-  Luca Leidi  -  16/02/2017

Confisca: istanza di accertamento del credito ex art.58 D.Lgs.159/2011 – Luca Leidi

Recupero del credito sul bene oggetto di confisca

Confisca nel Nuovo Codice Antimafia

Requisiti istanza art.58

Sommario: Premessa sistematica – Cenni sulle misure di sicurezza patrimoniali – L"istituto della confisca: 1) Nel codice penale – (segue) 2) Nelle leggi speciali – (segue) 3) Nel codice antimafia: a) Campo di applicazione – (segue) b) Particolarità dell"istituto – La tutela dei terzi creditori – L"istanza ex art.58 – La conclusione dell"udienza e lo stato passivo

PREMESSA SISTEMATICA

Il presente articolo oscilla sul confine tra diritto civile e diritto penale. In effetti, se lo sfondo su cui si innesta l"intervento richiesto con l"istanza in oggetto è, fuor dubbio, quello del diritto penale (la confisca a seguito dell"instaurazione di un procedimento penale), gli scopi che la proposizione della stessa domanda si prefiggono, nonché le modalità di presentazione ed il rito della procedura, si innestano nella branchia del diritto civile, pur riservando speciali prescrizioni di legge. Si vedrà in prosieguo che lo scopo principale della domanda ex art.58 D.Lgs.159/2011 è quello del recupero di un credito garantito da un diritto reale di garanzia – oppure, come più sovente accade, di un credito pronunziato con provvedimento giudiziale in forza del quale è stata iscritta ipoteca – sul bene oggetto di decreto di confisca ai sensi dell"art.240 c.p..

CENNI SULLE MISURE DI SICUREZZA PATRIMONIALI

Un"efficace azione di contrasto al crimine, in particolare di quello organizzato di tipo mafioso, è possibile solo se all"azione repressiva "classica" si affianca un intervento patrimoniale diretto a eliminare i profitti illecitamente accumulati che costituiscono la causa prima di questo tipo di delitti (1). Tale era il pensiero del Legislatore, indotto dalla dottrina della Scuola Positiva, che lo spinse a prevedere nell"odierno codice penale misure di sicurezza patrimoniali (accanto a quelle personali) che si caratterizzano in quanto vanno ad incidere sul patrimonio del reo, e rispondono ad esigenze di prevenzione criminale (2).

Ai sensi dell"art.236 c.p., oltre a quelle stabilite da particolari disposizioni di legge, sono considerate misure di sicurezza patrimoniali la cauzione di buona condotta (3) e la confisca.

L"ISTITUTO DELLA CONFISCA

  1) NEL CODICE PENALE

  La confisca, disciplinata dall"art.240 c.p., consiste sostanzialmente nell'espropriazione forzata e gratuita a favore dello Stato – ed in materia urbanistica, a favore del patrimonio del Comune – di tutte le cose che costituiscono il prezzo del reato, che sono servite a commettere il reato, di quelle che ne sono il prodotto e il profitto, nonchè di quelle che sono di per sè criminose (4). La finalità della confisca, come più volte sottolineato dalla Cassazione (5), consiste nel «prevenire la commissione di nuovi reati, mediante l"espropriazione a favore dello Stato di cose che, provenendo da illeciti penali o comunque collegate alla loro esecuzione, mantengono viva l"idea e l"attrattiva del reato». Affermazioni del tipo ora citato, condivise anche dalla dottrina maggioritaria (6), chiariscono nel contempo che presupposto della confisca è la pericolosità oggettiva della cosa, da intendersi come «probabilità che, ove lasciata nella disponibilità del reo, la cosa costituisca per lui un incentivo alla commissione di ulteriori illeciti».

