-  Santuari Alceste  -  25/03/2013

ART. 9, D.L. 95/12: SCADENZE E PROCEDURE. QUALCHE SUGGERIMENTO – Alceste SANTUARI

L"iter (non completato)

Il comma 2 dell"art. 9 prevedeva un accordo, da approvare entro il 7 ottobre 2012, in sede di Conferenza Unificata volto alla ricognizione dei soggetti interessati dalla norma. Il comma 3 prevedeva che per l"attuazione del percorso di razionalizzazione fosse sancita una intesa in sede di Conferenza Unificata, atta all"individuazione di criteri e tempi attuativi nonché alla definizione delle modalità di monitoraggio della disposizione. Tale accordo non è stato sancito.

Le previsioni normative

In assenza delle misure indicate nei commi 2 e 3, sembra opportuno allora svolgere qualche osservazione circa gli adempimenti che gli enti locali sono chiamati a svolgere per uniformare il "perimetro" delle loro attività e degli interventi alle previsioni di cui all"art. 9.

Comma 1

Ricordiamo che il comma 1 dell"art. 9 stabilisce che Regioni, Province e Comuni "sopprimono o accorpano" enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, ovvero "assicurano la riduzione dei relativi oneri finanziari in misura non inferiore al 20%" dei soggetti che, al 7 luglio 2012, esercitano anche in via strumentale "funzioni fondamentali" (art. 117, c. 2, lett. p) Cost.) o "funzioni amministrative spettanti ai sensi del 118 Costituzione a Comuni, Province e Città metropolitane".

Comma 4

Il comma 4 dispone comunque che se gli enti locali alla data del 7 aprile 2013 non hanno dato attuazione a quanto disposto dal comma 1 – evidentemente non considerando la ricognizione ed i relativi precetti rimandati alla Conferenza Unificata di cui ai commi 2 e 3 - i soggetti ivi individuati siano soppressi ed i relativi atti nulli.

Si tratta – come è facile intendere – di una disposizione che crea non solo perplessità sotto il profilo per così dire "sistemico", ma anche notevoli difficoltà operative.

Comma 6

Il comma 6 vieta agli enti locali di istituire enti, agenzie ed organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica per l"esercizio di una o più funzioni fondamentali e di funzioni amministrative loro conferite ai sensi dell"articolo 118 Costituzione.

Una possibile interpretazione

Nel panorama complesso ed articolato che caratterizza i servizi pubblici locali e il ruolo egli enti locali, le disposizioni dell"art. 9 debbono essere interpretate in modo coerente con le vigenti e specifiche norme inerenti la modalità di gestione dei diversi servizi degli enti locali. Modalità che chiamano in causa direttamente proprio gli uffici e le responsabilità degli enti locali medesimi. 

Le scelte da operare

Come comportarsi dunque? Nell"ambito della propria autonomia, gli enti locali, attivando le opportune sinergie e collaborazioni, dovranno quindi individuare quali soggetti rientrano ovvero sono esclusi dalla disposizione del comma 6 e come procedere conseguentemente facendo ricorso ai principi di prudenza, omogeneità, ragionevolezza e sistematicità. Il riferimento al principio di autonomia appare come strategico, soprattutto alla luce dell"intervento del giudice costituzionale, che con la sentenza n. 199/2012 ha "abrogato" l"intera disciplina riguardante i servizi pubblici locali, riaffermando proprio l"autonomia decisionale degli enti locali. Omogeneità e sistematicità indicano due riferimenti che richiamano la necessità per gli enti locali di svolgere le opportune verifiche non solo in ordine alle scelte "cogenti" da attuare nell"immediato, ma anche (e forse soprattutto) circa le strategie organizzative e gestionali da mettere in campo.

