-  Luca Leidi  -  19/07/2016

Calciomercato: tra cessione del contratto e risoluzione consensuale

La compravendita del cartellino del giocatore

Cessione del contratto atipica ai sensi dell" art.5 Legge n.91 del 1981

Risoluzione consensuale e risarcimento del danno alla società

 

Il campionato è terminato e le società calcistiche stanno già preparando la prossima stagione muovendosi sul mercato dei giocatori. Dal 1° luglio fino alle ore 23:00 del 31 agosto, data prestabilita per la chiusura del c.d. "calciomercato" (1), si leggerà sui quotidiani e si sentirà dire che "la società X ha acquistato il giocatore Y", oppure che lo ha preso in prestito, esercitando o apponendo, anche, un qualche diritto.

Ma, giuridicamente parlando, cosa significa? Lo scopo che si prefigge la presente trattazione è proprio quello di fornire una panoramica giuridica in merito al trasferimento definitivo o a titolo temporaneo (il c.d. "prestito") di giocatori professionisti da parte della società cedente a quella cessionaria, verso un determinato corrispettivo, immediato o differito, oppure a titolo gratuito. Difatti, l"opinione pubblica ha da sempre qualificato erroneamente il mercato calcistico come una compravendita, un commercio del bene "calciatore". Si premetta fin da subito che, in realtà, ciò che si negozia non è il calciatore in quanto tale, ma il contratto che lo lega ad una società calcistica. (2)

1. IL REGIME DEI TRASFERIMENTI

Una delle particolarità riguardanti i datori di lavoro sportivi è la possibilità di vendere i propri dipendenti – gli atleti –, in cambio di un determinato corrispettivo versato dalla società che acquisisce la prestazione dell"atleta (in merito alle peculiarità del sodalizio sportivo, si rinvia a L.Leidi "Tipicità del datore di lavoro sportivo", in personaedanno.it del 29/3/2016).

Perciò, per l"atleta, si attua perciò un vero e proprio trasferimento da un sodalizio sportivo all"altro. Fatto salvo il principio di libertà degli atleti nella conclusione di un nuovo contratto una volta scaduto quello precedente (in questi casi l"atleta sarà libero di assumere un vincolo con una nuova società a "parametro zero", ovvero senza che la società versi a quella precedente alcunché, (3) salvo il caso di "atleta giovane" per cui il versamento di un"indennità di formazione predeterminata dai regolamenti (4) sarà d"uopo), il quadro normativo dei trasferimenti è racchiuso nel secondo comma dell"art. 5 della legge n. 91/1981, che consente la cessione del contratto in corso alla presenza di due requisiti:

A) accordo di tutti e tre i contraenti;

B) osservanza delle modalità stabilite dalla federazione d"appartenenza.

Ai trasferimenti (a fine contratto) ed alla cessione del contratto, le norme federali dedicano una disciplina in parte comune:

- forma scritta ad substantiam;

- validità di ogni pattuizione aggiuntiva per iscritto (se non contrastante con le norme federali);

- sottoscrizione dell"atleta e del genitore nel caso di atleta minorenne, anche nel caso in cui a trattare è stato direttamente un procuratore o, nel gergo del nuovo FIFA Regulations on Working with Intermediare entrato in vigore il 1° aprile 2015, un intermediario (nel qual caso, deve essere fatta espressa menzione del nominativo di quest"ultimo).

2. LA CESSIONE DEL CONTRATTO EX LEGE 91/81

È opinione comune in dottrina che la cessione del contratto sportivo si rifà, si deve ritenere in maniera atipica per i motivi che si esporranno in prosieguo, alla disciplina posta dagli artt. 1406 a 1410 c.c. (5).

La funzione della disciplina civilistica sulla cessione di tale negozio giuridico è quella di eliminare complicate e dispendiose rinnovazioni del contratto stesso. Cessione del contratto vuol dire sostituzione di un terzo ad uno dei contraenti in tutta la situazione giuridica derivante dal contratto stesso (6). La ratio dell"istituto è quella di assicurare la circolazione del contratto, e non quella di realizzare il trasferimento degli obblighi che gli stipulanti hanno assunto l"uno nei confronti dell"altro.

