-  Santuari Alceste  -  31/03/2017

Comuni e farmacie: competente è la giunta – Cons. St. 1250/17 – Alceste Santuari

La giunta è l"organo dell"amministrazione comunale competente a individuare la localizzazione delle nuove farmacie da aprire sul territorio

Il Tar del Lazio, sede di Latina, con sentenza n. 00548/2013 aveva ritenuto che l"organo competente a individuare la localizzazione delle sedi farmaceutiche fosse il consiglio comunale. I farmacisti allora ricorrenti avevano lamentato che il provvedimento in parola, in quanto di natura programmatoria e, quindi, con riflessi nell'intero territorio comunale, ai sensi dell"art. 42 comma 1 lett. b), d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, doveva appunto essere di competenza del consiglio comunale.

Il comune ha presentato appello e il Consiglio di Stato, sez. III, con sentenza 20 marzo 2017, n. 1250 ha accolto il ricorso per i seguenti motivi:

-) al consiglio comunale, nel sistema del testo unico delle leggi sugli enti locali, sono riservati solo gli atti fondamentali relativi alla programmazione della vita politico-amministrativa dell"ente locale aventi un elevato contenuto di indirizzo politico;

-) spettano, di conseguenza, alla giunta tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo aventi contenuto esecutivo;

-) nell'art. 42 TUEL (programmi e piani in generale) non rientra "anche ogni altra attività pianificatoria quale è l"attività di mera ricognizione degli abitanti e conseguente distribuzione ed allocazione sul territorio delle sedi farmaceutiche, sulla quale il comune è chiamato ad una funzione meramente gestionale, priva di qualsiasi carattere di natura programmatica e previsionale";

-) nel comune appellante, l"applicazione della disciplina del 2012 ha portato alla istituzione di ulteriori sette sedi farmaceutiche rispetto alle ventinove farmacie presenti, inevitabilmente ridimensionando il bacino di utenza di talune delle sedi preesistenti;

-) in tema di calcolo delle farmacie, il Comune ha esercitato un potere necessario e vincolato suddividendo il numero complessivo dei residenti del Comune per una soglia massima predeterminata per legge pari a 3.300 (1/3.300 abitanti), calcolando una farmacia per ogni quoziente intero più eventualmente una ove il resto fosse superiore alla metà;

-) per quanto riguarda l"individuazione delle zone nelle quali dislocare le nuove farmacie, le scelte effettuate dal Comune sono espressione di un"ampia discrezionalità dell"Amministrazione e, in quanto tali, sindacabili solo per gravi ed evidenti errori di valutazione dei presupposti ed irragionevolezza delle scelte effettuate;

-) la delimitazione delle zone stabilite dalla giunta assolve alla funzione di vincolare l"esercente a mantenere il suo esercizio all"interno del perimetro assegnato alla farmacia e non anche a dislocare le singole unità farmaceutiche secondo la regola della corrispondenza esatta 1 farmacia ogni 3.300 residenti nella zona di riferimento;

-) la scelta del legislatore statale di attribuire ai Comuni il compito di individuare le zone in cui collocare le farmacie risponde all"esigenza di assicurare un ordinato assetto del territorio corrispondente agli effettivi bisogni della collettività alla quale concorrono plurimi fattori diversi dal numero dei residenti, quali in primo luogo l"individuazione delle maggiori necessità di fruizione del servizio che si avvertono nelle diverse zone del territorio, le correlate valutazioni di situazioni ambientali, topografiche e di viabilità, le distanze tra le diverse farmacie, le quali sono frutto di valutazioni ampiamente discrezionali, come tali inerenti all'area del merito amministrativo, rilevanti ai fini della legittimità soltanto in presenza di chiare d univoche figure sintomatiche di eccesso di potere, in particolare sotto il profilo dell'illogicità manifesta e della contraddittorietà;

-) la finalità di estendere il servizio alle aree meno abitate non è prescritta come tassativa né come esclusiva, laddove il criterio prioritario è quello della equa distribuzione sul territorio, da intendersi non in termini di equa collocazione delle farmacie sulla superficie comunale ma in termini di accessibilità al servizio farmaceutico da parte di una soglia minima di popolazione residente indipendentemente dalla sua distribuzione geografica sul territorio.




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