-  Ricc√≤ Riccardo  -  21/11/2014

CONCORDATO PREVENTIVO: AFFITTO DAZIENDA E CONTINUITÀ AZIENDALE – Trib. Busto Arsizio 1/10/2014 – Riccardo RICCÒ

-        Concordato preventivo

-        Continuità aziendale. Artt. 182-quinquies e 186-bis, L.F.

-        Affitto di azienda

 

Le più recenti norme della legge fallimentare contengono provvidenze per l"imprenditore richiedente l"accesso alla procedura di concordato preventivo, a patto che il piano concordatizio presupponga e si svolga in "continuità aziendale".

A caldo, post riforma, interpreti e operatori si domandavano se l"affitto d"azienda da parte dell"imprenditore richiedente l"accesso alla procedura soddisfacesse o meno lo speciale requisito in parola (la continuità aziendale).

Alcuni infatti affacciavano la possibilità di ritenere "in continuazione" l"azienda (rectius l"impresa) anche qualora la stessa (rectius l"azienda) risultasse concessa in affitto a terzi.

 

Infatti, secondo il Trib. Cuneo, 29 ott. 2013, pres. Bonaudi, est. Macagno, << … l"attuale disciplina del concordato preventivo trova applicazione alla continuità aziendale intesa in senso tanto soggettivo quanto oggettivo: essa, invero, sussiste sia che l"imprenditore prosegua l"attività in proprio, sia che egli proceda alla cessione del complesso produttivo a un soggetto terzo, indipendentemente dalla forma del trasferimento, essendo ammessi sia la compravendita sia il conferimento, anche in società di nuova costituzione.

In entrambi i casi trovano pertanto applicazione le regole di cui all"art. 186-bis l. fall., disciplina ad applicazione - in linea di principio - necessaria.

Anche la previsione dell"affitto come elemento del piano concordatario, purché finalizzato al trasferimento dell"azienda e non destinato alla mera conservazione del valore dei beni aziendali al fine di una loro più fruttuosa liquidazione, benché non espressamente contemplata dalla norma in questione, deve ritenersi riconducibile all"ambito disciplinato dall"art. 186-bis l.fall., seppure con le necessarie implicazioni sul contenuto dell"attestazione (l"analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell"attività d'impresa prevista dal piano verrà infatti notevolmente semplificata sotto il profilo dei ricavi, che andranno sostanzialmente ad identificarsi con il canone d"affitto previsto). >>

 

Invece, secondo la recente sentenza del Trib. di Busto Arsizio,   pres. Leotti, est. Tosi, << Sono da escludere dal novero della continuità aziendale tutte le fattispecie concordatarie caratterizzate dalla presenza di un contratto di affitto d"azienda. In particolare, non rientrano nella nozione di concordato con continuità aziendale le ipotesi in cui tale contratto, sia pure corredato da un impegno irrevocabile di acquisto da parte dell"affittuario, sia stato stipulato prima del deposito della domanda ex art. 161 L.F. o comunque prima dell"omologazione, atteso che il piano così strutturato non potrà contemplare l"esercizio dell"impresa come elemento di acquisizione del fabbisogno per il soddisfacimento dei creditori e posto che la cessione dell"azienda avverrà quando questa non sarà più in esercizio da parte del debitore.

Il concordato può, infatti, essere ricondotto all"istituto di cui all"art. 186bis L.F. in tutte le ipotesi in cui il debitore prosegue nell"esercizio dell"impresa dopo l"omologazione: in via temporanea perché in vista di una cessione (anche eventualmente preceduta dall"affitto purché lo stesso intervenga dopo un periodo di gestione da parte del debitore) o in via definitiva perché in prosecuzione diretta in vista di un risanamento. >> [massima di Franco Benassi, tratta dal Ilcaso.it]




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