-  Mazzon Riccardo  -  13/03/2013

COME SI MISURA LA DISTANZA TRA EDIFICI QUANDO C'E' UN BALCONE? - Riccardo MAZZON

Elemento tipicamente considerato dalla giurisprudenza come avente quei connotati di consistenza e stabilità tali da dover essere computato ai fini delle distanze è la sporgenza di particolari proporzioni, destinata ad incidere sulla consistenza volumetrica,

" rientrano nella categoria tecnico-giuridica degli sporti le mensole, le lesene, i risalti verticali delle pareti con funzione decorativa, gli elementi in oggetto di ridotte dimensioni con funzioni di sostegno, la canalizzazione di gronda ed i loro sostegni e simili; mentre attingono le caratteristiche del corpo di fabbrica, costituente per sua natura parte integrante dell'edificio), e dal quale vanno misurate le distanze, le sporgenze di particolari proporzioni, destinate ad estendere ed ampliare per l'intero fronte dell'edificio la superficie abitativa, e quindi ad incidere sulla consistenza volumetrica del fabbricato. (Nella specie la S.C., in applicazione di tale principio, ha confermato la decisione dei giudici del merito che avevano escluso che costituisse modico sporto, del quale non si dovesse tener conto nel calcolo delle distanze, un'ampia balconata aggettante per metri 2 e prolungata per metri 18, con sovrastante soletta delle stesse dimensioni, idonea ad ospitare mobili da terrazzo e ad estendere la utilizzabilità dei vani che vi si accedevano)" Cass. 29.12.87, n. 9646, GCM, 1987, fasc. 12, - cfr., amplius, "I rapporti di vicinato e le distanze legali: tutela e risarcimento" - Riccardo Mazzon - CEDAM 2013, in Collana SapereDiritto -

quale il balcone,

"in tema di distanze fra edifici, mentre rientrano nella categoria degli sporti, non computabili ai fini delle distanze, soltanto quegli elementi con funzione meramente ornamentale, di rifinitura od accessoria, come le mensole, le lesene, i cornicioni, le canalizzazioni di gronda e simili, costituiscono corpi di fabbrica, computabili nelle distanze fra costruzioni, le sporgenze di particolari proporzioni, come i balconi, costituite da solette aggettanti anche se scoperte, di apprezzabile profondità ed ampiezza" T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV, 04/05/2011, n. 1174 S. c. (avv. Mendogni, Romano) c. Com. Carnago Foro amm. TAR 2011, 5, 1522 (s.m.)

a maggior ragione se coperto,

"costituiscono corpi di fabbrica computabili nelle distanze tra costruzioni i balconi coperti (c.d. bow wind) poiché, essendo circondati da mura sui tre lati, formano un corpo chiuso idoneo a creare intercapedini dannose" Trib. Verona 1.10.04, GM, 2005, 10 2131,

ma anche se scoperto, purché di apprezzabile profondità ed ampiezza,

"in tema di distanze legali fra edifici, mentre rientrano nella categoria degli sporti, non computabili ai fini delle distanze, soltanto quegli elementi con funzione meramente ornamentale, di rifinitura od accessoria (come le mensole, le lesene, i cornicioni, le canalizzazioni di gronda e simili), costituiscono, invece, corpi di fabbrica, computabili ai predetti fini, le sporgenze degli edifici aventi particolari proporzioni, come i balconi, costituite da solette aggettanti anche se scoperte, di apprezzabile profondità ed ampiezza. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto violata la distanza legale tra edifici prescritta in cinque metri dal confine, dal regolamento edilizio applicabile in giudizio, per la presenza di balconi aggettanti sovrastati da archi murari solidali con il fabbricato che per la loro profondità ed ampiezza determinavano un ampliamento della superficie e del volume)" Cassazione civile, sez. II, 22/07/2010, n. 17242 Vitucci ed altro c. Buzzo Giust. civ. Mass. 2010, 7-8, 1066 Riv. giur. Edilizia 2010, 6, 1847 – conforme - Cass. 29.3.99, n. 2986, GCM, 1999, 702; quanto a cosa s'intenda per "apprezzabile profondità ed ampiezza, si veda la seguente pronuncia, secondo la quale le norme di piano che prevedono che ai fini della misurazione delle distanze dai confini o dagli altri fabbricati non si considerano i balconi ove abbiano aggetti inferiori a metri 1,50, si interpreta nel senso che ove tali balconi abbiano una profondità maggiore, la distanza va misurata dal limite esterno del balcone stesso; in definitiva, la distanza di metri 1,50 non costituisce una franchigia che viene tolta alla profondità del balcone, ma solo il limite di tolleranza sotto il quale il balcone diventa irrilevante: T.A.R. Abruzzo Pescara, sez. I, 06/10/2009, n. 579 E. c. (avv. Briolini, Franchi) c. Com. Pescara c. (avv. Petaccia) Foro amm. TAR 2009, 10, 2882 (s.m.)

