-  Mazzon Riccardo  -  20/11/2012

BUONA FEDE NEL POSSESSO, EFFETTI E LEGITTIMITA' DEL COMPORTAMENTO ACQUISITIVO - Riccardo MAZZON

La buona fede nel possesso è presunta solo quando si tratti di giustificarne gli effetti, non quando si controverta sulla legittimità del comportamento acquisitivo del possesso:

"la buona fede nel possesso è presunta solo quando si tratti di giustificarne gli effetti, non quando si controverta sulla legittimità del comportamento acquisitivo del possesso, dovendo in tal caso essere provata da chi la invoca. Ne segue che, in caso di spoglio, il convenuto con l'azione possessoria non può addurre la presunzione indicata e resta invece soggetto alla presunzione del carattere violento dello spoglio medesimo, ove posto in essere all'insaputa del precedente possessore". Cassazione civile, sez. II, 29/01/1993, n. 1131 Cristofari c. Di Demetrio Giust. civ. Mass. 1993, 169 Foro it. 1993, I,2555

Il principio trova conferma nella pronuncia della Suprema Corte che, sollecitata dalla seguente fattispecie processuale

"Marina e Maurizio Di Demetrio esponevano al Pretore di Palestrina, con ricorso depositato il 9 novembre 1984, di essere proprietari e compossessori, per successione ereditaria della defunta Giuseppa Lupari, di un terreno sito in quel comune e riportato in catasto alla partita 11.694, foglio 16, n. 501 e 510. Nell'ottobre precedente avevano avuto notizia che era stato immesso nel possesso dell'immobile Giovanni Cristofari, estraneo alla successione, a seguito di un compromesso di vendita stipulato con i coeredi Raffaele e Clara Lulli. Ciò premesso, chiedevano la reintegrazione nel possesso del terreno e la condanna del Cristofari e dei Lulli alla riduzione in pristino del lotto. Raffaele Lulli eccepiva che il compromesso di vendita era avvenuto con l'assenso di tutti i coeredi. Il Cristofari deduceva la legittimità del proprio comportamento, in relazione al ricordato atto negoziale. Clara Lulli dichiarava la propria estraneità alla vicenda. Il pretore accoglieva la domanda nei confronti del Cristofari e di Raffaelle Lulli, rigettandola rispetto a Clara Lulli. In seguito ad appello di Giovanni Cristofari - cui resistevano i De Demetrio - e ad appello incidentale di Raffaele Lulli, il Tribunale di Roma, con la sentenza ora denunciata del 28 marzo - 16 maggio 1988, confermava la gravata pronuncia compensando interamente le spese giudiziali del grado. Osservava, per quanto è ancora rilevante, che dovevano tra loro essere distinte le attività concretatasi, rispettivamente, nel compromesso di vendita e nello spoglio: la realizzazione dello spoglio era avvenuta con il trasferimento del possesso dell'intero immobile, da uno dei compossessori ad un terzo. Per la sussistenza dell'elemento soggettivo richiesto, basta la consapevolezza di sostituirsi nella disponibilità del bene al precedente possessore, contro la volontà di questo o nella sua inconsapevolezza. Il consenso dei comproprietari non poteva essere desunto dal cosiddetto compromesso di vendita, che incide sul piano del trasferimento della proprietà, così come dalla loro disponibilità a vendere la proprietà stessa. Nella specie non risultava dimostrato un qualsiasi elemento di fatto, collegabile all'eventuale consenso dei coeredi al trasferimento del possesso in favore del Cristofari. Questi ha proposto ricorso contro detta sentenza, in base a quattro motivi di cassazione. Marina e Maurizio Di Demetrio resistono con controricorso, mentre Raffaele e Clara Lulli non hanno depositato scritti difensivi" Cassazione civile, sez. II, 29/01/1993, n. 1131 Cristofari c. Di Demetrio Giust. civ. Mass. 1993, 169 Foro it. 1993, I,2555

e disattendendo il relativo motivo di ricorso,

"con il secondo mezzo, che per ragioni di ordine logico è opportuno esaminare prima degli altri, il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 1147 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.. Lamenta che nell'impugnata sentenza non sia stata sufficientemente considerata la presunzione "ex lege" posta dall'ultimo comma del citato art. 1147 c.c., secondo cui chi possiede è da considerarsi in buona fede, se ignora la lesione degli altrui diritti. Pertanto esso Cristofari doveva allegare solo detta presunzione, incombendo alla controparte dimostrare che nel caso concreto l'accennata buona fede fosse insussistente. Inoltre il giudice del merito non avrebbe potuto ordinare la riduzione in pristino mediante la demolizione dell'opera iniziata sul fondo, stante l'assoluta impossibilità della successiva "restituzio in integrum". L'enunciata censura va disattesa, in entrambi gli aspetti in cui è articolata" Cassazione civile, sez. II, 29/01/1993, n. 1131 Cristofari c. Di Demetrio Giust. civ. Mass. 1993, 169 Foro it. 1993, I,2555

prende posizione sul punto, affermando a chiare lettere che

"la buona fede nel possesso si presume solo quando si tratta di quantificarne gli effetti e non quando debba essere giustificata essa stessa e debba essere assunta come causa e fondamento della legittimazione dell'acquisto; in tal caso deve sempre essere provata da chi l'invoca (cfr. sent. 20 ottobre 1953 n. 3461). Ne segue che in tema di tutela possessoria per addotto spoglio non solo il convenuto non può legittimamente dedurre la presunzione indicata, ma sussiste la presunzione contraria: lo spoglio si considera violento quando avviene contro la volontà del soggetto passivo; e tale volontà si ritiene concorra anche nella semplice inconsapevolezza, di quest'ultimo, dell'azione perpetrata dall'autore dello spoglio; nella presunzione, appunto, che, ove ci fosse stata invece la consapevolezza della vittima, questa si sarebbe opposta. Allorché lo spossessamento lamentato sia avvenuto mediante costruzione, o inizio di costruzione, di opere su fondo posseduto da altri, il provvedimento di reintegra è legittimamente disposto in forma specifica, mediante ordine di demolizione dell'opera stessa, identificandosi in tal caso il ripristino della situazione di possesso con quella dello "status quo ante"; salva la responsabilità per danni nell'ipotesi in cui l'attore sia in definitiva soccombente. Invero, poiché scopo primario dell'azione di spoglio è quello della tutela dello stato di fatto costituito dal possesso, ove questo sia stato alterato mediante un'opera edilizia detta tutela non può esplicarsi che con l'eliminazione dell'opera". Cassazione civile, sez. II, 29/01/1993, n. 1131 Cristofari c. Di Demetrio Giust. civ. Mass. 1993, 169 Foro it. 1993, I,2555

 




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