Dallo studio di questo istituto è possibile estrarne i principi fondamentali che lo governano:

a) il contratto di cessione ha natura di contratto trilaterale e si perfeziona con la partecipazione necessaria di tre soggetti: il cedente, il cessionario e il ceduto;

b) la necessaria accettazione del contraente ceduto, che può peraltro intervenire anche successivamente, ma sempre che non sia venuto meno l"accordo tra cedente e cessionario (art.1406 c.c.);

c) può essere a titolo gratuito o a titolo oneroso; d) presuppone che il contratto ceduto non sia ancora esaurito e non abbia già dato luogo a risultato definitivo (art.1406 cit.);

e) il cedente garantisce la validità del contratto ceduto ma, salvo patto contrario, non assume la garanzia dell"adempimento da parte del ceduto (art.1410 c.c.);

f) liberazione del cedente da ogni obbligazione verso il contraente ceduto, una volta conclusa la cessione (art.1408 c.c.);

g) il negozio di cessione del contratto è un negozio di alienazione che si caratterizza per il suo oggetto, a prescindere da una determinata causa (7).

La giurisprudenza, pressoché costante, afferma che nella cessione del contratto deve rimanere immutato, nei suoi elementi essenziali, il complesso giuridico che è oggetto della cessione, realizzando soltanto una sostituzione soggettiva (8). Si tratta, in sostanza, di stabilire caso per caso quali debbano considerarsi gli elementi essenziali del regolamento che disciplina il rapporto oggetto della cessione.

Per quanto riguarda, in particolare, la cessione degli atleti professionisti, l"art.5 della legge n.91/1981 dispone: «il contratto di cui all"articolo precedente (di lavoro sportivo, n.d.r.) può contenere l"apposizione di un termine risolutivo, non superiore a cinque anni dalla data di inizio del rapporto. È ammessa la successione di contratto a termine fra gli stessi soggetti. È ammessa la cessione del contratto, prima della scadenza, da una società sportiva all"altra, purché vi consenta l"altra parte e siano osservate le modalità fissate dalle Federazioni Sportive Nazionali». (9)

Quindi, in primis, bisogna avere a riguardo le modalità fissate da ciascuna federazione sportiva nazionale, pena l"inefficacia dei contratti che le infrangano, se non per violazione dell"art.1418 c.c. (per via della natura amministrativa, e comunque non privata, della potestà regolamentare), per invalidità del contratto stesso in relazione alla disposizione dell"art.1322 c.c., concretamente inidoneo a realizzare un interesse meritevole di tutela, appunto, nell"ordinamento sportivo. (10)

Sintetizzando le regole dell"ordinamento sportivo, è possibile tracciare la seguente disciplina (11):

A) il contratto di cessione deve essere redatto, a pena di nullità, sui moduli preposti dalla federazione sportiva nazionale competente (12). Tre sono i documenti con cui formalizzare la cessione:

    - il contratto di "Variazione di tesseramento", che rappresenta il contratto di cessione vero e proprio, stipulato in base al modello-tipo fornito dalla federazione, firmato da tutte e tre le parti;

    - il "Documento di variazione di tesseramento", nel quale sono specificati i corrispettivi pattuiti tra società cedente e società cessionaria, e i tempi di pagamento;

    - il nuovo "Contratto di lavoro sportivo" tra società cessionaria e il giocatore.

B) l"accordo avente ad oggetto la cessione di contratto di atleti professionisti deve essere trasmesso/depositato entro il termine previsto dalle norme regolamentari per le cessioni di contratto;

C) concessione del visto di esecutività dei contratti da parte della Federazione (art.95, co.13, NOIF);

D) le parti non possono condizionare l"efficacia della cessione all"esito di una visita medica o al rilascio del permesso di lavoro (art.95, co.7, NOIF); (13)

E) le parti possono/devono convenire la cessione se il rapporto contrattuale tra la società cedente e l"atleta non sia già scaduto.

2.1 IL CARATTERE ATIPICO DELLA CESSIONE

Premesso ciò, si deve convenire che la cessione ex art.5 legge n. 91/1981 presenti connotati peculiari della fattispecie sportiva e si appalesi, in realtà, come una cessione "atipica" rispetto all"ipotesi codificata dell"art.1406 c.c..