La disposizione – lo ricordiamo - riguarda enti, organismi, ecc. che svolgono funzioni fondamentali di cui all"articolo 117 secondo comma lettera p) della Costituzione o funzioni amministrative spettanti a Comuni, Province e città metropolitane ai sensi dell"articolo 118 della Costituzione. A ciò si aggiunga che il comma 6 impiega l"espressione "oneri finanziari", che sembra potersi riferire a "forme contributive e sussidiarie di natura continuativa o periodica ovvero a fondo perduto". In altri termini, l"obiettivo è quello di incidere sugli organismi, aziende, ecc. rientranti nel "perimetro" degli enti locali e che da questi sono "alimentati".

Pertanto l"ente locale, possibilmente entro il 7 aprile 2013, dovrebbe effettuare, attraverso una specifica delibera, una ricognizione dei soggetti di cui sopra, decidendo se:

  1. procedere alla loro soppressione;
  2. procedere al loro accorpamento;
  3. ridurre gli "oneri finanziari" in misura non inferiore al 20%.

Quando è possibile sopprimere?

E" ragionevole sostenere che la soppressione potrà essere disposta per quei soggetti sui quali l"ente eserciti un controllo esclusivo o quantomeno tale da consentire al comune di determinare la fine anticipata del soggetto.

Come è possibile accorpare?

Si possono svolgere considerazioni analoghe per quanto riguarda l"opzione di accorpamento, aggiungendo che l"accorpamento risulta razionalmente possibile solo con riferimento ad enti che presentino caratteristiche similari (natura, funzioni, composizione, ecc.). Infatti, si può immaginare che un accorpamento sia funzionale e possa far conseguire un esito positivo ed utile all"ente locale solo se le organizzazioni, agenzie, et similia presentino caratteristiche similari.

Quali soggetti escludere?

Affrontati gli aspetti relativi alle realtà da sopprimere ovvero da accorpare, rimane da affrontare la questione dei soggetti esclusi dalle previsioni normative. L"art. 9 sembra escludere dall"obbligo di soppressione e/o di accorpamento i soggetti che non svolgono funzioni fondamentali o amministrative dei Comuni.

Si aggiunga che il comma 1 bis stabilisce espressamente che dal processo di revisione, accorpamento, dismissione, ecc. sono escluse le Aziende speciali, gli enti e le Istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali, educativi e culturali.

Risultano altresì esclusi dalla previsione normativa i soggetti disciplinati da specifiche norme nazionali o regionali che prevedono una partecipazione obbligatoria degli enti locali per l"esercizio di specifiche funzioni, quali, per esempio, enti d"ambito idrico, rifiuti, ecc.

Esclusioni e società partecipate

Si ricorda che l"art. 9 non si applica alle società partecipate dagli enti locali, in quanto le stesse risultano già oggetto di specifiche disposizioni in materia di vincoli, divieti e dismissioni.


In questo senso, infatti,

  1. le c.d. società strumentali sono regolate dall"articolo 4 del d.l. 95/12;
  2. quelle che erogano servizi di interesse generale rientrano nella previsioni della normativa comunitaria e del d.l. n. 179/12;
  3. per le altre società il comma 7 dell"art. 9 del dl 95/2012 stabilisce che si applichi l"art. 14 c. 32 del d.l. n. 78/2010, riguardante il divieto per i comuni di detenere partecipazioni in alcune società, secondo la dimensione demografica delle amministrazioni partecipanti.


Quindi, le società che gestiscono servizi di interesse generale, fermo restando i succitati limiti demografici, non sono soggette né al richiamato art. 9, né all"art. 4, dl 95/2012, poiché esse sono fatte salve da entrambi.

Le aziende speciali

Da ultimo, risulta utile ricordare che la norma ammette la possibilità di mantenere espressamente le Aziende speciali e le Istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali, educativi e culturali. Muovendo dal favor legislativo verso questo tipo di aziende, si può affermare che esse siano escluse sia dalla ricognizione inerente i rapporti in essere di cui all"art. 9 sia dalle previgenti e specifiche disposizioni riguardanti vincoli, divieti e limitazioni.

Le aziende speciali, dunque, confermano il loro regime "speciale", configurazione che deve comunque essere attentamente valutata e soppesata in ragione dello specifico ambito territoriale in cui essa opera e della sua compagine, in specie quando "partecipata" da più enti locali.

 




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