-  Redazione P&D  -  25/05/2016

Citare a sproposito Corte Cost. n. 235/2014 vale una condanna ex art. 96 c.p.c.? - Agostino Bighelli

Questione "danno morale si, danno morale no", giurisprudenza.

Patrocinando con una certa assiduità cause civili di danneggiati in sinistri stradali che chiedono il risarcimento di danni loro derivanti da postumi di lesioni "micro permanenti", nelle difese delle compagnie assicuratrici r.c.a. ci si imbatte spesso nella citazione, da parte di queste, della sentenza della Corte Costituzionale n. 235/14 che a loro detta avrebbe confermato che il danno "morale" debba ritenersi compreso nel danno "biologico".

Limitandoci alla questione "danno morale si, danno morale no", e quindi tralasciando le rimanenti questioni poste dalla citata pronuncia del giudice delle leggi, si osserva sommessamente che, in realtà, Corte Cost. n.235/14 ha detto cose ben diverse.

Basta leggere il punto n. 10.1 della pronuncia ove troviamo scritto che «la norma denunciata [art. 139 CAP ndr] non è chiusa, come paventano i remittenti, alla risarcibilità anche del danno morale: ricorrendo in concreto i presupposti del quale, il giudice può avvalersi della possibilità di incremento dell"ammontare del danno biologico».

Quindi dire, come sovente fanno le compagnie assicuratrici, che Corte Cost. n. 235/2014 confermerebbe che tutto il danno è fagocitato dal "biologico" è conclusione quantomeno affrettata.

Della stessa opinione, peraltro, pare essere la Corte di Cassazione che con la recente sentenza n. 7766/2016 (20.04.2016, Sez. III, Rel. Giacomo Travaglino) afferma al par. 3.1: «La motivazione della Corte non sembra prestarsi ad equivoci...il giudice delle leggi ha voluto esplicitare una volontà legislativa che, alla luce delle considerazioni svolte, limitava la risarcibilità del danno biologico da micro permanente ai valori tabellari stabiliti ex lege...», e prosegue poi al par. 3.2: «Viene così definitivamente sconfessata, al massimo livello interpretativo, la tesi predicativa della "unicità del danno biologico", qual sorta di primo motore immobile dell"intero sistema risarcitorio».

Una diversa lettura della sentenza della Corte Costituzionale è bollata dalla predetta pronuncia della Corte di Cassazione (par. 3) come "superficiale o volutamente parziale".

A fronte di ciò, quindi, il persistere con l"affermazione in giudizio che Corte Cost. n. 235/2014 avrebbe confermato che il danno morale è ricompreso nel biologico potrebbe costare alle compagnie assicuratrici una condanna per lite temeraria, dal momento che "citare a sproposito giurisprudenza rientra nell"ambito dell"art. 96 co. 3 c.p.c." (cfr. Trib. Padova, Sez. II, 10.03.2015 in -omissis-)?

 




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