-  Redazione P&D  -  20/04/2007

Cass., 20 aprile 2007, n. 9486, pres. Preden, rel. Travaglino, P.M. Iannelli - LA CESSIONE DEL CONTRATTO DI AFFITTO E LA RESPONSABILITÀ SOLIDALE PER IL PAGAMENTO DEL CANONE



E quanto afferma la Cassazione nella sentenza in oggetto, modificando il precedente orientamento: “E’ convincimento di questo collegio che, rispetto a quanto in precedenza affermato in ordine alla relazione di sussidiarietà della responsabilità tra (l’unico) cedente e (l’unico) cessionario del contratto di locazione, diversa debba essere la soluzione da adottarsi con riguardo alla corresponsabilità tra tutti i cedenti "intermedi" del contratto stesso, compreso il primo: in assenza di qualsivoglia limitazione ex lege, deve, in tal caso, ritenersi normalmente applicabile la regola generale della presunzione di solidarietà (articolo 1294 c.c.) , per cui tutti i cedenti (a loro volta cessionari) non liberati dal locatore risponderanno, in solido tra loro, dell’obbligazione inadempiuta dall’attuale o meno, tra sussidiarietà e solidarietà (intesa la prima in guisa di "modalità diversa,, ex articolo 1293 c.c.), e gli attuali esiti che. nella dottrina più recente, sembrano propendere per la soluzione negativa. ma è innegabile che la peculiare fattispecie della cessione del contratto di locazione sia destinata a dipanarsi, sul piano funzionale, secondo tappe, progressive ma disomogenee, di responsabilità tra coobbligati diversi, l’ultimo cessionario essendo, indiscutibilmente, il soggetto passivo destinatario della prima e necessaria richiesta di adempimento (ciò che colora la sua responsabilità dei caratteri della sussidiarietà), tutti gli altri cessionari intermedi rivestendo, viceversa, secondo le regole generali, la qualità di coobbligati (tra loro) in solido senza che alcun beneficium ordinis sia stato, implicitamente o esplicitamente, per essi previsto e imposto dalla legge.

Di conseguenza, l’iter che il locatore sarà tenuto a seguire onde ottenere l’adempimento dell’ obbligazione di pagamento del canone (e di tutte le altre gravanti sul conduttore) si dipana, in prima istanza, attraverso la richiesta di adempimento rivolta all’ultimo cessionario; accertato l’inadempimento di quest’ultimo, diviene legittima la domanda rivolta, indifferentemente, a ciascuno dei cessionari intermedi, compreso il primo (come accaduto nel caso di specie), tutti responsabili in via solidale, con le relative conseguenze di legge in tema di riparto interno dell’ obbligazione (ciò che esclude altresì la legittimità della domanda di manleva) .”.





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