-  Redazione P&D  -  25/08/2014

CAPACITÀ PROCESSUALE E BENEFICIARI DI ISTITUTI DI TUTELA. - Rita MARCHE


Le persone prive in tutto o in parte di autonomia in quanto destinatarie di misure di
protezione (terminologia che a far data dal 2006 – grazie alla legge 9 gennaio 2004 n. 6 -
comprende interdetti, inabilitati, beneficiari di amministrazione di sostegno) possono porre in  essere atti giuridicamente rilevanti solo se rappresentati, assistiti e autorizzati nelle forme e con le modalità all"uopo previste dalla legge. Questo in quanto sono soggetti privi in tutto o in parte della  capacità d"agire.
La necessità di rappresentanza, assistenza, autorizzazione sorge, evidentemente, anche
nell"ipotesi in cui l"individuo destinatario di forme di protezione abbia l"esigenza di "stare in
giudizio", ovvero la necessità di promuovere un"azione a tutela dei propri diritti e interessi o di resistere a un"azione che è stata proposta nei suoi confronti.
Ai sensi dell"art. 75 c.p.c. - rubricato "Capacità processuale" – "Sono capaci di stare in
giudizio le persone che hanno il libero esercizio dei diritti che vi si fanno valere. Le persone che non hanno il libero esercizio dei diritti non possono stare in giudizio se non rappresentate,
assistite o autorizzate secondo le norme che regolano la loro capacità".
Dalla norma dettata dal codice di rito si evince che la capacità processuale degli individui si
abbraccia strettamente alla capacità d"agire degli stessi, intesa, quest"ultima, come idoneità a porre in essere validamente atti giuridici (da distinguersi dalla capacità giuridica che integra, invece, l"attitudine a essere titolare di diritti e doveri). Infatti, solo il soggetto che ha tale idoneità può anche stare in giudizio personalmente (rectius: rivestire il ruolo di attore, convenuto, intervenuto, chiamato) per esercitare il diritto di difesa dei propri diritti e interessi.
Stante la stretta correlazione tra capacità di agire e capacità processuale, il codice di rito ha
ritenuto di conferire il potere di rappresentanza, assistenza e autorizzazione a coloro ai quali tale potere è già conferito per l"esercizio delle attività di diritto sostanziale. Pertanto, colui che è già rappresentante dell"incapace secondo le norme di diritto sostanziale, lo sarà anche nell"ambito delle vicende processuali che fanno capo allo stesso.
Nell"alveo dei soggetti destinatari della norma dettata dall"art. 75 c.p.c. si collocano anche
gli individi beneficiari di misure di protezione.
Corollario di tutto quanto precede è che il soggetto incapace in quanto interdetto,
inabilitato o beneficiario di amministrazione di sostegno, non può stare in giudizio se non con le modalità stabilite dalla legge, ossia rappresentato (o assistito nel caso dell"inabilitato) da quella persona che riveste la qualità di rappresentante, ovviamente legale, secondo le norme sostanziali in tema di capacità.
Tuttavia, ai sensi dell"art. 374 c.c. (norma dettata per la tutela dei minori, privi della
capacità d"agire sino al raggiungimento del diciottesimo anno di età), applicabile, ex art. 411 c.c., anche all"ipotesi di soggetto beneficiario di amministrazione di sostegno e, ex art. 424 c.c., alla tutela dell"interdetto, per promuovere un"azione in nome dell"incapace non è sufficiente la mera rappresentanza ma a questa deve aggiungersi l"autorizzazione concessa dal Giudice tutelare che  ha il potere-dovere di verificare la convenienza per l"incapace dell"azione esperita.
Infatti, l"art. 374 c.c. elenca una serie di attività di natura sostanziale e processuale che il
tutore e l"amministratore di sostegno non possono porre in essere "senza l"autorizzazione del giudice tutelare".
Segnatamente, al numero 5) dello stesso art. 374 c.c. si prescrive la necessarietà
dell"autorizzazione del Giudice Tutelare conferita al tutore per "promuovere giudizi, salvo che si tratti di de nunzie di nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi".
Pertanto, ove a stare in giudizio sia l"individuo beneficiario di misure di protezione, è
necessario che tra le allegazioni processuali dello stesso vi sia anche il provvedimento del
giudice tutelare che consente di ritenere assolto l"onere (che incombe sull"incapace) di provare l"esistenza dell"autorizzazione richiesta ai sensi dell"art. 374 c.c.

