-  Redazione P&D  -  27/03/2012

CHI DA' DEL BEDUINO ALLO STRANIERO RISARCISCE ANCHE LE ASSOCIAZIONI CHE LO DIFENDONO - Trib. Brescia, 31.1.2012

Il giudice civile del  Tribunale di Brescia, con ordinanza depositata il 31 gennaio scorso, ha ritenuto che l"esposizione pubblica sulla vetrina della sezione cittadina della Lega Nord di Adro (prov. di Brescia) di un manifesto dai contenuti e toni offensivi nei confronti della segretaria locale della CGIL, impegnata a contrastare le iniziative discriminatorie del movimento leghista locale nei confronti degli immigrati stranieri, costituisce una molestia razziale, proibita dalla direttiva europea n. 2000/43/CE, recepita in Italia con il d.lgs. n. 215/2003.

Si tratta (a quanto risulta) del primo caso in Italia di applicazione della nozione di "molestia razziale" applicata nei confronti non di una persona appartenente a un gruppo etnico ma di una cittadina italiana, accomunata agli appartenenti alle categorie protette in quanto vittima di intolleranza razzista e xenofoba per il suo impegno  a favore dei diritti degli immigrati e contro la discriminazione.

Il giudice di Brescia è giunto a detta conclusione semplicemente rilevando che la nozione di molestia non comprende affatto il requisito che il molestato sia appartenente lui stesso al gruppo protetto, ma ad analoga conclusione ben poteva pervenirsi anche utilizzando la nozione di "discriminazione per associazione", riconosciuta come forma di discriminazione vietata dal diritto comunitario con la famosa sentenza della Corte di Giustizia europea 17 luglio 2008, causa S. Coleman contro Attridge Law e  Steve Law, C-303/06, (che è riferita alla discriminazione per motivi di disabilità, ma che ha affermato principi di portata generale).

La pronuncia del giudice di Brescia trae origine dall"esposizione sulla vetrina della sede della Lega Nord di Adro di un manifesto sul quale era scritto: "Cara le me romana [Romana  è il nome della vittima] sono tutti bravi a fare i culattoni con i culo degli altri (tipico dei comunisti: quello che è tuo è mio e quello che è mio è mio) portatelo a casa tua il beduino sfrattato (non paga l"affitto da due anni) poi nella casa del comune ci mettiamo  gente anziana e bisognosa ma di Adro. Prima i nostri e poi gli altri! W la lega nord W Bossi".

Con tutta evidenza, il manifesto trae origine dall"opposizione manifestata dalla segretaria locale della CGIL nei confronti delle politiche e dei comportamenti adottati dalla Lega Nord locale,  partito di maggioranza nel consiglio comunale (tra cui la famosa apposizione di centinaia di simboli della Lega Nord, il c.d. "Sole delle Alpi", sulle suppellettili e sulle strutture della scuola comunale, che ha dato luogo alla pronuncia Trib. Brescia, ord. n. 2798 dd. 29.11.2010, confermata in sede di reclamo con ord. Trib. Brescia dd. 07.02.2011), nonché dal suo impegno a favore dell"inclusione sociale e della non discriminazione degli immigrati residenti (vicende che hanno dato luogo a quattro pronunce del Tribunale di Brescia – sempre favorevoli ai ricorrenti - relative a delibere comunali che escludevano gli stranieri da determinate prestazioni assistenziali). Più nell"immediato, la frase si riferiva all"impegno dell"interessata a favore di una famiglia di immigrati che era stata oggetto di una procedura di sfratto.

Il giudice quindi ha giustamente ravvisato nei contenuti e nel linguaggio utilizzato nel manifesto affisso sulla pubblica via una portata diffamatoria associata ad una valenza razzista e xenofoba, resa esplicita dall"utilizzo del termine denigratorio "beduino" per identificare un immigrato di provenienza mediorientale. Di conseguenza, il giudice di Brescia ha accolto il ricorso proposto dalla diretta interessata, da ASGI e Fondazione Guido Piccini di Brescia, ritenendo che il comportamento in oggetto abbia costituito una molestia razziale in quanto posto in essere "allo scopo di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante e offensivo" (art. 2 c. 3 d.lgs. n. 215/2003) e questo con una motivazione di fondo evidentemente razzista e fondata sul disprezzo nei confronti degli immigrati extracomunitari.

Rilevante anche la decisione di adottare una sorta di "piano di rimozione", motivato dalla particolare animosità caratterizzante i rapporti sottesi al comportamento censurato, consistente nell"ordine alla sede locale della Lega Nord di Adro di astenersi in futuro da comportamenti diffamatori e di chiara valenza razzista del tipo di quelli in esame.