non potendo esso esser considerato avente mera funzione decorativa ed inidoneo, in quanto tale, a determinare pericolose intercapedini:

"ai fini del calcolo delle distanze fra le costruzioni, non deve tenersi conto di quegli sporti che non siano idonei a determinare intercapedini dannose o pericolose, consistendo in sporgenze di limitata entità, con funzione meramente decorativa, mentre vengono in considerazione le sporgenze costituenti, per i loro caratteri strutturali e funzionali, veri e propri aggetti, implicanti - perciò - un ampliamento dell'edificio in superficie e volume, come - appunto - i balconi formati da solette aggettanti (anche se scoperti) di apprezzabile profondità, ampiezza e consistenza" Cass. 10.6.98, n. 5719, GCM, 1998, 1262 – conforme, T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. II, 06/04/2009, n. 432 E.C. c. Com. Villasor e altro Foro amm. TAR 2009, 4, 1262 (s.m.), secondo il quale, ai fini del computo delle distanze legali fra edifici, assumono rilievo tutti gli elementi costruttivi (nella fattispecie, un balcone), anche accessori, qualunque ne sia la funzione, aventi i caratteri della solidità, della stabilità e della immobilizzazione, salvo che non si tratti di sporti ed aggetti di modeste dimensioni con funzione meramente decorativa e di rifinitura, tali da potersi definire di entità trascurabile rispetto all'interesse tutelato dalla normativa riguardata nel suo triplice aspetto della sicurezza, della salubrità e dell'igiene.

In applicazione dei principi sopra esposti, è da considerarsi contra legem un regolamento edilizio che stabilisca un criterio di misurazione della distanza tra edifici che non tenga conto dell'estensione del balcone quando, sottraendo dal calcolo della distanza l'estensione del balcone, viene a determinare una distanza tra fabbricati inferiore a quella imposta dalla legge:

"in tema di distanze tra costruzioni su fondi finitimi, ai sensi dell'art. 873 c.c., con riferimento alla determinazione del relativo calcolo, poiché il balcone, estendendo in superficie il volume edificatorio, costituisce corpo di fabbrica, e poiché l'art. 9 d.m. 2 aprile 1968 - applicabile alla fattispecie, disciplinata dalla legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150, come modificata dalla l. 6 agosto 1967 n. 765 - stabilisce la distanza minima di mt. 10 tra pareti finestrate e pareti antistanti, un regolamento edilizio che stabilisca un criterio di misurazione della distanza tra edifici che non tenga conto dell'estensione del balcone, è contra legem in quanto, sottraendo dal calcolo della distanza l'estensione del balcone, viene a determinare una distanza tra fabbricati inferiore a mt. 10, violando il distacco voluto dalla cd. legge ponte (l. 6 agosto 1967 n. 765, che, con l'art. 17, ha aggiunto alla legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150 l'art. 41 quinquies, il cui comma non fa rinvio al d.m. 2 aprile 1968, che all'art. 9, numero 2, ha prescritto il predetto limite di mt. 10)" Cass. 27.7.06, n. 17089, GCM, 2006, 7-8 – contra, in quanto, singolarmente, affermate che il balcone aggettante può essere ricompreso nel computo della distanza solo nel caso in cui una norma di piano preveda ciò, posto che uno sporto non integra la specie dell'intercapedine dannosa che legittima l'applicazione della norma di ordine pubblico derivante dal d.m. 2 aprile 1968 n. 1444: T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, 19/01/2010, n. 91 A.B. c. (avv. Bazzani, Recla) c. Com. Monza ed altro Foro amm. TAR 2010, 1, 44.

 




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