Amministrazione di sostegno  -  Giuseppe Piccardo  -  06/12/2021

Consenso matrimoniale e AdS: una recente sentenza del Tribunale di La Spezia

Il Giudice Tutelare presso il Tribunale di La Spezia, con provvedimento in data 4 marzo 2020, si è pronunciato sulla possibilità, per l’amministratore di sostegno, di esprimere, quale nuncius dell’amministrato, il consenso al matrimonio Il Giudice Tutelare si è espresso sulla questione in senso negativo, ritenendo, in particolare, che il codice civile non consente che il consenso al matrimonio possa essere esternato in modo mediato e indiretto, con la conseguenza che nessun altro soggetto, al di fuori del nubendo, possa esprimere assenso alle nozze.

Il provvedimento del Giudice spezzino trae origine dal ricorso dell’amministratore di sostegno di un sommozzatore della Polizia di Stato il quale, prima di un grave incidente sul lavoro e di uno stato di coma che lo rendeva incapace di esprimersi verbalmente, confidava, reiteratamente, ai propri familiari, di voler contrarre matrimonio con la compagna, proprio in considerazione della pericolosità della professione svolta.

Il sopraggiunto, imprevisto, incidente, impediva il matrimonio e, al fine di assecondare quella che era stata la volontà espressa dall’amministrato di sostegno, il suo rappresentate proponeva ricorso al Giudice Tutelare, al fine di essere autorizzato ad esprimere, quale mero nuncius, il  consenso matrimoniale del beneficiario..

Il Giudice Tutelare rigettava il ricorso, pur affermando, in linea di principio, che il divieto di contrarre matrimonio previsto dall’articolo 85 c.c., per l’interdetto, non trova generale applicazione nei confronti del beneficiario di amministrazione di sostegno e che possa essere disposto dal Giudice Tutelare solo in circostanze di eccezionale gravità, se conforme all’interesse dell’amministrato. Affermazione, quest’ultima, in linea non solo con lo spirito dell’amministrazione di sostegno, ma anche con il dettato della Corte Costituzionale la quale, con la sentenza  13.6.2019 n. 144, si è espressa nel senso che il beneficiario  può essere privato della capacità di porre in essere atti personalissimi solo quando ciò corrisponda alla tutela dei suoi interessi, sempre che ciò sia disposto dal Giudice Tutelare nel provvedimento di applicazione della misura.

Quanto sopra, tuttavia, non è sufficiente, per il Giudice spezzino, al fine dell’accoglimento dell’istanza proposta; infatti, dovendo considerare il consenso matrimoniale  quale atto personalissimo, occorre (e qui sta la novità di impostazione della questione) indagare se il giudice possa autorizzare l’amministratore di sostegno a perfezionare l’atto matrimoniale per conto del medesimo, quale sostituto del beneficiario, con ottica estensiva rispetto a quella tradizionale di mera verifica di  necessità di estensione del divieto di compimento di atti per l’interdetto all’amministrato di sostegno, ai sensi dell’articolo 411 c.c.

A confutazione della decisione del Giudice Tutelare presso il Tribunale di La Spezia, si potrebbe obiettare che non necessariamente la volontà matrimoniale o la sottoscrizione dell’atto di matrimonio  deve essere espressa o effettuata, dall’interessato, personalmente.  Infatti,  è il codice civile, a prevedere, all’articolo 111 c.c., la possibilità di matrimonio per procura in casi eccezionali, così come è possibile, per l’amministratore di sostegno, a’ sensi della legge 219/2017, esprimere il consenso in sostituzione del beneficiario circa i trattamenti sanitari, con possibile ricostruzione della volontà del rappresentato mediante una indagine approfondita sulle convinzioni, dello stile di vita, delle volontà espresse a familiari, amici e parenti, come già la Corte di Cassazione aveva ammesso, successivamente al caso di Eluana Englaro, nel 2017.

Nel caso di specie, la situazione di fatto è molto simile al caso Englaro,sopra citato, in quanto, come evidenziato, l’amministrato di sostegno aveva espresso in modo inequivoco e chiaro il desiderio di sposare la compagna, in considerazione della sua attività professionale, pericolosa, che avrebbe potuto comportare gravi incidenti, come in effetti, purtroppo, è avvenuto.

Se così è,  allo scrivente non sembra contrario allo spirito della legge numero 6 del 2004, nonché agli orientamenti della giurisprudenza dominante, ammettere la possibilità  per il beneficiario di amministrazione di sostegno, di riportare la volontà del beneficiario al matrimonio in via mediata, qualora sia possibile accertare in modo inequivoco le volontà del beneficiario medesimo. E ciò, al fine di salvaguardia, nel rispetto delle forme già previste dal codice civile, sia dei diritti costituzionalmente garantiti di libertà e dignità della persona, oltre che del diritto di poter formare una famiglia,  nei casi in cui l’esternazione di tale volontà non sia possibile, nonché della massima espansione dei diritti a favore della persona sottoposta ad amministrazione di sostegno, nell’interesse concreto e reale di quest’ultima.


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