-  Foligno Emanuela  -  13/06/2016

Assistenza domiciliare e danno patrimoniale futuro e passato - Cass. n. 7774 del 20/04/2016 - Emanuela Foligno

 

La Corte di Cassazione, sez. III Civile, con sentenza n. 7774 del 20 aprile 2016 sancisce che il ristoro del danno patrimoniale futuro in capo alla vittima di un sinistro stradale deve essere riconosciuto anche a titolo di future collaborazioni di terzi nelle faccende domestiche e nella assistenza domiciliare parasanitaria, anche quando viene effettuato dal Giudice in via equitativa, deve evidenziare i criteri motivazionali.

Precisa, al riguardo la Corte, che la motivazione della decisione sulla liquidazione del danno patrimoniale in esame non può limitarsi ad un semplice calcolo matematico perché ciò violerebbe il noto principio del minimo di motivazione Sancito dalle Sezioni Unite (SS.UU. n. 8053/2014).

La decisione della Corte d"Appello impugnata, e finita all"esame di Legittimità, non ha specificato i presupposti a base della stima del danno patrimoniale liquidato. La Corte territoriale, infatti, si è limitata a supporre un certo numero di ore di assistenza domiciliare di cui il danneggiato avrebbe necessità, senza specificare la fonte da cui ha raccolto il dato orario retributivo e i dati relativi ai versamenti previdenziali del collaboratore-assistente domestico.

La decisione della Corte Territoriale, pertanto, è stata correttamente impugnata in quanto non percorre i principi consolidati in materia (n. 752/2002) volti ad evitare che la decisione sia arbitraria e, come tale, elusa a ogni controllo.

La Suprema Corte, sempre nella sentenza oggetto di esame, ribadisce un altro importante principio di recente analisi (n. 24205/2014) circa l"applicabilità dell"art. 2056 c.c.

In particolare i Giudici di Legittimità ritengono che la liquidazione del danno patrimoniale futuro possa avvenire sulla base dell"id quod prerumque accidit, di fatti notori e di massime di esperienza, come ad esempio la circostanza che un soggetto non in grado di provvedere alle proprie esigenze, ricorra ad un infermiere, ad un assistente sanitario, ecc..

Specificano anche che il danno permanente futuro deve essere liquidato o in forma di rendita, o in forma di capitalizzazione, ovvero moltiplicando lo stimato danno annuo per il numero di anni per cui verrà sopportato. Ipotesi, quest"ultima, per l"incertezza dell"aspetto temporale, fragile.

 Il danno patrimoniale passato, invece, può certamente essere liquidato in via equitativa, ma in tale caso, il Giudice deve accertare la concreta sussistenza, non potendo ricorre a ragionevoli previsioni poiché il danno è già avvenuto.

In definitiva, quando il danneggiato richiede il risarcimento del danno patrimoniale passato per spese di assistenza, deve fornirne la dimostrazione. Tale posta di danno, infatti, già maturata al momento della domanda di liquidazione, è costituita dalla spesa sostenuta e non dalla necessità di sostenerla in futuro.

Inoltre, aggiungono gli Ermellini, nella liquidazione del danno patrimoniale per l"assistenza al proprio domicilio, bisogna senz"altro detrarre gli eventuali benefici previdenziali spettanti alla vittima a titolo di indennità di accompagnamento, oltre a eventuali benefici stabiliti dalla legislazione regionale, poiché, diversamente, avverrebbe una duplicazione risarcitoria.

 

 




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