-  Santuari Alceste  -  10/05/2015

ASP: NO ALLO SCORRIMENTO DELLA GRADUTORIA – Corte Conti FVG 27/15 – Alceste SANTUARI

Le Aziende di Servizi alla Persona sono enti pubblici

Nelle P.A. si può fare ricorso allo scorrimento della graduatoria

Non si può tuttavia attivare questa opzione per posti di nuova istituzione nella pianta organica

 

La Sezione di Controllo della Corte dei Conti Friuli Venezia Giulia, con la delibera 27/2015/PAR del 27 marzo 2015, ha ribadito che:

  1. Le ASP, derivanti dalla trasformazione delle ex IPAB, ai sensi dell"art. 10, l. n. 328/2000 e successivo decreto attuativo, d. lgs. n. 207/2001, hanno indubbiamente natura giuridica di diritto pubblico;
  2. In quanto tali, pur godendo di una speciale autonomia statutaria, imprenditoriale, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, restano organismi gestionali soggetti ai vincoli pubblicistici in materia di reclutamento di personale.

Nel caso di specie, la presidente di una ASP regionale ha chiesto alla sezione di controllo di esprimersi sulla possibilità di ricorrere alla graduatoria già presente all"interno dell"ente per coprire un (nuovo) posto di infermiere che si è reso necessario prevedere all"interno della struttura di accoglienza.

I giudici contabili, pur riconoscendo in linea generale l"efficacia delle graduatorie concorsuali anche per la copertura di ulteriori posti rispetto a quelli messi a concorso, riconosce che tale possibilità non può esercitarsi nel caso di copertura di un posto di nuova istituzione nell"organico dell"ASP. La contrarietà della Sezione nasce dalla circostanza secondo la quale una P.A. potrebbe essere indotta a modifica la propria pianta organica al fine di assumere un candidato inserito in graduatoria e, dunque, già noto, eludendo per questa via il principio in base al quale l"accesso ai pubblici impieghi avviene, di norma, tramite pubblico concorso (art. 97 Cost.).

I giudici, al riguardo, richiamano l"art. 91, quarto comma, TUEL che stabilisce che le graduatorie concorsuali della P.A. rimangono efficaci per tre anni dalla data di pubblicazione per l"eventuale copertura dei posti che si vengano a rendere successivamente vacanti e disponibili, ma – attenzione – "fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all"indizione del concorso medesimo". Esprimendo questa posizione, la Sezione di controllo richiama, dandone ampio risalto, la sentenza del Consiglio di Stato n. 4119/2014, nella quale i giudici di Palazzo Spada affermano che "l"esclusione dello scorrimento della graduatoria concorsuale per la copertura di posti di nuova istituzione o trasformati, sebbene prevista dall"art. 91, comma 4, del dlgs 267/2000, costituisce regola espressiva di un principio generale applicabile anche alle altre Amministrazioni pubbliche e, quindi, anche alle Aziende sanitarie locali".

In ultima analisi, la Sezione ritiene che l"obiettivo di risparmio della spesa pubblica evidenziato nella richiesta di parere da parte dell"ASP istante, debba essere sacrificato in favore dell"esigenza prioritaria di salvaguardare la tutela del principio del pubblico concorso nelle assunzioni, quale strumento di equità e di trasparenza dell"agire della P.A., nel cui novero deve essere ricompresa anche l"Azienda di Servizi pubblici alla persona (ASP).




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