-  Comand Carol  -  29/12/2012

ANCORA UNA PRONUNCIA DELLA CORTE COST. SULLA CACCIA - Corte Cost. n. 278/12 - Carol COMAND

L'ultima pronuncia depositata dalla Corte Costituzionale in tema di caccia per l'anno 2012 vede sottoposta a censura la legge della provincia autonoma di Bolzano n. 14 del 1987 per come modificata dalla l.p. n. 14 del 2011.

Le questioni comprendono vari aspetti della disciplina considerata, fra i quali, l'esclusione del piccione domestico inselvatichito dalla fauna selvatica, la modifica del calendario previsto dal piano nazionale nonché l'abolizione del silenzio venatorio.

Avversata dal ricorrente anche l'istituzione di un fondo di garanzia per l'eventuale indennizzo di danni arrecati alle colture agricole e forestali dalla fauna selvatica alimentato dagli stessi soggetti abilitati all'esercizio della caccia -attraverso un contributo finanziario annuale che parrebbe obbligatorio-. Soggetti per i quali, peraltro, l'art. 13 della menzionata l.p. non prevede più, come regola, il rilascio del tesserino di caccia ma quello di un semplice permesso.

Tale impostazione, consentirebbe, ad avviso del legislatore provinciale, di esercitare sia la caccia in forma vagante che quella mediante appostamento fisso.

Si ritiene poi illegittima l'ipotetica predisposizione, per le modalità relative alla sua adozione, di un piano di abbattimento della nutria.

Le censure relative ad altre disposizioni ed inerenti alla valutazione di incidenza di piani o progetti -sui siti individuati e qualificati come "natura 2000"- sono state di fatto successivamente superate da un precedente intervento della Corte (sent. 151/2011) e la competenza legislativa sul punto, risulta rientrare fra le esclusive potestà statali.

La difesa delle Presidenza del consiglio conclude ricordando come la "disciplina unitaria del bene complessivo ambiente" sia rimessa in via esclusiva allo Stato e venga a prevalere su quella dettata dalle regioni o dalle province autonome in materia di competenza propria. Quest'ultima ad avviso del ricorrente riguarderebbe interessi diversi poiché inerenti all'utilizzo dell'ambiente.

La difesa della Provincia costituita ritiene, fra l'altro, che le norme dettate dallo Statuto della regione legittimino l'adozione di tale normativa e ritiene altresì di non aver violato, con le sue disposizioni, i livelli di protezione risultanti dalle convenzioni internazionali o dalle norme comunitarie.

La provincia ritiene inoltre che la legge Statale 157/92 non sia norma fondamentale delle riforme economico-sociali, necessaria ai fini della legittimità del giudizio de quo.

Estintasi la parte di ricorso inerente l'istituzione del fondo di garanzia -ora pacificamente ammesso- per intervenuta mutazione del quadro normativo di riferimento e successiva rinuncia, accettata, della domanda giudiziale sul punto, la Corte procede all'esame delle altre questioni.

Premesso che, secondo quanto rilevato dalla presidenza del Consiglio, la normativa economico-sociale in discussione (157/92 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio ) ai fini del giudizio di legittimità della normativa provinciale, si porrebbe come "norma Statale interposta per finalità di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema" ai sensi dell'art. 117 co. 2 lett. s), la Corte osserva che le norme impugnate e relative alla potestà legislativa provinciale primaria in materia di caccia "interagiscono, per naturale coincidenza degli ambiti competenziali con l'attribuzione esclusiva dello Stato in materia di ambiente ed ecosistema".

I principi elaborati dallo Stato in questa materia, data la loro possibile ampiezza, potrebbero giungere a coinvolgere altri beni giuridici "aventi ad oggetto componenti od aspetti del bene ambiente" concernenti diversi interessi giuridicamente tutelati nell'ambito di altre competenze legislative.

Ribadito, il carattere di trasversalità e primazia ed individuati i rigorosi limiti di scelta, provinciale in questo caso, la Corte ritiene dunque di dover accogliere le censure proposte alla legge per ciò che concerne:

- l'esclusione dalla nozione di fauna selvatica dei piccioni domestici inselvatichiti che li sottrarrebbe dalla normale tutela statale

- uno specifico calendario venatorio per la volpe ed il cinghiale, la pernice bianca e la lepre bianca in quanto comunque più ampio di quello consentito, superando i limiti di prelievo ai sensi dell'art. 18 l. 157/92 in contrasto con l'art. 117 co. 2 lett. s) cost.

- il comma 1 bis dell'art. 4 l.p. n. 14/87 laddove prevede l'abolizione del silenzio venatorio non sia osservato con riferimento a merlo, cesena e tordo bottaccio

- l'estensione del calendario venatorio per merlo e lepre comune

- la possibilità di esercitare indiscriminatamente la caccia in forma vagante piuttosto che mediante appostamento fisso (di norma la scelta relativa a diverse modalità di caccia comporta un'alternativa), cumulo che potrebbe "mettere in crisi la consistenza delle popolazioni della fauna selvatica"

e la caccia selettiva della nutria a prescindere da metodi ecologici consentiti.

 

La sentenza è consultabile presso il sito della Corte costituzionale.




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