-  Santuari Alceste  -  10/04/2017

Aziende speciali e direttori generali: legittima la mancata conferma – Trib. Roma 1124/17 – Alceste Santuari

E" legittima la scelta di un'azienda speciale, che gestisce il servizio farmaceutico, di non confermare l'incarico al direttore generale per il successivo triennio.

Un"azienda speciale del comune di Roma, il cui oggetto sociale è la gestione delle farmacie comunali, con contratto di diritto privatistico, aveva nominato un direttore generale, a termine con scadenza triennale, con la possibilità di rinnovo, in ossequio alle previsioni statutarie.

Si segnala che nel periodo in cui il ricorrente era direttore generale, erano presenti delle perdite in ogni esercizio e non si era quindi realizzata la condizione di equilibrio economico nell"esercizio 2015, allorche" scadeva l"incarico attribuito. A ciò si aggiunga, tuttavia, che l"attività del direttore generale aveva generato taluni risultati positivi. In questa cornice, il Commissione Straordinario capitolino decideva di non confermare il ricorrente nell"incarico per il successivo triennio.

A fronte di tale situazione, il ricorrente aveva adito il Tribunale per denunciare la carenza ed inidoneità della motivazione adottata dal Commissario Straordinario per la mancata conferma dell"incarico. Richiamava a tal riguardo quanto disposto dall"art. 11 dello Statuto dell"azienda speciale sulla necessaria motivazione per la mancata conferma e rilevava la assoluta genericità delle motivazioni addotte e dunque la illegittimità della scelta datoriale.

Il ricorrente chiedeva quindi che il Tribunale condannasse la società convenuta a risarcire i danni conseguenti la mancata conferma quantificati in complessivi e. 260.000,00, quale differenza tra quanto avrebbe percepito a titolo di retribuzione per l"incarico e quanto invece percepisce dall"attuale datore di lavoro.

L"Azienda speciale contestava la pretesa del ricorrente rilevando che:

-) per la mancata conferma non é richiesta la sussistenza di una giusta causa e/o un giustificato motivo;
-) per la mancata conferma, secondo le previsioni statuarie, è necessaria una congrua motivazione che esprima le ragioni delle scelte dell"Amministrazione;

-) nel caso di specie, l"Azienda aveva evidenziato "la necessità di individuare nuove figure professionali con competenze manageriali differenti, utili a cogliere e promuovere le novità in cui si trovava ad operare l"azienda.";

-) nel contesto sopra delineato, che avrebbe potuto contemplare anche eventuali mutamenti nell"assetto ordinamentale dell"azienda, era dunque emersa la ragione del mancato rinnovo del contratto al ricorrente.

Il Tribunale di Roma, sez. IV – lavoro, con sentenza 4 aprile 2017, n. 1124 ha accolto le ragioni dell"azienda e ha respinto il ricorso, così motivando:

-) l"obbligo di una adeguata e congrua motivazione non costituisce "un mero requisito formale del provvedimento adottato dall"Amministrazione", ma "é posto a tutela delle regole di correttezza e buona fede che sempre devono sussistere anche nelle ipotesi di scelta discrezionale dell"Amministrazione pubblica";

-) quando si versa in ipotesi di impiego pubblico privatizzato, "gli atti di conferimento di incarichi dirigenziali rivestono la natura di determinazioni negoziali cui devono applicarsi i criteri generali di correttezza e buona fede, alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost.";

-) l"interesse del dirigente a conservare l"incarico deve trovare una tutela nella ragionevolezza della scelta di segno contrario effettuata dall"Amministrazione;

-) nel comparto della dirigenza medica, "non è configurabile un diritto soggettivo a conservare un determinato incarico dirigenziale, risolvendosi il controllo giudiziale circa il mancato rinnovo dell'incarico in un'indagine sul rispetto delle garanzie procedimentali previste, nonchè sull'osservanza delle regole di correttezza e buona fede.";

-) non sussiste una posizione soggettiva tutelata quale diritto alla conferma e conservazione dell"incarico, in quanto "l"amministrazione può esercitare legittimamente una scelta differente";

-) si tratta di una scelta che deve essere "assunta con criteri di ragionevolezza" e "deve essere esplicitata nell"atto di mancata conferma in quanto espressione dell"obbligo di correttezza e buona fede come sopra richiamato";

-) nel caso di specie, l"Azienda speciale ha "giustificato la scelta di non confermare l"incarico con la necessità di "individuare nuove figure dotate di distinta formazione professionale e diverse competenze manageriali" anche alla luce della situazione economico-finanziaria in cui versa la azienda e l"andamento economico degli ultimi esercizi;

-) l"Azienda speciale ha ritenuto dunque di operare un "cambio di vertice imposto dalla necessità di assumere una figura professionale più specificamente competente per le caratteristiche della convenuta e per la specifica situazione economica in cui si trovava";

-) la scelta operata dall"Azienda non è "legata a valutazioni negative sull"operato del ricorrente, ma solo a ragioni di opportuno cambio del vertice aziendale dettato dalla contingente necessità di incaricare figure professionali con competenze specifiche".

Quanto sopra ha convinto il Tribunale di Roma a ritenere legittima la scelta operata dall"Azienda, confermando peraltro scelte analoghe che in passato altre aziende speciali che gestiscono il servizio farmaceutico hanno operato.




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