Deboli, svantaggiati  -  Alceste Santuari  -  20/12/2021

Comuni e fondazioni di partecipazione: sì ai contributi straordinari a causa della pandemia – Corte Conti Lombardia, 282/2021

Un comune può erogare un contributo straordinario alla fondazione di partecipazione di cui è socio e che gestisce un servizio sociale allo scopo di far fronte alle minori entrate derivanti dall’emergenza sanitaria da Covid-19

Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 267/2000, gli enti locali rappresentano la propria comunità, ne curano gli interessi e ne promuovono lo sviluppo. In conformità all’art. 13 del TUEL, in particolare, al comune, spettano “tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico”. Secondo quanto disposto dall’art. 14, comma 27, lett. g), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122, rientrano nelle funzioni fondamentali la “progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione” e, dunque, anche gli interventi a favore dell’infanzia e dei minori, nonché degli anziani e dei soggetti a rischio di esclusione sociale.

Nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, i comuni possono organizzare e gestire i servizi sociali in modo diretto (in economia), attraverso esternalizzazioni ad operatori economici (for profit e non profit) ovvero ricorrendo a propri organismi “strumentali”, quali aziende speciali, società in house, società miste e anche fondazioni, ivi comprese quelle di partecipazione, costituite con altri soggetti pubblici e/o privati.

Nel caso in esame, un comune ha chiesto ai giudici contabili se può considerarsi legittimo un contributo straordinario da erogarsi a favore di una fondazione di partecipazione, di cui il comune istante risulta socio fondatore, che gestisce una Residenza sanitaria assistenziale gestita. Il contributo in oggetto, contemplato nelle misure di sostegno che il Governo ha previsto a favore degli enti locali per far fronte all’emergenza pandemica, è finalizzato a far fronte alle maggiori spese e minori entrate derivanti dalla pandemia in corso, che potrebbero finanche “renderne impossibile la sostenibilità finanziaria”.

Preme ricordare che il d.m. del 3 novembre 2020, successivamente modificato con il d.m. del 1 aprile 2021, nel dettare la disciplina di dettaglio per la certificazione degli utilizzi delle risorse del fondo funzioni fondamentali, prevede espressamente tra le voci di spesa certificabili, i trasferimenti correnti a famiglie, imprese ed istituzioni sociali private.

La Corte dei Conti, sezione controllo per la Regione Lombardia, con deliberazione n. 282 del 6 dicembre 2021, ha riconosciuto la legittimità dell’operazione in oggetto, a condizione che il contributo straordinario:

-) sia destinato e vincolato alla copertura delle maggiori spese e minori entrate collegate all’emergenza sanitaria e non anche a perdite derivanti da mala gestio, intervento, questo, vietato dall’ordinamento, in specie in considerazione della natura giuridica delle fondazioni;

-) sia oggetto di un’apposita convenzione sottoscritta dal comune e dalla Fondazione;

-) rappresenti un’attribuzione necessaria per il conseguimento dei fini dell’ente;

-) rispetti le regole, sia contabili che procedurali, finalizzate a garantire il corretto utilizzo delle risorse;

-) sia destinato ad un soggetto giuridico che concorra all’esercizio delle funzioni fondamentali del comune;

-) sia oggetto di una valutazione circa le utilità effettivamente percepite dalla collettività di riferimento e assicuri una corretta gestione delle risorse pubbliche erogate.

A ciò si aggiunga che, ai sensi della legge n. 241/1990, l’ente locale deve predeterminare i criteri e le modalità cui l’amministrazione deve attenersi per la concessione di contributi, ivi compresi quelli di natura straordinaria e che, ai sensi e per gli effetti delle previsioni contenute nel d. lgs. n. 33/2013, il comune deve pubblicare e pubblicizzare il contributo erogato.

La deliberazione della Sezione regionale di controllo merita una particolare attenzione, in particolare in relazione al rapporto giuridico intercorrente tra ente locale e fondazione di partecipazione. Quest’ultima, identificata quale strumento giuridico-organizzativo ritenuto idoneo per conseguire le finalità istituzionali degli enti locali in ambito socio-assistenziale, registra nella governance interna la presenza dei medesimi enti locali, che ad essa affidano la gestione e l’erogazione di quei servizi necessari ad assicurare i livelli essenziali delle prestazioni a livello territoriale.

Da ciò consegue che l’ente locale, socio fondatore e gestore della fondazione di partecipazione, ad essa può contribuire, come nel caso di specie, in situazioni di difficoltà oggettive e motivate, così da garantirne la continuità dei servizi e assicurando, conseguentemente, una funzione fondamentale dei comuni. In tal senso, si può rintracciare il “vincolo” di scopo che lega gli enti locali alle fondazioni di partecipazione: una volta che i primi hanno individuato nelle seconde la modalità gestionale ed organizzativa per assicurare i servizi socio-assistenziali, gli enti pubblici territoriali sono direttamente coinvolti nella loro conduzione, finanche prevedendo interventi di natura economico-finanziaria, peraltro coerentemente con le previsioni statutarie delle fondazioni medesime.


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