Diritto, procedura, esecuzione penale  -  Redazione P&D  -  15/04/2022

Associazione per delinquere in ambito sanitario - Giovanni Di Salvo

Condotta a forma libera e mera adesione all’accordo associativo.

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In tema di associazione per delinquere anche la normale attività lavorativa svolta da un medico professionista configura la sussistenza di una ipotesi di condotta penalmente rilevante, qualora sia realizzata, pur nella propria aderenza formale ai canoni della medesima professione, con lo scopo conclamato, o palese, di concorrere alla partecipazione mediante realizzazione di una associazione per delinquere, ai sensi dell’articolo 416 del codice penale italiano. Trattandosi esso di un reato che, per la sua realizzazione, comporta l’assunzione di una condotta a forma libera. Sottoposta unicamente alla condizione che l’agente intenda (od abbia inteso) aderire all’accordo associativo. E che il suo comportamento sia (o sia stato) funzionale, seppur parzialmente, alla realizzazione del progetto criminoso perseguito dai consociati.

Ed ove tale condotta sia (o sia stata) essenziale, seppur larvatamente, per la organizzazione della struttura associativa (quindi oltre alle altre e diverse ipotesi della promozione e della costituzione), qualifica detta partecipazione come quella di organizzatore dell’organismo associativo criminoso. Associazione finalizzata, talvolta e nello specifico, al perseguimento degli scopi eversivi e razziali, alla malpractice medica, alla truffa in danno dell’erario e delle assicurazioni. Al traffico di farmaci, al traffico di documenti e di referti sanitari, al traffico di organi. Al traffico di pazienti e di ammalati. Ed al traffico di sostanze stupefacenti.

Il 09.06.2019

Il 15.04.2022.

In allegato l'articolo integrale con note


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