Talvolta tale autorizzazione è incorporata all"interno del decreto di nomina diamministrazione di sostegno. Ciò può verificarsi ove, già nell"ambito del procedimento incardinato per l"apertura di amministrazione di sostegno, siano emerse necessità di esperire azioni giudiziarie ovvero di resistere alle stesse e al Giudice Tutelare sia stata puntualmente rappresentata la necessità di ottenere un"autorizzazione in tal senso in relazione a un caso concretamente sottoposto al suo esame. Tale possibilità nasce dalla particolare duttilità dello strumento dell"amministrazione di sostegno (caratteristica mancante all"istituto dell"interdizione) che, essendo "un vestito cucito sulle necessità del beneficiario" (secondo un"espressione ampiamente usata in dottrina), può già contemplare specifiche situazioni e concedere relative autorizzazioni. Per fare ciò è ovviamente necessario offrire al Giudice tutelare tutte le allegazioni a sostegno dell"istanza proposta. In mancanza di queste la decisione del giudice in merito dovrà arrestarsi a un diniego di autorizzazione stante la mancanza di allegazioni, documentali e non, che non ha consentito al giudicante di  valutare la "convenienza dell"operazione". Convenienza dell"operazione che deve essere valutata, per obbligo di legge, con riferimento alla possibilità di promuovere giudizi (con le  uniche eccezioni delle azioni conservative e cautelari elencate nell"art. 374 c.c. n. 5).
È il caso di precisare, tuttavia, che non si ritiene possibile che il giudice tutelare possa
conferire una tantum all"interno del decreto di apertura di amministrazione di sostegno
l"autorizzazione ad agire e a resistere in giudizio in qualsiasi eventuale e ipotetica situazione futura.
Infatti, un decreto dotato di tale contenuto sarebbe palesemente contra legem disattendo l"art. 374 c.c. e la sua ratio che contempla la necessità di una esplicita autorizzazione, da riferirsi a un caso  concreto in merito al quale il giudice ha potuto valutare, sulla base degli elementi sottoposti al suo  esame, la necessità e la convenienza per l"incapace di "stare in giudizio".
La mancanza del provvedimento autorizzatorio ha conseguenze rilevanti in quanto pone il
soggetto incapace che agisce senza autorizzazione nella condizione di essere privo di
legittimazione processuale e, pertanto, l"eventuale processo incardinato con questa modalità deve arrestarsi alla pronuncia di rito che rileva tale difetto.
Si evidenzia peraltro che la mancanza di autorizzazione del Giudice Tutelare è un difetto che  non investe il mero esercizio di poteri già esistenti in capo al tutore/amministratore di sostegno e per i quali occorre rimuovere l"ostacolo al loro esercizio, ma "condiziona lo stesso potere di agire" e, pertanto "la mancanza di autorizzazione implica difetto di legittimazione processuale e nullità rilevabile d"ufficio" (Crisanto Mandrioli, "Corso di Diritto Processuale Civile", I, Torino 2010, pag. 192).

