-  Scozzafava Guendalina  -  17/07/2015

ASCOLTATE IL BENEFICIARIO - Guendalina SCOZZAFAVA

Dopo i decreti copia e incolla, dopo le interdizioni travestite, dopo i ricorsi che spariscono nel nulla e i fascicoli fantasma, la novità dell'estate 2015 è la mancata audizione del beneficiario.

Nonostante l'art.407 della legge 6/2004 che, senza alcun rischio interpretativo, dispone che "il giudice deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce" proprio allo scopo di garantire da un lato la valutazione dello stato di bisogno, dall'altro l'espressione delle volontà e dei desiderata dell'interessato al procedimento, sta divenendo prassi diffusa la non audizione del beneficiario, anche laddove questa sarebbe possibile e priva di condizioni ostative.

È il caso, ad esempio del signor O.E che attende la chiamata del giudice tutelare perché vuole proprio dirglielo che l'amministratore di sostegno lui lo vuole perché alcune cose non ce la fa a farle da solo, un po' per colpa di "quelle pastiglie che prendo e che il mio psichiatra non vuole togliermi", ma che per lui è importante continuare a lavorare, a fare la spesa il sabato pomeriggio insieme alla vicina di casa, andare in vacanza con gli amici del centro diurno e ogni tanto andare a comprarsi i vestiti in quel negozio lontano lontano, ma dove sono tanto gentili con lui.

Il signor O.E non parlerà con il giudice tutelare, il suo decreto di nomina è già arrivato e lui non lo ha ascoltato nessuno, di conseguenza nel suo decreto non ci sono spazi lasciati alle sue autonomie e ai suoi desideri.

Il giudice tutelare ha emesso un decreto molto restrittivo della capacità d'agire del signor O.E forse perché la patologia psichiatrica rievoca spettri, paure intime, terrore dell'ignoto ed è dinnanzi a questa tempesta emozionale che talvolta si attivano "naturali" meccanismi di difesa i cui risvolti sono limitativi, castranti ed interdittivi.

Eppure sarebbe bastato conoscerlo il signor O.E per capire, con gran facilità, che quegli spazi per lui così importanti contengono urla di dignità, piccole autonomie vitali, significati esistenziali estremamente necessari.

Non comprenderà le decisioni contenute nel suo decreto il signor O.E e si sentirà legittimato a stare un po' peggio e a sentirsi meno persona del giudice tutelare che ha disposto della sua vita senza neanche voler sentire cosa dicono i suoi occhi.

L'elenco delle persone che come il signor O.E non trovano spazi per rappresentare al giudice tutelare le proprie fragilità e le proprie autonomie sta registrando dei crescendo rilevanti per i quali è opportuno, doveroso e dovuto fermarsi a riflettere perché è vero che laddove sussistano giustificati motivi e si rappresenti la necessità di procedere con la nomina di un amministratore di sostegno, il giudice tutelare può prescindere l'audizione del beneficiario, così come anche stabilito dal Tribunale di Modena con decreto del 21/3/2005.

Ciò però non può divenire, come frequentemente accade, la prassi procedurale poiché, come ricorda anche la Corte di Cassazione Sez. I civile n. 14190 del 5/6/2013, parti necessarie al procedimento di amministrazione di sostegno sono beneficiario, ricorrente e le altre persone , indicate nel ricorso, che a valutazione del giudice detengano delle informazioni utili ai fini del provvedimento che si intende adottare.




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