Tale misura può essere facoltativa o obbligatoria (art.240 c.p.). La confisca facoltativa, co.1, è decisa dal giudice sulla base di un giudizio di pericolosità che, deve tenere conto dell'effetto induttivo determinato nel colpevole dalla disponibilità della res. E" obbligatoria, invece, ai sensi del comma 2, quando la pericolosità è intrinseca alla res, e quindi il giudice non è chiamato ad esprimersi in merito, o perché "costituisce il prezzo del reato", vale a dire le cose che sono state date per istigare o determinare il soggetto a commettere il reato, oppure perché quelle cose la cui fabbricazione, uso porto, detenzione o alienazione è prevista dalla legge come reato. Queste le disposizioni, per così dire, di carattere generale.

  2) NELLE LEGGI SPECIALI

  Vi sono poi, si è detto, altre disposizioni particolari di legge che prevedono forme, più o meno, particolari di confisca:

  - "Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale", introdotte dalla Legge n.646/82;

  - la c.d. "confisca allargata", prevista dall"art. 12-sexies del D.L. n. 356/92, conv. dalla L. n. 356/92 recante "Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimento di contrasto alla criminalità mafiosa";

  - ulteriori numerose ipotesi di confisca obbligatoria (7);

  - la confisca per equivalente (8);

  - la confisca ai danni dell"ente (9).

  I numerosi interventi legislativi degli ultimi anni diretti a potenziare i mezzi di aggressione e di prevenzione ai patrimoni illecitamente accumulati dagli appartenenti a organizzazioni di tipo mafioso, con una progressiva estensione alla criminalità che trae profitti illeciti, hanno comportato notevoli problemi applicativi, con necessarie interpretazioni dirette ad assicurare il rispetto dei principi costituzionali (10) e della CEDU – Convenzione Europea dei Diritti dell"Uomo (11).

  Tra tali interventi – più o meno utili – del Legislatore, particolare attenzione deve essere posta sul D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159, ossia "Il Nuovo Codice Antimafia". In tema di misure di prevenzione (Libro I del predetto Codice), il lavoro svolto dal Governo è consistito in una attenta ricognizione della normativa attualmente vigente in tema di misure di prevenzione, volta a dare una effettiva continuità tra le leggi fondamentali (rispettivamente, la L.1423/1956, per le misure di prevenzione personali, e la L. 575/1965, per quelle patrimoniali) ed i numerosi interventi di modifica ed integrazione successive nel tempo, generalmente frutto di una legislazione di emergenza emanata in momenti di particolare asprezza nella lotta al fenomeno mafioso che hanno operato modifiche rilevanti in tema di ambito e procedimento di applicazione, gestione e destinazione di beni confiscati, nonché dei poteri conferiti alle diverse autorità coinvolte (si vedano, fra tutte, le LL. nn. 152/75, 629/82, 646/82, 327/88, 282/89, 55/90, 197/91, 203/91, 410/91, 172/91, 356/92 e, più di recente, le LL. nn. 125/2008, 94/2009, in materia di sicurezza pubblica, nonché, ancora, la L. 50/2010, recante "Istituzione dell"Agenzia nazionale per l"amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata") (12).

  3) NEL CODICE ANTIMAFIA

    a) CAMPO DI APPLICAZIONE

    All"art.16 del nuovo Codice Antimafia vengono elencati i soggetti destinatari delle misure di prevenzione patrimoniali:

      1) mediante un rinvio all"art.4 del medesimo codice:

       a) gli indiziati di appartenere alle associazioni di tipo mafioso (416-bis c.p.);

       b) i soggetti indiziati di uno dei seguenti reati:

          - associazione per delinquere (416 c.p.) e specificatamente di stampo mafioso (416-bis e –ter c.p.);

          - introduzione/commercio di prodotti con segni falsi (473 c.p.);

          - riduzione in schiavitù (600 c.p.);

          - tratta di persone (601 c.p.);

          - compravendita di schiavi (602 c.p.);

          - sequestro di persona a scopo di estorsione (630 c.p.);