Anche altra dottrina si esprime in senso conforme: "In applicazione dell"art. 374, n. 5 sarà, invece, nullo il giudizio promosso dall"amministratore di sostegno senza la prescritta autorizzazione. In tali casi, infatti, si determina un vizio di legittimazione processuale che determina la radicale nullità dell'intero giudizio, e non attenendo a materia disponibile, deve essere rilevato, anche d'ufficio, dal giudice. L'autorizzazione, infatti, è un presupposto necessario per la regolare costituzione del rapporto processuale, e pertanto colui che ha promosso il giudizio qualificandosi rappresentante legale dell'incapace ha l'onere della prova dell'autorizzazione, quale presupposto della propria  legittimazione all'esercizio delle facoltà processuali (Cass. 21.7.03, n. 11344, in Mass. Giust. civ.,  2003, f. 7-8)." (Luca Trognacara, "Nullità e annullabilità degli atti dell"ads e del beneficiario", http://www.personaedanno.it/generalita-varie/nullita-e-annullabilita-degli-atti-dell-ads-e-delbeneficiario- luca-trognacara).
Non può non richiamarsi, inoltre, la costante giurisprudenza formatasi sul punto: "Come
questa Corte ha già avuto occasione d'evidenziare, nei primi quattro numeri dell'art. 374 CC è presa in considerazione una serie di atti, di natura sostanziale, il cui compimento da parte del tutore è subordinato all'autorizzazione del giudice tutelare, cui è attribuito il potere-dovere  d'accertare se ciascun singolo atto sottoposto al suo controllo risulti o meno conveniente per l'incapace; peraltro, ove uno degli atti previsti dalla norma suddetta venga posto in essere dal tutore senza aver ottenuto il previo provvedimento abilitante da parte del giudice tutelare, l'atto stesso, in forza del disposto del successivo art. 377 CC, non è nullo ma solo annullabile ed all'azione od eccezione relative sono legittimati unicamente il medesimo tutore, ovvero l'interdetto (in caso di revoca dell'interdizione, o tramite curatore speciale in caso di conflitto d'interessi) od ancora i suoi eredi od aventi causa.
Diversamente, al numero cinque dello stesso art. 374 CC si prescrive l'autorizzazione al
tutore da parte del giudice tutelare onde il primo possa promuovere azioni giudiziarie in nome e per conto dell'interdetto e, di conseguenza, ove il tutore quelle azioni promuova - salvo per quelle di cui in seguito- in difetto della prescritta autorizzazione, si determina un vizio di legittimazione processuale che, non attenendo a materia disponibile, non solo può essere dedotto da chiunque vi abbia interesse, ma deve altresì essere rilevato d'ufficio dal giudice, in quanto il provvedimento autorizzatorio costituisce un presupposto necessario per la regolare costituzione del rapporto processuale e, quindi, colui il quale abbia promosso il giudizio qualificandosi rappresentante legale dell'incapace ha l'onere di fornire la prova dell'ottenuta autorizzazione quale presupposto della propria legittimazione all'esercizio delle facoltà processuali; ond'è che, in difetto, il giudizio, in quanto promosso da soggetto carente della legitimatio ad processum, è radicalmente nullo (Cass. 16.11.00 n. 14869, 27.6.96 n. 5943).
Eccezione a tale regola e posta dalla norma in esame per le azioni di denunzia di nuova
opera o di danno temuto, per le azioni possessorie, per le azioni intese ad ottenere provvedimenti conservativi, per le azioni di sfratto e le azioni intese alla riscossione di frutti; trattasi, peraltro, di azioni non solo tassativamente indicate (Cass. 16.1.1.00 n. 14869, 29.9.64 n. 2453, 14.1.71 n. 71) ma che rivestono carattere o eminentemente gestionale, o cautelare specifico connesso ad azioni tipiche, onde che della norma non può farsi interpretazione estensiva ad una qualsiasi azione genericamente intesa alla tutela del patrimonio dell'incapace." (Cass. Civile, Sez. II, sentenza n. 11344 del 21.07.2003).
La sentenza richiamata riprende e conferma approdi ermeneutici già esplicati da Cass.
Civile, sez. II, sent. N. 14869 del 16.11.2000 e Cass. Civile, Sez. II, sent. N. 5943 del 27.06.1996.
Pertanto, da quanto precede deriva che se il soggetto che ha promosso l"azione è privo di
legittimazione processuale, deve dichiararsi la nullità dell"atto introduttivo del giudizio,
arrestandosi il processo a tale pronuncia.
Invero, oggi il codice di rito pacificamente consente di sanare il vizio della mancanza
dell"autorizzazione ex art. 374 c.c. applicando l"art. 182 c.p.c. – rubricato "difetto di
rappresentanza o di autorizzazione", che nella sua formulazione più recente (riscritta dalla legge 18 giugno 2009 n. 69) esprime chiaramente la volontà del legislatore di salvare le costituzioni in giudizio di soggetti privi di autorizzazione o non legittimati a rappresentare in giudizio il titolare del diritto sostanziale, consentendo al giudice di assegnare un termine perentorio "per la
costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l"assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni (…)".
In considerazione dell"attuale apparato normativo, pertanto, solo il mancato rispetto di
quanto disposto dal giudice (e del termine perentorio dallo stesso assegnato) può giustificare la pronuncia di nullità dell"atto introduttivo della causa, travolgendo l"intero giudizio.




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