Un’azienda sanitaria ha indetto una procedura competitiva ponte ex art. 60 del d. lgs. n. 50 del 2016 per la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici ai sensi dell’art. 54, comma 4, lett. a), del medesimo codice dei contratti pubblici, finalizzato all’affidamento annuale, con eventuale proroga di ulteriori 12 mesi, del servizio di ventiloterapia meccanica domiciliare.
Il criterio di aggiudicazione prescelto è stato quello del “minor prezzo, previo parere di conformità, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016, essendo le caratteristiche della fornitura standardizzate”. In linea di continuità, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, la legge di gara ha previsto che i dispositivi medicali da fornire alla stazione appaltante sarebbero stati individuati in base al criterio dell’appropriatezza terapeutica-assistenziale individuato in fase prescrittiva sulla base delle esigenze cliniche dell’utenza. E, di seguito, si è previsto che la scelta dell’operatore economico a cui affidare di volta in volta il singolo noleggio delle apparecchiature, sarebbe avvenuto in base alle indicazioni fornite dallo specialista pneumologo prescrittore sulle specifiche esigenze del paziente, optando comunque, in presenza di presidi comparabili, per la scelta economicamente più vantaggiosa.
La società ricorrente ha evidenziato che l’oggetto della procedura era “l’affidamento della Gestione Terapeutica del paziente in Ventiloterapia Meccanica Domiciliare” e che l’erogazione della prestazione contemplava interventi assistenziali a cura di personale specializzato della ditta aggiudicataria, ivi incluse la manutenzione preventiva (programmata), la manutenzione straordinaria/correttiva e la formazione del personale.
Alla luce di quanto sopra esposto, la società ricorrente ha, dunque, contestato la scelta del minor prezzo quale criterio di aggiudicazione del servizio.
Il Tar Puglia, con sentenza 21 marzo 2022, n. 405, ha accolto il ricorso, evidenziando quanto segue:
Alla luce di quanto sopra riportato, i giudici amministrativi hanno ritenuto che l’oggetto della gara esperita fosse (e dovesse essere) un servizio sanitario non standardizzato, che, come tale, non poteva tollerare quale criterio di aggiudicazione il minor prezzo. Il servizio sanitario in oggetto implicava una gamma di prestazioni poste a carico della ditta fornitrice e aggiudicataria del servizio di ventiloterapia domiciliare, le quali risultavano “incompatibil[i] con la mera valorizzazione dell’elemento del prezzo offerto per l’esecuzione dell’appalto”.
Interessante, in conclusione, notare come il Tar abbia inteso ribadire che la scelta del criterio del prezzo più basso quale criterio di aggiudicazione “è dunque idonea a recare un pregiudizio alla posizione soggettiva dell’operatore economico il quale, in forza della propria organizzazione dei fattori della produzione, è in grado di offrire un servizio con caratteristiche tecniche più appetibili dei competitori.”
Prestazioni complesse, libertà di organizzare le prestazioni da parte della società erogatrice e servizio non standardizzato rappresentano, dunque, elementi che conducono a ritenere illogica e illegittima la scelta operata dall’azienda sanitaria di individuare nel prezzo più basso il criterio di aggiudicazione della gara.