-  Santuari Alceste  -  20/05/2017

Comuni e società partecipate: sì alla compensazione tra crediti e debiti – Corte Conti Veneto 244/17 – Alceste Santuari

E" legittima la compensazione tra crediti e debiti tra ente locale e società partecipata al ricorrere di determinate condizioni

Quello dei rapporti tra enti locali e società partecipate è un tema che ha nel corso degli anni attirato molto l"attenzione degli interpreti e degli operatori. In particolare, ci si chiede quale sia l"estensione del perimetro di azione dell"ente locale che ricorre agli strumenti di diritto privato per regolare i rapporti con gli organismi partecipati.

Tra gli strumenti a disposizione degli enti locali rientra anche la compensazione legale ex art. 1243, primo comma, c.c. tra crediti/debiti con la propria partecipata.

Nel caso di specie, il comune dispone di un'esigua partecipazione in una società pubblica affidataria diretta del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale della Provincia. La società risulta pesantemente indebitata nei confronti degli enti soci. La situazione di indebitamento non deriva soltanto dal mancato rimborso delle rate dei mutui già da tempo scadute, ma anche dalla circostanza secondo la quale la partecipata, al fine di mantenere l'affidamento in house del servizio idrico sul territorio, ha acquisito una società a sua volta indebitata, aggravando così la propria esposizione finanziaria (dovuta anche alla necessità di eseguire gli investimenti previsti dal piano tariffario adottato dall'Autorità d'ambito).

La condizione debitoria è talmente grave che il Comune capoluogo, anch'esso socio e titolare di un consistente credito verso la società, si è rivolto al Tribunale competente per l'emissione di una ingiunzione di pagamento nei confronti della partecipata per il recupero di quanto dovuto.

Al fine di trovare una soluzione alla situazione testé descritta, l"assemblea dei soci ha approvato negli anni scorsi un piano di rientro, indicando la possibilità di "compensare" i crediti dei singoli enti con i crediti maturati dalla società nei confronti dei soci mediante l'esecuzione, da parte della società stessa, di alcuni lavori di manutenzione.

Di fronte alla situazione descritta, la Sezione regionale di controllo per il Veneto, con la deliberazione del 2 maggio 2017, n. 244, non ha eccepito la compensazione, ma ha evidenziato alcuni "paletti" entro i quali tale compensazione può avvenire. I giudici contabili richiamano l"attenzione sul fatto che i crediti/debiti devono essere "reciproci, certi, liquidi ed esigibili, ossia esistenti e determinati o facilmente determinabili, attraverso mere operazioni di calcolo, nel loro ammontare, non oggetto di contestazione tra le parti e scaduti".




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