-  Redazione P&D  -  10/10/2011

Cass. pen., sez. III, sentenza 15 luglio - 4 ottobre 2011, n. 35895, Presidente Lombardi, Relatore Sarno - RITARDO VERSAMENTI INPS: BASTA IL DOLO GENERICO AD INTEGRARE LA FATTISPECIE DI REATO- DONATELLA CHICCO


Per il resto occorre ricordare che il processo penale è regolato dai principi di non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice il quale, può senz'altro trarre elementi di convincimento in ordine alla omissione del versamento anche dalla successiva domanda di sanatoria. Né tale scelta è sindacabile sul piano logico conseguendo normalmente l'istanza alla volontà di regolarizzare la precedente omissione. Quanto all'elemento psicologico, questa Corte ha già chiarito che il reato di omesso o intempestivo versamento di ritenute previdenziali e assistenziali, di cui all'legge 11 novembre 1983, n. 638, non richiede il dolo specifico, esaurendosi con la coscienza e volontà della omissione o della tardività del versamento delle ritenute e che, pertanto, è sufficiente il dolo generico e questo non viene meno e non è comunque intaccato né dalla tardività del versamento (Sez. 3 sent. 07044 del 06/04/1987 rv 176098). A mente dell'art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, fissata in via equitativa, nella misura di euro 1000.




Autore

immagine A3M

Visite, contatti P&D

Nel mese di Marzo 2022, Persona&Danno ha servito oltre 214.000 pagine.

Libri

Convegni

Video & Film