-  Rossi Valentina  -  25/06/2014

CONTRATTO DI TESTIMONIAL E IMPORTO PATTUITO – Cass. n. 14085 del 20 giugno 2014-Valentina ROSSI

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di un Ente fieristico avverso la sentenza sfavorevole della Corte di Appello.

Si trattava di un contratto di testimonial con un ex calciatore di fama il quale contestava, a sua volta, che il pagamento dell'Ente fieristico fosse decisamente inferiore a quello degli accordi.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14085 del 20 giugno 2014, ha accolto il ricorso dell'ente fieristico ed ha affermato, che la parte rimasta totalmente vittoriosa in primo grado non ha l'onere di proporre appello incidentale per chiedere il riesame delle domande e delle eccezioni respinte, ritenute assorbite o comunque non esaminate con la sentenza impugnata dalla parte soccombente.

Difatti è sufficiente la riproposizione di tali domande od eccezioni in una delle difese del giudizio di secondo grado.
Analizziamo il caso

Dopo il ricorso proposto da un noto ex calciatore, il Tribunale ingiungeva all'Ente fieristico di pagare 1'importo di euro 155mila euro, quale corrispettivo dovuto; l'allora calciatore aveva assunto l'impegno a divenire "testimonial" dell'Ente, per un corrispettivo di circa 77mila euro annui .

Dopo l' opposizione dell'Ente fieristico, il Tribunale revocava il decreto e condannava il calciatore al risarcimento dei danni conseguiti all'inesatto adempimento del contratto.
I giudici di secondo grado riformarono la decisione di primo grado e respingevano l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, rigettavano la domanda di risarcimento danni proposta dall'Ente Fiera e compensavano integralmente le spese di entrambi i gradi.
L'Ente fieristico avverso la sentenza è ricorso in Cassazione




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