-  Redazione P&D  -  22/06/2014

ATTI DI CONVEGNO - REGGIO EMILIA 6 GIUGNO 2014 - Valentina CARDANI

AMBIENTE LAVORATIVO DEI GENITORI, ILLECITI, DANNI AI FIGLI: le conseguenze sul bambino del licenziamento di uno dei genitori e prospettive in merito alla risarcibilità dell'eventuale danno esistenziale.

 

1- Le conseguenze del licenziamento sul minore.

Come percepisce il bambino il licenziamento del papà/mamma?

La cronaca ci offre un caso concreto: a seguito della chiusura di un'azienda piemontese, numerosi lavoratori perdono il proprio lavoro. A sostegno dei lavoratori licenziati, scendono in campo le rispettive famiglie ed in particolari i bambini, figli dei dipendenti: questo esempio, ci aiuta a comprendere come i minori percepiscono il licenziamento dei genitori.

I bambini rappresentano le loro emozioni con il mezzo a loro più congeniale, il disegno.

Nelle rappresentazioni si legge:

«Non licenziare il mio papà, fai tornare il sorriso nella mia famiglia»

«Cattivi, il mio papà perde il lavoro»

«Mio papino non c'è bisogno che piangi di nascosto, perchè anche se davanti a noi sorridi, ho capito tutto, tranquillo ci sarò anch'io nelle tue lotte. Non lascerò mai la tua mano»

e si vedono visi tristi, lacrime.

(notizia del 20/02/14 tratta dal quotidiano "La Stampa")

 

In un primo momento, dunque, possiamo dire che il bambino percepisce l'evento nella sua negatività e si schiera dalla parte del genitore licenziato, appoggiandolo e offrendogli sostegno e comprensione.

Il licenziamento, all'inizio, è anche un"opportunità per il genitore, nella misura in cui ha più tempo libero da trascorrere in famiglia.

Con il tempo però, le frustrazioni del genitore si riverberano sulla serenità familiare (sul punto, si veda il lavoro di H. Ege): frustrazione, angoscia e senso di precarietà entrano in famiglia, con il rischio che prevalga il senso di delusione.

Il bambino percepisce il genitore non più come un modello o un punto di riferimento, bensì come un fallimento: il bambino perde il proprio punto di riferimento in una momento della crescita importante, in un momento cioè in cui sta costruendo la sua personalità.

Basti pensare che alla domanda: "Cosa vuoi fare da grande?" il bambino di solito risponde che vuole fare lo stesso lavoro di mamma / papà.

Inoltre, il bambino si confronta con i compagni di classe e gli amici, trovandosi a disagio, percependo il fallimento del genitore come qualcosa che lo rende "inferiore" rispetto agli altri.

La perdita del lavoro, comporta poi la perdita di un'entrata economica della famiglia e conseguentemente un'inevitabile modificazione delle abitudini di vita della famiglia: ad esempio, la famiglia – ad anche il bambino – dovrà rinunciare alle vacanze, a cene al ristorante / pizzeria, ad avere l'ultimo videogioco uscito ecc.

 

2 – Prospettive in merito alla risarcibilità dell'eventuale danno esistenziale

Ora, il punto è: questo danno alla relazione familiare per il bambino è risarcibile? Si può porre in capo al datore di lavoro un obbligo risarcitorio nei confronti dei familiari del lavoratore?

Non vi sono precedenti giurisprudenziali in proposito, ma vi sono elementi che possiamo tenere presente.

Affinchè sia risarcibile, devono innanzitutto concorrere i seguenti presupposti (art. 2059 c.c.): sussistenza del danno (lesione del rapporto parentale, perdita della serenità familiare ecc.); ingiustizia del danno (violazione di una norma posta a tutela del lavoratore da parte del datore: violazione delle norme in materia di licenziamento); nesso causale tra condotta del datore di lavoro e danno. Il diritto pregiudicato deve essere tutelato dalla Costituzione (diritti inviolabili, artt. 29-30 Cost. che tutelano la famiglia) o deve essere protetto da una norma penale. La violazione deve essere grave, non essendo sufficiente una violazione tenue del diritto.