Un primo motivo per sostenere l"atipicità della cessione ex lege 91/81, è quello per cui la figura generale civilistica si riferisca a contratti avente ad oggetto prestazioni ad esecuzione istantanea o differita, in cui la cessione è possibile solo se codeste prestazioni contrattuali debbano ancora essere eseguite. Invece, per i contratti ad esecuzione continuata o periodica, quale quelli di lavoro sportivo, la cessione è possibile anche se è già iniziata l"esecuzione della prestazione, e può aver luogo fino a quando il contratto sia valido, e quindi ancora suscettibile di esecuzione (14). Con la cessione del contratto, la società sportiva cessionaria prende il posto della società sportiva cedente nello stesso contratto concluso con l"atleta.

Un secondo motivo è dato proprio dal nuovo contratto sportivo stipulato tra società cessionaria e atleta. Questa stipulazione è condizione necessaria per la validità della cessione, sia perché determina la variazione del tesseramento del giocatore, sia per le operazioni di controllo della Federazione che deve concedere l"esecutività del rapporto (15).

Poi, come poco fa si è esposto, uno dei requisiti per la cessione del contratto in ambito civile generale è quello per cui il risultato non deve mutare nei suoi aspetti essenziali. Nel mondo sportivo, le parti possono modificare: durata del contratto e stipendio. Questo crea non poche perplessità, perché è difficile asserire che entità del corrispettivo e durata del contratto non siano ricompresi nell"alveo degli elementi essenziali che dovrebbero restare di conseguenza immutati. D"altra parte, però non si può negare che cessionario e ceduto, dopo la stipulazione del contratto di cessione di contratto, hanno la facoltà di convenire, quanto al rapporto, condizioni diverse, in quanto nessuna disposizione lo vieta; in aggiunta, autorevole dottrina scrive che quando tratta di divieto di mutamento degli elementi oggettivi essenziali, la giurisprudenza intende concretamente riferirsi alla necessità che il contratto ceduto non sia modificato nella sua profonda natura, quanto alla causa e all"oggetto. (16) In poche parole: l"oggetto del contratto tra la società sportiva e l"atleta è il diritto alla prestazione sportiva esclusiva per la durata del contratto stesso. Con la cessione del contratto, ciò che si "mercanteggia" è proprio il diritto oggetto del contratto, e la società cessionaria succede in tutti gli obblighi e diritti connessi, non rilevando a nulla, in ordine alla qualificazione giuridica della fattispecie, l"eventuale modifica di elementi accessori del contratto. Questa è la qualificazione giuridica da dare al rapporto.

3. LA PRASSI SPORTIVA COSTANTE

Nella prassi del mercato sportivo, in realtà, le cose non stanno così.

Infatti, quando si legge che un giocatore è stato ceduto da una società all"altra, concretamente cosa succede: il giocatore risolve il contratto con la sua squadra, e quello che comunemente viene chiamato "prezzo di trasferimento" è in realtà l"indennizzo che la nuova squadra, surrogandosi al giocatore, paga al vecchio sodalizio sportivo perché il giocatore è receduto dal contratto.

Quindi, quando c"è un trasferimento di giocatore, il contratto non viene ceduto, ma è il giocatore che va dalla sua società e dice di voler risolvere il contratto; oppure sarà la società ad andare dall"atleta a dire che un'altra squadra ha interesse ad acquisire la sua prestazione. Poi, concretamente, saranno le due società "a tavolino" ad accordarsi per il prezzo, e il giocatore accetterà o meno le proposte.

Giuridicamente parlando, sarà il giocatore ad andare dalla società a comunicare che vuole risolvere il contratto. La società, poi, se è d"accordo con il giocatore, risolve consensualmente il contratto fissando un"indennità a titolo di risarcimento danni. Difatti, l"unica delle due parti a subire un danno è proprio la società, perché probabilmente dovrà, dopo questa risoluzione, andare a ricercare un giocatore dello stesso ruolo. Poi, si è visto, come questa indennità dovuta alla società come "risarcimento del danno" dal giocatore, non verrà pagata dallo stesso. A lui, infatti, si surroga la nuova società con cui ha stipulato un contratto tutto nuovo.

In conclusione: quando si parla di trasferimento di un giocatore ad un"altra società, non si parla in realtà di cessione vera e propria del contratto. Ma, giuridicamente, ci si trova di fronte ad una risoluzione consensuale con successiva formazione di un nuovo contratto. Effettivamente, poi, i documenti che verranno presentati alla federazione per la concessione del visto di esecutività saranno sempre gli stessi: il contratto di variazione del tesseramento in cui risultano tutte e tre le parti; la documentazione riportante ammontare e modalità di pagamento, si deve ritenere, l"ammontare del risarcimento del danno fissato convenzionalmente dalle due società; ed il nuovo contratto di lavoro sportivo, recante le modifiche in merito a durata e stipendio lordo.

