-  Santuari Alceste  -  10/08/2015

ANCHE LE RE-INTERNALIZZAZIONI DEVONO RISPETTARE I VINCOLI DI SPESA – Corte Conti Lombardia 246/15 – Alceste SANTUARI

Dalla società in house alla re-internalizzazione del personale

L"ente locale deve comunque rispettare i limiti di spesa previsti in materia di personale

L"ente locale deve adempiere a quanto stabilito dalla l. 190/2014

 

La Corte dei Conti, sezione di controllo per la Lombardia, con la deliberazione n. 246/PAR/2015 del 13 luglio 2015, ha affermato il principio che in caso di reinternalizzazione di un servizio a seguito di retrocessione del corrispondente ramo d"azienda, l"ente locale che proceda ad assumere i dipendenti della società in house è soggetto a tutti i limiti di spesa previsti in materia di personale per il caso di nuove assunzioni.

La deliberazione della Sezione lombarda affronta il tema alla luce dell"art. 1, comma 424, della legge di Stabilità 2015. Si ricorda che l"articolo in parola ha stabilito di vincolare le risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato degli enti locali all"obiettivo di ricollocare il personale soprannumerario, con l"obbligo di destinare il budget delle assunzioni relativo agli anni 2015 e 2016 alle specifiche finalità individuate dal suddetto comma 424.

Il regime introdotto dalla legge di stabilità è stato oggetto di disamina dalla delibera n. 19/SEZAUT/2015/QMIG del 16 giugno 2015: in quell"occasione, i giudici contabili hanno tra l"altro rilevato che "nel comma 424 la finalità derogatoria concretamente riferibile alla priorità della ricollocazione discende dalla specifica e temporanea esigenza di riassorbimento del personale soprannumerario". Una volta soddisfatta questa esigenza, la medesima disposizione normativa stabilisce, ancorché implicitamente, la riespansione della disciplina ordinaria, fatta salva la completa ricollocazione del personale in esubero.

Nel caso di specie, il comune istante ha chiesto alla Sezione regionale "se sia possibile effettuare una reinternalizzazione dei servizi precedentemente affidati alla società in house (retrocessione del ramo d"azienda) con conseguente trasferimento del personale a suo tempo ceduto alla società, il quale verrebbe ritrasferito nei ruoli dell"ente locale avvalendosi dei budget assunzionali 2015 e 2016 o se, tali budget, debbano anche in questo caso essere riservati alla ricollocazione delle unità soprannumerarie del personale delle province".

I giudici contabili, richiamando una precedente deliberazione della Sezione Riunite (cfr. n. 4/CONTR/12 del 3 febbraio 2012), hanno ribadito che deve ritenersi "pacifico in seno alla giurisprudenza contabile il principio" secondo il quale gli enti locali che procedono ad assumere il personale delle società in house "soggiacciono a tutti gli stessi limiti di spesa per il personale che vincolano gli enti che attivano una nuova assunzione al di fuori di un procedimento di reinternalizzazione di un servizio".

Si ricorda che la delibera n. 19/2015 sopra citata specifica che, tuttavia, la presenza di eventuali condizioni eccezionali dell"ente non giustifica la deroga alla previsione normativa di cui al comma 424, poiché la norma "è concretamente riferibile alla priorità della specifica e temporanea esigenza della ricollocazione del persone soprannumerario degli enti destinatari del riordino ex legge n. 56/2014" (le province).

Applicando il principio di diritto affermato dalla Sezione delle Autonomie al caso di specie, la Sezione lombarda ha ritenuto che "se l"ente locale deve coprire posti in organico per i quali è necessaria una specifica professionalità per garantire l"espletamento del servizio reinternalizzato, l"ente può assumere solo nei modi indicati dal comma 424". Soltanto laddove venisse "constatata l"inesistenza di tali professionalità tra le unità soprannumerarie da ricollocare, l"ente potrà procedere ad assumere nei modi ordinari." I giudici contabili specificano, comunque, che si tratta di una ricerca che "va riferita non al solo personale della Provincia di appartenenza, ma a tutto il personale delle Province interessate alla ricollocazione come individuato ai sensi del comma 422 dell"art. 1 della legge 190/2014". Dunque, solo in quest"ultima particolare ipotesi l"ente potrà procedere a reinternalizzare il personale della società in house e sempre che, ovviamente, sussistano tutti i presupposti che ne consentano la reinternalizzazione (ad esempio, assunzione a suo tempo del personale mediante selezione pubblica).




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