-  Redazione P&D  -  02/07/2010

Cass. civ., sez. III, 2 luglio 2010, n. 15726, pres. Di Nanni, rel. Filadoro – IL RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA APPLICABILE ANCHE ALLE OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI

Il risarcimento in forma specifica, secondo il principio generale fissato dall'art. 2058 c.c., è applicabile anche alle obbligazioni contrattuali, costituendo rimedio alternativo al risarcimento per equivalente pecuniario. In questo senso è la giurisprudenza più recente di questa Corte.
E' principio di comune acquisizione che ogni violazione di obblighi contrattuali determina, in capo all'inadempiente, il sorgere del diritto al risarcimento del danno (artt. 1218 e 1453 c.c.), con finalità di reintegrare il patrimonio del danneggiato del depauperamento subito per fatto dell'inadempiente.
In passato, si era dubitato, in effetti, circa la possibilità del risarcimento in forma specifica, sulla considerazione che l'art. 2058 c.c., è collocato nel capo relativo alla responsabilità aquiliana, laddove il risarcimento del danno contrattuale sarebbe regolato dall'art. 1223 c.c..
Una più attenta considerazione ha portato a rilevare che l'art. 1223 c.c., - la cui rubrica è, significativamente, "risarcimento del danno" - individua il danno risarcibile, come "conseguenza immediata e diretta" dell'inadempimento, nella duplice configurazione della "perdita subita" e del "mancato guadagno", che si sogliono indicare come danno emergente e lucro cessante, ma non dispone alcunchè sulle modalità del risarcimento.
Tali modalità devono quindi individuarsi altrove ed in particolare nell'art. 2058 c.c., che espressamente riconosce la facoltà di richiedere il risarcimento in forma specifica (oltre che per equivalente), limitandolo: a) alla sua possibilità, in tutto od in parte; b) alla non eccessiva onerosità per il debitore, da valutarsi dal giudice di merito. (Cass. 3 gennaio 2004 n. 6).
Più in particolare, con specifico riferimento al caso di specie, è stato riconosciuto che:
Nel caso in cui il notaio rogante non adempia l'obbligazione di verificare l'esistenza di iscrizioni ipotecarie relative all'immobile compravenduto, dichiarando come libero un bene che risulta, invece, gravato da ipoteca e sottoposto a procedura esecutiva, il risarcimento del danno conseguente può essere disposto anche in forma specifica, mediante condanna del notaio alla cancellazione della formalità non rilevata, a condizione, tuttavia, che vi sia la possibilità di ottenere, a tal fine, il consenso del creditore procedente e che il relativo incombente non sia eccessivamente gravoso, sia per la natura dell'attività occorrente, che per la congruità, rispetto al danno, della somma da pagare. (Cass. 27 giugno 2006 n. 14813; Cass. 26 gennaio 2004 n. 1330).




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