 

 

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(1) Con tale accezione, si deve intendere l"insieme delle operazioni di compravendita dei calciatori compiute dalle società di calcio in periodi dell"anno predefiniti dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (d"ora in avanti FIGC): uno durante la pausa estiva e l"altro tra gennaio e febbraio (quel che veniva denominato "mercato di riparazione"). A tal riguardo, giova rilevare fin da subito che, nonostante si parli correntemente di compravendita di calciatori, le trattative hanno in realtà ad oggetto il c.d. "cartellino", ossia il diritto esclusivo di godere delle prestazioni sportive dell"atleta interessato, a titolo di prestito o di cessione definito.

(2) F. Galgano, Compravendita dei calciatori: il corrispettivo pagato dall"acquirente è, dunque, il prezzo della cessione, in Contratto e Impresa: dialoghi con la giurisprudenza civile e commerciale, 2002, 441.

(3) Effetto sostanziale della sentenza Bosman, Corte di Giustizia Europea 15/12/1995, causa C-415/93, che ha portato all"introduzione dell"art.16 della L.91/1981 dedicato all"abolizione del vincolo sportivo per lo sport professionistico. In realtà, ciò che è stato abolito è la durata perpetua del vincolo, in quanto esso è stato equiparato alla durata del contratto di lavoro (quindi, durata massima quinquennale ex art.5 della stessa legge).

(4) È la c.d. "indennità di formazione" per i giovani atleti, disciplinata dall"art.20 del Regolamento FIFA sullo status e trasferimento dei giocatori. Sulla legittimità di tale indennità, si veda il caso Bernard, Corte di Giustizia Europea 16/3/2010, causa C-325/08.

(5) L. COLANTUONI, Diritto sportivo, Torino, 2009, 173; L. CANTAMESSA – G.M. RICCIO – G. SCIANCALEPORE, Lineamenti di diritto sportivo, Milano, 2008, 219; V. FRATTAROLO, Il rapporto di lavoro sportivo, Milano, 2004, 116.

(6) P. TRIMARCHI, Istituzioni di diritto privato, XIX, Milano, 2011, 397.

(7) P. TRIMARCHI, Istituzioni, cit., 398.

(8) Per giurisprudenza costante: Cass. Civ., 25 febbraio 2015, n.3822; 5 novembre 2003, n. 16635; 6 dicembre 1995, n.12576.

(9) È palese il rinvio alle NOIF effettuato da quest"ultimo comma.

(10) In dottrina: L. CANTAMESSA – G.M. RICCIO – G. SCIANCALEPORE, Lineamenti di diritto sportivo, cit., p. 233. Nello stesso senso la giurisprudenza: Cass. Civ. 17 marzo 2015, n.5216; 23 febbraio 2004, n.3545 e 28 luglio 1981, n.4845.

(11) Nello specifico, per il calcio la normativa di riferimento è data dagli artt. 102 e ss. NOIF.

(12) Requisito formale ex art.5 già citato, recepito all"art.95, co.4, NOIF.

(13) Tale disposizione può suscitare una qualche curiosità in quanto, impropriamente, si è sentito di casi in cui alcuni atleti, a seguito di visite mediche pre-stagionali, sono tornati alla società di provenienza (nell"estate 2009 il caso Aly Cissokho, già sbarcato in Italia ed in procinto di andare a giocare all"Associazione Calcio Milan s.p.a., durante le visite emerse un presunto problema ai denti e l'affare saltò; ancora più recentemente, nell"estate 2014, saltò il trasferimento di Luis Muriel dall"Udinese Calcio alla Unione Calcio Sampdoria). Per aggirare il divieto posto dalla norma, però, ordinariamente le società si fanno prestare delle idonee garanzie da parte della società cedente (o dal giocatore), oppure fanno ricorso ad istituti come la buona fede e correttezza delle trattative ex art.1337 c.c. per far saltare gli affari.

(14) L. COLANTUONI, Diritto sportivo, cit., 176.

(15) L. CANTAMESSA – G.M. RICCIO – G. SCIANCALEPORE, Lineamenti di diritto sportivo,cit., 238.

(16) L. CANTAMESSA – G.M. RICCIO – G. SCIANCALEPORE, Lineamenti di diritto sportivo, cit., 240.




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