La proposta di concordato preventivo, ai sensi della legge fallimentare italiana, può prevedere il pagamento non integrale del debito I.V.A. gravante sull"imprenditore proponente, senza che ciò vìoli il diritto della Unione Europea, collettrice – come noto – dei gettiti IVA nazionali.
Ciò, beninteso, se osservate le norme di cautela imposte (dalla stessa legge italiana) nei casi di falcidia di crediti privilegiati (perizia di esperto indipendente che attesti che trattamento concordatario sia comunque non deteriore rispetto al trattamento spettante in caso di liquidazione fallimentare).
Salvi, ovviamente, i diritti e le facoltà endoconcorsuali spettanti all"Erario (voto contrario, opposizione all"omologa, ecc.).
Sentenza della Corte, seconda sezione, nella causa C-546/14, pres. Ilesic, rel. Jarasiunas, 7 aprile 2016.