In merito alla risarcibilità del danno esistenziale patito dal bambino in conseguenza ad un licenziamento illegittimo, pur non essendovi allo stato un riconoscimento da parte della Giurisprudenza, possiamo svolgere alcune considerazioni dalle quali emergono aperture in questo senso.

Innanzitutto, a livello Giurisprudenziale, il riconoscimento del danno al minore è avvenuto in ipotesi di morte-infortunio del lavoratore (perdita del rapporto parentale).

Vi sono riconoscimenti anche nell"ambito di condotte vessatorie ai danni del lavoratore (mobbing) che hanno indotto uno stato di stress nel soggetto tale da provocarne la morte (il lavoratore muore di infarto a causa dello stress patito a lavoro Cass. 9200/14: esclude risarcibilità e Cass. 9945/2014: accoglie richiesta risarcitoria).

Possiamo desumere che laddove dunque vi sia un danno biologico che comprometta il diritto alla salute del lavoratore vi è anche un danno esistenziale – lesione rapporto parentale (che deve essere allegato e provato) risarcibile; tale danno, riguardando un profilo relazionale, investe senza dubbio anche le persone dei familiari del lavoratore i quali hanno parimenti un diritto (iure proprio) al risarcimento del pregiudizio subito (ILLECITO PLURIOFFENSIVO).

Il licenziamento però non provoca un danno biologico tout court (potrebbe, se associato a condotte vessatorie).

La Giurisprudenza ha tuttavia riconosciuto che può esservi però un danno esistenziale anche non connesso ad un danno biologico (AUTONOMIA DEL DANNO ESISTENZIALE, riconosciuta in ambito medico: Cass. 25 marzo - 4 giugno 2013, n. 14040: Costituisce danno non patrimoniale risarcibile ai sensi dell'art. 2059 cod. civ., integrando una sofferenza di particolare gravità e idonea a compromettere lo svolgimento della relazione affettiva, il danno psichico subìto in via riflessa dagli stretti congiunti di una paziente che abbia sviluppato uno stato depressivo a causa di un'erronea diagnosi di malattia mortale con breve aspettativa di vita, con conseguente intervento chirurgico superfluamente distruttivo).

 

Un secondo elemento da tenere in considerazione nel valutare la risarcibilità del danno esistenziale a seguito di licenziamento illegittimo, riguarda la particolare tutela offerta al lavoratore: ed infatti, si suole distinguere tra tutela cd. reale e tutela cd. obbligatoria. Nel primo caso, gli effetti del licenziamento vengono rimossi in quanto il lavoratore ha diritto ad essere reintegrato dal datore di lavoro, mentre nel secondo caso, il lavoratore ha diritto alla mera riassunzione. In entrambi i casi, è prevista una tutela risarcitoria in misura indennitaria: ciò esonera il lavoratore dalla prova di aver subito un danno dal licenziamento (che si presume), ma al contempo limita la misura del risarcimento (che corrisponde ad un certo numero di mensilità della retribuzione).

Anche qui vi è un'apertura al danno esistenziale: Cass. 7 luglio 2009 n. 15915, riconosce al lavoratore la risarcibilità del danno esistenziale ulteriore conseguenza del licenziamento illegittimo laddove allegato e provato dal lavoratore.

In questa prospettiva, può rinvenirsi una possibilità per la risarcibilità della lesione alla serenità familiare conseguente ad un licenziamento illegittimo sia per il lavoratore, sia, di riflesso, per il figlio, e ciò anche sulla scorta dell'autonomia del danno esistenziale rispetto al danno biologico.




Autore

immagine A3M

Visite, contatti P&D

Nel mese di Marzo 2022, Persona&Danno ha servito oltre 214.000 pagine.

Libri

Convegni

Video & Film