          - trasferimento fraudolento di valori (art.12-quinques D.L. 306/1992);

       c) coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi; coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose; coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l"integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica;

       d) coloro che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti a sovvertire l"ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei delitti contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti (previsti dal Capo I, Titolo VI, del Libro II c.p.) o contro lo Stato (in particolare artt. 284, 285, 286, 306 c.p.), dei delitti di epidemia ed avvelenamento di cibi o acque (438, 439 c.p.), di sequestro di persona (605 e 630 c.p.), nonché con la commissione dei reati con finalità di terrorismo anche internazionale;

       e) coloro che abbiano fatto parte di associazioni politiche di stampo fascista (disciolte ai sensi della L.645/1952), e nei confronti dei quali debba ritenersi, per il comportamento successivo, che continuino a svolgere una attività analoga a quella precedente;

       f) coloro che compiano atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti alla ricostituzione del partito fascista (art.1 L.645/1952);

       g) fuori dei casi indicati nelle lettere d), e) ed f), coloro che siano stati condannati per uno dei delitti in violazione delle norme per il controllo delle armi (L.895/ 1967), e per violazione delle disposizioni sulla sorveglianza speciale (artt.8 e ss. L.497/1974), quando debba ritenersi, per il loro comportamento successivo, che siano inclini a commettere un reato della stessa specie col fine di sovvertire l"ordinamento dello Stato;

       h) gli istigatori, i mandanti ed i finanziatori (13) dei reati indicati nelle lettere precedenti;

       i) le persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in più occasioni, alle manifestazioni di violenza (D.A.S.P.O.).

      2) le persone fisiche e giuridiche segnalate al Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite, o ad altro organismo internazionale competente per disporre il congelamento di fondi o di risorse economiche, quando vi sono fondati elementi per ritenere che i fondi o le risorse possano essere dispersi, occultati o utilizzati per il finanziamento di organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali.

    b) PARTICOLARITà DELL"ISTITUTO

    Qualora un soggetto rientri in questo elenco, ossia compia un particolare reato prescritto negli artt.4 e 16 del Codice Antimafia, il Procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona, il Questore o il Direttore della Direzione Investigativa Antimafia, possono domandare al Giudice l"applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali (art.17).

    Vi sono alcune particolarità che differenziano ulteriormente le misure preventive patrimoniali da quelle personali. Infatti, come sottolineato all"art.18, le misure patrimoniali, oltre alla possibilità di essere applicate disgiuntamente da quelle personali:

     - non necessitano della pericolosità sociale del soggetto proposto per la loro applicazione;

     - possono essere disposte anche in caso di morte del soggetto proposto per la loro applicazione (in tal caso il procedimento prosegue nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa);

     - il procedimento di prevenzione patrimoniale può essere iniziato o proseguito anche in caso di assenza, residenza o dimora all"estero della persona alla quale potrebbe applicarsi la misura di prevenzione;

     - il procedimento può essere iniziato o proseguito allorché la persona è sottoposta ad una misura di sicurezza detentiva o alla libertà vigilata.

    L"istituto della confisca è disciplinato dall"art.24, il quale ne prescrive l"applicazione su quei beni di cui il soggetto «non possa giustificare la legittima provenienza», nonché di quelli che «anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica», oltre ai «beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego» (co.1).

    Verificati i requisiti soggettivi (art.16) e oggettivi (art.24) suddetti, il Giudice potrà emanare il decreto di confisca entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell"Amministratore Giudiziario (co.2). In determinate circostanze, e previa congrua motivazione, tale termine può essere prorogato fino ad un anno in più («per periodi di sei mesi e per non più di due volte»).

LA TUTELA DEI TERZI CREDITORI

Esaurito questo – non tanto – breve excursus sull"istituto della confisca, in tale paragrafo si esamineranno gli effetti che ha una eventuale misura preventiva patrimoniale sui terzi creditori. La tutela dei terzi e i rapporti con le procedure concorsuali è disciplinata dal Titolo IV del Nuovo Codice Antimafia, agli artt. 52 e ss.

