Liberia, la Colombia, il Perù, per arrivare all’Iraq e all’Afghanistan – la violenza su donne e bambine è stata usata sistematicamente come vero e proprio strumento di terrore per cancellare comunità e gruppi etnici attraverso l’umiliazione delle donne e la mortificazione del loro corpo.

Molte delle storie raccontate nel libro Break the silence sono riconducibili a fatti di violenza sessuale e di molestie sessuali, queste ultime, non previste, né punite da fattispecie specifiche di reato, nonostante la Convenzione di Istanbul, all’articolo 40, lo imponga con estrema chiarezza (l’articolo citato prevede, testualmente, che “Gli Stati adottano le misure legislative per garantire che qualsiasi forma di comportamento indesiderato, verbale o non verbale o fisico, di natura sessuale, con lo scopo e l’effetto di violare la dignità della persona, quando tale comportamento crea un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo sottoposto a sanzioni penali o ad altre sanzioni legali”).

Nell’ambito di una importante ed efficace disciplina sovranazionale della violenza di genere, la necessità di dare rilievo penale autonomo alle molestie connotate sessualmente è stato ricordata dal GREVIO, nel recente rapporto sull’attuazione della Convenzione di Istanbul in Italia, la quale costituisce parte integrante dell’ordinamento giudico italiano dal 2013, anno di ratifica della citata Convenzione, con la legge numero 77/2013.

Il nostro codice penale, infatti, come accennato, non prevede una ipotesi specifica di molestie sessuali. La contravvenzione dell’articolo 660 c.p. pare poco soddisfacente e insufficientemente tipizzata. Infatti, non si rinviene giurisprudenza rilevante sull’accezione di molestia sessuale.

E ciò è importante in quanto la normativa relativa ai reati contro la libertà e l’autodeterminazione sessuale investe non solo l’ambito giuridico, ma anche la sensibilità culturale estesa ad esse. La libertà sessuale è una conquista recente e non ancora completamente metabolizzata da tutte le parti della nostra società.

Dai recenti dati statistici ISTAT emerge che la maggior parte delle violenze avviene nei luoghi domestici e viene commessa, nel 27% dei casi (1 donna su 6) dal convivente o dal coniuge.

Vorrei, inoltre, soffermarmi brevemente sulla grave e attuale questione della vittimizzazione secondaria, che può essere di tipo processuale che sostanziale e sulla quale, sempre il GREVIO, si esprime con preoccupazione.

La raccomandazione numero 8 del 2006 del Consiglio d’Europa, definisce vittimizzazione secondaria la vittimizzazione non derivante dall’atto criminale, bensì derivante dalla risposta di istituzioni e individui alla vittima stessa.

La Convenzione di Istanbul e la Direttiva 2012/29/UE impongono agli stati di adottare le misure idonee ad evitare la vittimizzazione secondaria, che rappresenta un significativo ostacolo alle denunce, da parte delle donne, anche perché in molti casi le denunce suddette seguono decisioni vittimizzanti e, in molti casi, la perdita della responsabilità genitoriale sui figli. Sembra paradossale, ma è così, purtroppo.

Il fenomeno in parola, peraltro, è stato oggetto di censure della CEDU la quale, con la sentenza 21 maggio 2021, ha condannato il nostro Paese, in relazione alle sentenze del Tribunale di Firenze e della Corte d’Appello della medesima città, per il linguaggio e per gli argomenti sessisti utilizzati nella decisione. Con la vittimizzazione secondaria, chi è vittima diventa colpevole.

Inoltre, segnalo che con la sentenza 20 gennaio 2022,, la CEDU ha nuovamente condannato l’Italia per il mancato sostegno alle vittime di violenza, in un caso in cui, come accennavo in precedenza, non solo è stata effettuata dai giudici una valutazione sulla capacità genitoriale della donna, fondata su giudizi relativi al suo modo di vivere ed alla sua vita sessuale, ma è stato deciso di dichiarare lo stato di adottabilità della figlia proprio per questo motivo, con conseguente separazione forzosa della figlia dalla mamma.

Ancora una volta la vittima è diventata imputata. E l’effettivo interesse del minore, chi lo ha valutato? E come?

A questo punto vorrei fare una breve riflessione sul problema delle misure preventive a tutela delle donne. La riforma Cartabia ha potenziato gli strumenti di tutela preventiva, con l’adozione di più stringenti misure che impediscano alla persona violenta di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla vittima e un maggiore coordinamento tra giudice civile e giudice penale, in modo che anche nei procedimenti di separazione o divorzio i fatti di violenza siano conosciuti e rilevanti.

Tuttavia, se non verranno superate le barriere culturali e sociali che danno spazio ad una visione oggettivizzata della donna e non si svilupperà una maggiore sensibilità e preparazione dell’autorità Giudiziaria, gli interventi posti in atto non potranno sortire alcun effetto utile, a mio sommesso avviso.

La violenza di genere infatti, è, purtroppo, e soprattutto, un problema culturale e sociale; e proprio per questa ragione vorrei concludere questa mio breve intervento introduttivo dell’incontro odierno con le parole dello scrittore – saggista francese Ivan Jablonka, autore del libro Uomini giusti – Dal patriarcato alle nuove maschilità, come buon auspicio per il futuro: “È urgente definire, in tutti i Paesi, quale che sia la condizione delle donne, una morale al maschile per tutti gli atti sociali […] Oggi abbiamo bisogno di uomini egualitari, ostili al patriarcato, che amino più il rispetto che il potere. Uomini certo, ma uomini giusti” 




Autore

immagine A3M

Visite, contatti P&D

Nel mese di Marzo 2022, Persona&Danno ha servito oltre 214.000 pagine.

Libri

Convegni

Video & Film