-  Gasparre Annalisa  -  10/03/2014

CESSIONE DEL CREDITO - Annalisa GASPARRE

La cessione del credito è un negozio giuridico a causa variabile (donazione, compravendita, scopo di garanzia) che trasferisce un diritto di credito – presente o futuro – da un soggetto creditore originario (cedente) ad un altro (cessionario). Il negozio comporta una modifica, dal lato attivo, dei soggetti giuridici del rapporto obbligatorio. Il perfezionamento del negozio avviene per effetto dell'incontro delle volontà delle parti (natura consensuale) mentre non è richiesta la partecipazione del debitore ceduto, come espressamente evidenzia l'art. 1260 c.c. con la locuzione "anche senza il consenso del debitore" posta dopo l'affermazione della trasferibilità del credito.

Nei casi in cui la cessione avvenga a titolo oneroso, il cedente è tenuto a garantire l'esistenza del credito al tempo della cessione, ma tale garanzia può essere esclusa per volontà delle parti. Garantire l'esistenza del credito significa garantire la sua contingenza nel senso di affermare non solo che il credito è sorto ma anche che non si è estinto al momento della sua cessione. La garanzia menzionata è un'obbligazione accessoria con funzione di assicurare il ristoro del cessionario e consiste nel dovere incombente in capo al cedente, di corrispondere al cessionario l'ammontare di cui non ha acquistato il credito, indipendentemente da profili soggettivi di dolo o colpa addebitabili al cedente.

Secondo l'art. 1267 c.c. non è previsto, in generale, che il cedente garantisca altresì la solvenza del debitore, ma è ammessa clausola contraria. In tale ultimo caso si dice che la cessione è pro solvendo (in contrapposizione alla regola della cessione pro soluto). Il cessionario diventa titolare di due crediti concorrenti: l'uno verso il ceduto e l'altro verso il cedente; tuttavia, l'obbligazione originaria si estingue con la riscossione del credito nei confronti del debitore ceduto.

Dalla natura consensuale deriva che il contratto ha effetti traslativi immediati del credito, dal patrimonio dell'uno a quello dell'altro, al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario; quest'ultima diventa unico legittimato a far valere il credito nei confronti del debitore (che rimane estraneo al negozio).

Tuttavia, guardando ai rapporti tra cessionario e debitore ceduto, va rilevato che la possibilità di pretendere l'adempimento dell'obbligazione consegue alla notificazione o all'accettazione del debitore, atti che non si identificano con gli istituti processuali omonimi ma sono a forma libera e possono consistere in qualsiasi dichiarazione scritta che indichi in modo univoco la notizia della cessione del credito. L'atto deve essere idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio. L'art. 1264 c.c. infatti prevede che la cessione produce effetti per il debitore solo a seguito della notificazione o della sua accettazione, ma ciò non implica affatto che egli partecipi al negozio traslativo. La ratio della norma è un'altra e cioè quella di tutelare la buona fede del debitore ceduto che abbia adempiuto l'obbligazione nei confronti del creditore originario perché non informato del trasferimento del credito. Oltre alla prova della notifica o dell'accettazione da parte del ceduto, il cessionario è libero di provare che il debitore era – per altra via – a conoscenza dell'avvenuta cessione (conoscenza di fatto).

Pertanto, il cessionario che agisca contro il debitore ceduto è tenuto solo a provare il negozio di cessione che è atto produttivo dell'effetto traslativo del credito mentre non è necessario dimostrare la causa della cessione o il corrispettivo pattuito. Da parte sua, il ceduto potrà opporre al cessionario le eccezioni opponibili al cedente (attinenti alla validità del titolo costitutivo del credito, ai fatti estintivi/modificativi anteriori alla cessione oppure posteriori solo se precedenti all'accettazione o alla notifica o alla conoscenza di fatto). Non potranno invece opporsi eccezioni relative al rapporto di cessione per i motivi di cui sopra (estraneità al negozio).

Come accennato, la cessione del credito può avere causa variabile, tra cui lo scopo di garantire un credito concesso dal cessionario al cedente e può avere ad oggetto crediti presenti (la trasmissione del credito è immediata) o futuri (la trasmissione è differita al momento della maturazione del credito).

Si pensi al contratto di mutuo in cui un istituto di credito può concedere una somma di denaro a un imprenditore in crisi di liquidità (divenendone creditore) e che l'imprenditore sia, a sua volta, creditore di un altro soggetto. Il credito di cui è titolare l'imprenditore può essere ceduto all'istituto di credito, non quale corrispettivo del contratto di mutuo, ma quale garanzia dell'adempimento. In tal caso – giusto l'effetto traslativo immediatamente conseguito per il consenso tra cedente e cessionario – il cessionario è legittimato ad azionare sia il credito originario sia quello che gli è stato ceduto in garanzia, a condizione che persista l'obbligazione oggetto della garanzia. In caso contrario, qualora l'obbligazione si sia estinta – in misura totale o parziale – il credito ceduto a scopo di garanzia si trasferisce automaticamente nella sfera giuridica del cedente operando con un meccanismo analogo alla condizione risolutiva, sicché non è necessaria un'attività negoziale da parte del cessionario. Qualora l'obbligazione garantita sia estinta solo in parte, il credito si trasferisce nella misura eccedente.




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