L"art. 52 prevede espressamente che i diritti di credito dei terzi aventi «data certa anteriore al sequestro» sono tutelati rispetto alla confisca. Per ciò che riguarda i diritti reali di garanzia (pegno, ipoteca) «costituiti in epoca anteriore al sequestro», la confisca non pregiudica gli stessi ove ricorrano le seguenti condizioni:

  a) l"escussione del restante patrimonio del proposto sia risultata insufficiente al soddisfacimento del credito, salvo per i crediti assistiti da cause legittime di prelazione su beni confiscati;

  b) il credito non sia strumentale all"attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, a meno che il creditore dimostri di avere ignorato in buona fede il nesso di strumentalità;

  c) nel caso di promessa di pagamento o di ricognizione di debito, deve essere provato il rapporto fondamentale;

  d) nel caso di titoli di credito, il portatore deve provare il rapporto fondamentale e quello che ne legittima il possesso.

Questi crediti devono essere accertati dal Tribunale secondo le disposizioni contenute negli articoli 57, 58 e 59 (v. infra), salvo per i crediti prededucibili liquidi, esigibili e non contestati che, ai sensi dell"art.54, possono essere soddisfatti, in tutto o in parte, ai di fuori del piano di riparto, previa autorizzazione del Giudice delegato.

La confisca definitiva di un bene determina lo scioglimento dei contratti aventi ad oggetto un diritto personale di godimento, nonché l"estinzione dei diritti reali di godimento sui beni stessi, conferendo ex lege un equo indennizzo al titolare di tali diritti commisurato alla durata residua del contratto o alla durata del diritto reale (co. 4 e 5). Le modalità di calcolo dell"indennizzo sono stabilite con decreto del Ministro dell"economia e delle finanze e del Ministro della giustizia.

Inoltre, la confisca ha un effetto "paralizzante" nei confronti delle azioni esecutive già proposte (art.55): a seguito del sequestro, infatti, non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive. I beni già oggetto di esecuzione sono presi in consegna dall"Amministratore Giudiziario e le esecuzioni, nel caso, sono riassunte entro un anno dalla revoca definitiva del sequestro o della confisca. In caso di confisca definitiva, esse si estinguono. Tuttavia, se il sequestro riguarda beni oggetto di domande giudiziali precedentemente trascritte, aventi ad oggetto il diritto di proprietà ovvero diritti reali o personali di godimento sul bene, il terzo, che sia parte del giudizio, è chiamato ad intervenire nel procedimento di prevenzione ai sensi degli artt. 23 e 57 (14).

L"art.56 si dedica ai rapporti pendenti al momento dell"esecuzione del sequestro e, in generale, si prevede il subentro dell"Amministratore Giudiziario in loco del soggetto "sequestrato".

L"ISTANZA EX ART.58

Nel procedimento di prevenzione, l"Amministratore Giudiziario (di solito un professionista, spesso un dottore commercialista) allega alle relazioni da presentare al Giudice delegato l"elenco nominativo dei creditori, con l"indicazione dei crediti e delle rispettive scadenze, nonché l"elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali o personali sui beni, con l"indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto.

Il Giudice delegato, rilevato che il decreto di confisca emesso dal Tribunale sia divenuto definitivo, mediante provvedimento dichiara debba procedersi alla fissazione dell"udienza di verifica dei crediti ai sensi dell"art.57.

Così, comanda al coadiutore/amministratore giudiziario di notificare immediatamente l"avviso dell"avvio della fase della verifica dei crediti ai creditori, invitando questi ultimi a depositare istanza di accertamento del proprio diritto entro un termine perentorio (in ogni caso non superiore a novanta giorni) dalla data della notifica del presente provvedimento.

