-  Valeria De Franco  -  02/03/2016

BANCOMAT: LA BANCA È RESPONSABILE PER UTILIZZAZIONE ILLECITA DI TERZI?. – Cass. civ. n. 806/16 – Valeria DE FRANCO

In tema di responsabilità contrattuale delle banche, nella ipotesi di utilizzazione illecita da parte di terzi di una carta bancomat trattenuta da uno sportello automatico, la diligenza posta a carico dell'istituto bancario deve essere valutata, ex art. 1176, comma 2, c.c., tenendo conto dei rischi tipici della sfera professionale di riferimento, assumendo come parametro la figura dell'"accorto banchiere".


La vicenda in esame ha origine dal tentativo di eseguire un prelievo bancomat da parte di un correntista, attuato purtroppo in modo vano, poiché l'apparecchio, dopo aver trattenuto la carta, visualizzava la scritta "carta illeggibile" e successivamente "sportello fuori servizio". Fin qui nessuno stupore, ma inconveniente a volte verificabile, se non fosse che l"ignaro correntista si trovava costretto a subire nei giorni seguenti prelievi effettuati a sua insaputa da ignoti per un valore superiore a 7000 euro.

Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione è chiamata a pronunciarsi sulla violazione e falsa applicazione dell'art. 1176 c.c., per avere la corte territoriale individuato nell'esclusiva responsabilità del correntista la causa del danno patrimoniale dal medesimo subito. In tale circostanza la Corte ha modo di riscontrare che la banca in questione aveva agito in contrasto con il canone di buona fede dal momento che dopo la comunicazione da parte del correntista del cattivo funzionamento dello sportello Bancomat e del trattenimento della carta, non era stata posta nessuna cautela atta ad evitare il danno a fronte dello spossessamento prontamente comunicato. Dunque, si riscontrava come nei precedenti gradi di giudizio non era stato preso in considerazione il grave difetto di diligenza dell'istituto all'esito della segnalazione da parte del correntista.

La Suprema Corte ribadisce in questa circostanza che: "Ai fini della valutazione della responsabilità contrattuale della banca per il caso di utilizzazione illecita da parte di terzi di carta bancomat trattenuta dallo sportello automatico, non può essere omessa, a fronte di un'esplicita richiesta della parte, la verifica dell'adozione da parte dell'istituto bancario delle misure idonee a garantire la sicurezza del servizio da eventuali manomissioni, nonostante l'intempestività della denuncia dell'avvenuta sottrazione da parte del cliente e le contrarie previsioni regolamentari; infatti, la diligenza posta a carico del professionista ha natura tecnica e deve essere valutata tenendo conto dei rischi tipici della sfera professionale di riferimento ed assumendo quindi come parametro la figura dell'accorto banchiere"

Da parte della banca è stata attuata una condotta radicalmente omissiva in violazione dell'art. 1176 c.c., comma 2. Lo sportello era costantemente ripreso da una telecamera e conseguentemente poteva essere verificato agevolmente come si era svolta effettivamente l'operazione. L'istituto poteva essere a conoscenza delle truffe ma nulla aveva posto in essere. Secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 13777 del 2007) la banca avrebbe dovuto porre in essere strumenti idonei a garantire gli impianti da manomissione, rispondendo in mancanza dei relativi rischi.

La Corte evidenzia anche la mancata considerazione di una ulteriore circostanza ossia del fatto che il prelievo realizzato era in misura molto superiore al plafond contrattuale, difatti, i prelievi effettuati da ignoti erano superiori ai limiti giornalieri (2500 Euro); inoltre, non era stata rispettata la previsione contrattuale secondo la quale in caso di mancata comunicazione tempestiva dell'indebito od illecito uso della carta restano a carico del titolare le conseguenze pregiudizievoli fino ad un massimo di 300 Euro.

Secondo la Corte, ciò è da ritenersi un ulteriore profilo di malfunzionamento del sistema da valutare ai fini di un esame complessivo della diligenza professionale posta a carico della banca.

Pertanto, la Corte stessa accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio.




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