-  Redazione P&D  -  19/04/2012

ASSISTENZA E PREVIDENZA: GARANZIE COSTITUZIONALI E 'DIRITTO VIVENTE' - Cass. 3560/2012

La Corte di Cassazione, Sesta Sezione Civile – L,  con ordinanza n. 3560/2012, ha statuito che:

la domanda amministrativa per astensione facoltativa dal lavoro risulta adeguatamente indicata, nel ricorso innanzi al G.L., anche solo con riferimento alla nascita del figlio, non rilevando l"indicazione della data di presentazione ed il destinatario della stessa;

l"INPS, essendo in possesso della domanda amministrativa, è in grado di esaminarla e contraddire e, comunque, di verificare la sua esistenza;

la mancata presentazione della domanda amministrativa di indennità per astensione facoltativa non può essere rilevata dal Giudice in mancanza di tempestiva eccezione del resistente;

l"onere di tempestiva contestazione, gravante sul convenuto nel rito del lavoro, assume maggiore rilievo quando convenuto sia un Ente previdenziale, non potendosi far ricadere sull"assicurato gli effetti della violazione di un dovere di vigilanza istituzionale non tempestivamente esercitato (cf: Cass. 139244/2003);

è possibile depositare documentazione nuova in appello quando essa conferma una circostanza non contestata in primo grado.




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