Come nella procedura fallimentare, anche nel procedimento di prevenzione sono previste le domande tardive, per l"esame delle quali il Giudice fissa un"udienza ogni sei mesi, salvo che sussistano motivi d"urgenza (art.57, co.3).

Il deposito delle domande tardive, tuttavia, è ammesso esclusivamente:

  - non oltre il termine di un anno dalla definitività del provvedimento di confisca;

  - qualora il creditore provi, a pena di inammissibilità della richiesta, di non aver potuto presentare la domanda tempestivamente per causa a lui non imputabile (art.58, co.5).

I creditori presentano al giudice domanda di ammissione del credito che, ai sensi dell"art.58, co.2, deve contenere:

  a) le generalità del creditore;

  b) la determinazione del credito di cui si chiede l"ammissione allo stato passivo ovvero la descrizione del bene su cui si vantano diritti;

  c) l"esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda, con i relativi documenti giustificativi;

  d) l"eventuale indicazione del titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;

  e) l"elezione di domicilio del creditore nel comune in cui ha sede il Tribunale procedente, anche indicando quale modalità di notificazione e di comunicazione la trasmissione per posta elettronica o per fax.

Giova rilevare come il Codice Antimafia espressamente prevede che la domanda di ammissione del credito «non interrompe la prescrizione né impedisce la maturazione di termini di decadenza» nei rapporti tra il creditore e l'indiziato o il terzo intestatario dei beni.

Il contenuto dell"istanza di accertamento del credito è molto importante poiché dal testo della domanda e dalla documentazione allegata il Giudice deve operare la valutazione in ordine alla "buona fede del creditore". Ai sensi dell"art.52, co.3, Codice Antimafia, «Nella valutazione della buona fede, il tribunale tiene conto delle condizioni delle parti, dei rapporti personali e patrimoniali tra le stesse e del tipo di attività svolta dal creditore, anche con riferimento al ramo di attività, alla sussistenza di particolari obblighi di diligenza nella fase precontrattuale nonché, in caso di enti, alle dimensioni degli stessi.». In parole povere, spetta al creditore dimostrare che, al momento della concessione del credito, abbia posto in essere tutti i controlli necessari per confermare che il soggetto richiedente avesse tutte le carte in regola per ottenere il credito (fidi, situazione personale, situazione lavorativa, possedimenti, garanti, ecc.). In soldoni, mi si perdoni l"utilizzo di tal linguaggio promiscuo, il creditore dovrà dimostrare la propria buona fede provando che, al momento della concessione del credito, non era a conoscenza che il soggetto richiedente era un mascalzone, un mal vivente, e neppure che aveva tali tendenze o rapporti con soggetti/associazioni criminali.

Altro aspetto da non sottovalutare è quello inerente alla dimostrazione del credito. Infatti, usualmente il Giudice richiede – anche ordinando l"integrazione dell"istanza – prova della attestazione del credito (ad esempio: un titolo, come un decreto ingiuntivo, oppure l"estratto conto certificato reso conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido, come prescritto nell"art.50 TUB).

All"udienza il Giudice delegato, con l"assistenza dell"Amministratore Giudiziario e con la partecipazione facoltativa del Pubblico Ministero, assunte anche d"ufficio le opportune informazioni, verifica le domande, indicando distintamente i crediti che ritiene di ammettere, con indicazione delle eventuali cause di prelazione, e quelli che ritiene di non ammettere, in tutto o in parte, esponendo sommariamente i motivi della esclusione.

LA CONCLUSIONE DELL"UDIENZA E LO STATO PASSIVO

Terminato l"esame di tutte le domande, il Giudice delegato forma lo stato passivo e lo rende esecutivo con decreto depositato in cancelleria e comunicato all"Agenzia nazionale per l"amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Del deposito l"Amministratore Giudiziario dà notizia agli interessati non presenti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, oppure per posta elettronica o per telefax.