Come pure di grande rilevanza è che la condanna al risarcimento del danno sia avvenuta  non solo a favore della attivista CGIL, ma anche a favore delle associazioni ricorrenti che sono state ritenute esse stesse danneggiate dall"utilizzo di espressioni lesive della dignità di tutti gli immigrati.

Desta invece perplessità il fatto che il giudice – pur riconoscendo che la sanzione deve avere anche il requisito della "dissuasività" imposto dal diritto comunitario – abbia poi limitato il risarcimento ad una somma nient"affatto dissuasiva (2.500 euro per ognuno dei tre soggetti) adducendo a motivazione  un una sorta di pietas compassionevole nei confronti  del segretario della Lega Nord locale qualificato come persona "sgrammaticata" segretario della sezione di un "piccolo paese": omettendo non solo di considerare l"elevatissimo impegno della Lega Nord locale per balzare all"attenzione della cronaca nazionale con atteggiamenti razzisti, ma anche che il livello culturale del danneggiante non incide sulla lesione subita dal danneggiato.

Ugualmente, non appare convincente la ragione per cui il giudice ha  ritenuto di non accogliere la richiesta dei ricorrenti affinché venisse ordinata la pubblicazione dell" ordinanza su un quotidiano nazionale, possibilità prevista dalla normativa di recepimento della direttiva europea n. 2000/43/CE quale ulteriore forma di sanzione dissuasiva alla discriminazione perpetuata. Secondo il giudice, la pubblicazione della sentenza, sebbene a spese degli autori della molestia razziale, avrebbe alla fine comunque favorito il loro modo di "fare politica" che si alimenterebbe "della risonanza data a scelte e comportamenti spesso platealmente provocatori e del conseguente vittimismo per la ritenuta incomprensione delle ragioni di fondo di siffatti comportamenti, sicchè il contenzioso giudiziario, con il suo esito, potrebbe risultarne strumentalizzato". Motivazione che non convince, posto che stando al ragionamento del giudice, sembrerebbe dunque che la migliore modalità per contrastare comportamenti ed atti discriminatori e/o razzisti e xenofobi sia quella di sopportarli silenziosamente per evitare di dare loro ulteriore pubblicità, mentre in realtà proprio questo atteggiamento diffuso di acquiescenza e tolleranza verso derive di linguaggio apertamente e violentemente razzista e xenofobo da parte di esponenti politici anche con responsabilità amministrative ed istituzionali hanno pericolosamente elevato  in molte zone del paese la soglia di tolleranza verso il razzismo e la xeonofobia, creando e diffondendo quasi un "senso comune" del razzismo e della discriminazione, che invece andrebbe  maggiormente contrastato anche utilizzando appieno la funzione e portata dissuasiva  della sanzione per la discriminazione perpetuata, così come previsto dal diritto anti-discriminatorio europeo.

Infine l"ordinanza ha ritenuto che la soggettività passiva nel giudizio spettasse esclusivamente alla sezione locale e non alle articolazioni lombarde e nazionali del partito, originariamente convenute in giudizio, che sono state pertanto "assolte" da ogni domanda. Peraltro dal testo della ordinanza non emerge sulla base di quali circostanze di fatto il Giudice sia giunto a tale conclusione:  la sussistenza o meno della soggettività giuridica di una articolazione interna di una associazione non riconosciuta (quale è il partito politico) dipende  infatti dal contenuto e dalla natura dei patti tra gli associati e nella specie – se è ben vero che le istanze regionali e nazionali si erano difese, per comprensibili motivi politici, "scaricando" la responsabilità sulla istanza locale – non era poi emerso alcun elemento concreto dal quale potesse dedursi la soggettività giuridica di tale istanza (un organismo proprio, un patrimonio, un accordo associativo).    

Tale questione, peraltro, è di natura essenzialmente tecnico-giuridico, e nulla toglie al valore dell"ordinanza, che costituisce il primo precedente giurisprudenziale in Italia in materia di "molestia razziale" e di discriminazione razziale "per associazione", quando cioè a rivendicare la tutela del diritto anti-discriminatorio non è colui che viene discriminato in ragione delle sue caratteristiche etnico-somatiche o nazionali, quanto colui o, come in questo caso, colei, che si batte per i diritti delle minoranze etnico-razziali ovvero degli immigrati stranieri e per tale ragione rimane vittima di comportamenti o atti discriminazioni ispirati da razzismo e xenofobia.

Commento a  cura di Alberto Guariso e Walter Citti, del servizio anti-discriminazioni dell"ASGI.

 Tratto da www.asgi.it




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