-  Casoria Elisa  -  04/08/2015

ASCOLTO DEL MINORE – Professional – Elisa CASORIA

Come si procede all"ascolto del minore?

CASO: un minore è ascoltato nell"ambito di un procedimento nel quale deve essere adottato un provvedimento che lo riguarda. Come si svolge tale ascolto?

DISCIPLINA: l"art. 336 bis c.c. (introdotto dal D.Lgs. 28-12-2013 n. 154) prevede l"ascolto del minore che abbia compiuto dodici anni e anche di età inferiore ove capace di discernimento (ossia con attitudine a riconoscere quanto avviene al di fuori della sua sfera personale) nell"ambito dei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. La norma, letta congiuntamente all"art. 315 bis c.c. (inserito dalla l. 10.12.2012 n. 219), esprime il criterio generale attualmente vigente in base al quale il minore ha il diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure nelle quali ha un interesse. Soggetti deputati all"ascolto sono: il presidente del tribunale o il giudice da esso delegato, anche con l"ausilio di esperti o altri ausiliari; l"ascolto deve essere informato ossia il minore deve ricevere dal giudice, in modo pertinente alla sua età e al suo grado di sviluppo, tutte le informazioni sulla natura del procedimento e sugli effetti dell"ascolto.

In base alla normativa in esame l"ascolto del minore è obbligatorio, ragion per cui il mancato adempimento deve essere sorretto da un"espressa motivazione da parte del giudice, che giustifichi il contrasto con il superiore interesse del minore o la manifesta superfluità dell"ascolto.

La presenza dei genitori, dei difensori delle parti, del curatore speciale del minore, del pubblico ministero deve essere autorizzata dal giudice, al quale è possibile altresì proporre argomenti e temi di approfondimento prima dell"inizio dell"ascolto. Occorre anche tener presente che il d.lgs. n.154/2013 in vigore dal 7.02.2014 ha introdotto nell"ordinamento l"art 38 bis disp. att. c.c. ove è previsto che: "Quando la salvaguardia del minore è assicurata con idonei mezzi tecnici, quali l"uso di un vetro specchio unitamente ad impianto citofonico, i difensori delle parti, il curatore speciale del minore, se già nominato, ed il pubblico ministero, possono seguire l"ascolto del minore, in luogo diverso da quello in cui egli si trova senza chiedere l"autorizzazione del giudice previsto dall"art 336 bis secondo comma c.c.".

L"ascolto consente l"acquisizione delle dichiarazioni e opinioni del minore su una questione che lo interessa e dello stesso è redatto processo verbale ovvero è effettuata registrazione audio video.

COME FARE: il giudice procederà all"ascolto del minore con le modalità di cui al combinato disposto degli artt. 336 bis c.c. e 38 bis disp.att.c.c.

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Ascoltare un minore significa cercare di comprendere le sue esigenze, le sue aspettative, i suoi desideri, i suoi timori, i suoi bisogni. L"ascolto si differenzia dall"audizione, in quanto quest"ultima presuppone delle domande, mentre l"adempimento in esame è finalizzato a cogliere i messaggi spontanei del minore, ad acquisire la sua opinione. In tal modo questi può esprimere il suo vissuto, le sue istanze psicologiche e di assistenza e prendere parte effettiva a procedure ove devono assumersi provvedimenti nel suo interesse.

L"ascolto del minore è estraneo al sistema delle prove. Non è assunzione di testimonianza, in quanto quest"ultima ha come contenuto il racconto di fatti storici ed esclude valutazioni, opinioni, racconto di desideri ed emozioni. Il giudice, tramite l"ascolto, ha l"opportunità di percepire con immediatezza, attraverso la voce del minore e nella misura consentita dalla sua maturità psicofisica, l"esigenza di tutela dei suoi primari interessi e allo stesso tempo il minore può esercitare il  diritto di esprimere il suo pensiero nella sede processuale.

Occorre chiarire che il giudice resta libero di decidere in modo difforme dai desideri del minore, motivando ossia spiegando le ragioni per le quali non può accogliere le sue richieste. In tal senso, è importante fargli capire, prima dell"ascolto, che gli esiti del procedimento non saranno necessariamente conformi a quanto da lui espresso o richiesto. Le ipotesi nelle quali si può non procedere all"ascolto del minore sono due: manifesta superfluità dell"ascolto e contrasto con il superiore interesse del minore, entrambe valutate e motivate dal giudice con riferimento al caso concreto. Si ritiene che la conseguenza processuale del mancato ascolto sia la nullità assoluta del procedimento, insanabile e rilevabile in ogni stato e grado del processo.

Circa il luogo e i tempi dell"ascolto, esso deve svolgersi a porte chiuse e in un ambiente adeguato, fuori dell"orario scolastico, in luoghi e con modalità poco formali, al fine di evitare turbamenti al minore. Attualmente i Tribunali per i minorenni dispongono di stanze attigue con vetro specchio e impianto citofonico e di ambienti informali, mentre per quanto concerne i Tribunali ordinari occorrerà attrezzarsi per dare concreta attuazione alla nuova normativa, ascoltando il minore con modalità tali da garantire allo stesso serenità, contraddittorio e diritto di difesa.




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