Conclusa l"udienza di verifica, ai sensi dell"art.60, l"Amministratore Giudiziario effettua la liquidazione dei beni mobili, delle aziende o rami d"azienda e degli immobili ove le somme apprese, riscosse o comunque ricevute non siano sufficienti a soddisfare i creditori utilmente collocati al passivo.

Lo stato passivo è opponibile da parte dei creditori esclusi, o impugnabile da parte dei creditori ammessi, mediante ricorso al Tribunale che ha applicato la misura di prevenzione (art.59, co.6). Il Tribunale decide del ricorso con udienza in camera di consiglio, nella quale ciascuna parte può svolgere le proprie deduzioni, chiedere l"acquisizione di ogni elemento utile e proporre mezzi di prova (art.59, co.7). Esaurita l"istruzione, il Tribunale fissa un termine perentorio entro il quale le parti possono depositare memorie e, nei sessanta giorni successivi, decide con decreto ricorribile per Cassazione nel termine di trenta giorni dalla sua notificazione (art.59, co.9).

Il provvedimento di ammissione del credito al passivo è sempre revocabile su richiesta del Pubblico Ministero, dell"Amministratore Giudiziario e dell"Agenzia nazionale, quando determinato con falsità, dolo, errore essenziale (art.62). La revocazione è proposta dinanzi al Tribunale della prevenzione nei confronti del creditore la cui domanda è stata accolta. Se la domanda è accolta, i creditori che hanno percepito pagamenti non dovuti, devono restituire le somme riscosse, oltre agli interessi legali dal momento del pagamento effettuato a loro favore. In caso di mancata restituzione, le somme sono pignorate secondo le forme stabilite per i beni mobili dal codice di procedura civile (art.61, co.10).

 

Dott. Luca Leidi

Foro di Milano

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(1) Menditto F., Misure di prevenzione, personali e patrimoniali, e compatibilità con la Cedu, con particolare riferimento all"ampliamento dei destinatari delle misure e all"introduzione del principio di applicazione disgiunta, Relazione a convegno organizzato dal CSM presso il Distretto della Corte d"Appello di Torino, articolo del 28/11/2013, in Questione e Giustizia, Roma, 2013, 2.

(2) Il concetto di misure di sicurezza come «sanzioni penali, diverse dalle pene, imperniate sull"idea di pericolosità» ha fatto assumere a queste nella prassi i connotati di un"ulteriore pena, che si cumula o si alterna con quelle principali (Padovani, Diritto Penale, X, Milano, 2012, 349; Marinucci G. – Dolcini E., Manuale di diritto penale. Parte generale, Milano, 2006, 572). Questo disegno politico-criminale emerge a chiare lettere dalla Relazione del Guardasigilli al Progetto definitivo del codice penale, nella quale si legge che "la necessità di predisporre nuovi, in ogni caso più adeguati mezzi di lotta contro le aggressioni all"ordine giuridico, da operarsi quando le pene siano da sole impari allo scopo … è ormai universalmente riconosciuta." (Lav. Prep. Cod. pen. e Cod. Proc. Pen., V, pt. I, 1929, 244).

(3) Disciplinata dagli artt.237-239 c.p., la cauzione di buona condotta si esegue mediante il deposito di una somma di danaro (da € 103 a 2.065), ovvero di una prestazione di garanzia ipotecaria o di una fideiussione solidale avente ad oggetto una somma equivalente.

(4) Tale definizione, estratta da brocardi.it (febbraio 2016), è recepita e richiamata da costante giurisprudenza (da ultimo Cass. Pen., Ss.Uu., 21 luglio 2015, n.31617, in CED Cass. pen., 2015; Cass. Pen., sez. VI, 21 gennaio 2016, n.8044, op. ult. cit., 2016.

(5) Ex plurimis: Cass. Pen., sez. II, 18 giugno 2014, n. 30774, Cass. pen., sez. III, 22 agosto 2013, n. 35519, Cass. Pen., sez. II, 14 gennaio 2010, n. 4049, tutte in banca dati Giuffré, 2016; Cass. Pen., sez.VI, 19 marzo 1986, n.9903, in Cass. Pen., 1987, 2115.

(6) Tra gli altri: Garofoli R., Le misure di sicurezza, in Manuale di diritto penale, 2010, 1299, il quale sottolinea come tali misure di sicurezza prescindano dalla pericolosità sociale dell"autore; Marinucci G. – Dolcini E., op. cit., 598; Fornari L., Criminalità del profitto e tecniche sanzionatorie, Padova, 1997, 23; Trapani M., voce Confisca, in Enc. Giur. Treccani, Roma, 1991, IV, 1; Caraccioli I., I problemi generali delle misure di sicurezza, Milano, 1970, 148; Massa M., Confisca (diritto e procedura penale), in Enc. Dir., VIII, 1961, 981. Denota Nuvolone P.: «si tratta, a ben guardare dell"unica misura di sicurezza reale prevista nel nostro ordinamento», in voce Misure di prevenzione e misure di sicurezza, in Enc. Dir. Giuffré, XXVI, Milano, 1976, 658).

(7) Confisca prevista da numerose disposizioni del codice penale (ivi compreso, appunto, l"art.416-bis, co.7, c.p.) e di leggi speciali. Tra le ultime, a mero titolo esemplificativo, si vedano: art.301 del D.P.R. 43/1973 per il reato di contrabbando; artt.73 e 74 in materia di stupefacenti (D.P.R. 309/1990), il D.Lgs. 286/1998, ss.mm., in tema di immigrazione clandestina.

(8) Ipotesi ampliate progressivamente a numerosi delitti (oltre che alla confisca di prevenzione ed a quella allargata). Si deve concordare con quanto scritto da Menditto F., op. cit., 3, sulla mancanza di una disposizione di carattere generale che preveda l"applicabilità di tale istituto a delitti puniti con una determinata pena.

(9) Istituto previsto dal D.Lgs. n.231/01, nell"alveo dei reati tributari, che consente la confisca per equivalente anche per contravvenzioni. La confisca per equivalente (o per valore) è una fattispecie peculiare per mezzo della quale si confiscano utilità patrimoniali di valore corrispondente nella materiale disponibilità del reo, non essendo possibile agire direttamente sui beni costituenti il profitto o il prezzo del reato. V. Cass. Pen., Ss.Uu., 25 giugno 2009, n.38691, in banca dati Giuffré, 2016.

(10) La particolarità della materia della prevenzione, richiede una costante opera di lettura costituzionale delle norme, prima ancora di proporre lo scrutinio di costituzionalità. La stessa Corte Costituzionale ha più volte offerto interpretazioni dirette a evitare declaratorie di incostituzionalità (sentt. 23 luglio 2010, n.282, in Cass. pen., VI, 2011, 2187, e 28 dicembre 1993, n.465 in Giust. pen., I, 1994, 272). In particolare, sul rapporto tra misure di sicurezza e principio di legalità, si veda Marinucci G. – Dolcini E., Corso di diritto penale, 1, ed.III, Milano, 2001, 237.

(11) Menditto F., Le misure di prevenzione personali e patrimoniali. La confisca ex art. 12 sexies l. n. 356/92, Milano, 2012, 28 e 288.

(12) Così, la Relazione illustrativa di commento al codice delle leggi antimafia.

(13) Lo stesso art.4, lett.h), fornisce la definizione di "finanziatore": «E" finanziatore colui il quale fornisce somme di denaro o altri beni, conoscendo lo scopo cui sono destinati.».

(14) Ai sensi dell"art.23, «I terzi che risultino proprietari o comproprietari dei beni sequestrati, nei trenta giorni successivi all"esecuzione del sequestro, sono chiamati dal tribunale ad intervenire nel procedimento con decreto motivato che contiene la fissazione dell"udienza in camera di consiglio.».




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