-  Menin Alessandro  -  18/11/2015

ANCHE A VENEZIA APPLICATE LE TABELLE MILANESI - Trib. Venezia n. 3191/2015 - Alessandro MENIN

Responsabilità civile

Risarcimento del danno non patrimoniale

Tabelle di Milano

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Decisione sintetica, ma nella sua asciuttezza dirompente.

Nella recente sentenza in commento (a quanto risulta, al momento unica), il giudice veneziano, senza tanti giri di parole, utilizza le tabelle di Milano per calcolare il risarcimento non patrimoniale dovuto ad una signora infortunatasi a bordo di un autobus, che, ancora in sosta e con le porte aperte, era improvvisamente sobbalzato in avanti facendola cadere insieme ad un'altra persona.

Ricordate le diverse pronunce della Suprema corte che, dal 2011 all'anno in corso, hanno più volte richiamato la necessità di uniformare i parametri di liquidazione dei danni fisici in attesa di un intervento legislativo, il magistrato non ci ha pensato due volte e, in aperta rottura con il passato, ha esplicitamente applicato le "tabelle milanesi".

Il fatto non passa in secondo piano, posto che, con vera ostinazione, il Tribunale della Serenissima ha incessantemente osteggiato l'applicazione delle tabelle di Milano, utilizzando sempre e comunque quelle elaborate dall'osservatorio civile lagunare, il cui ultimo aggiornamento risale al 2013.

Ciò anche in contrasto con le indicazioni che, a più riprese, sono venute dalla Corte d'Appello di Venezia, ove sempre più spesso hanno trovato riforma le decisioni di primo grado con l'applicazione dei parametri ambrosiani (qui ricordiamo la famosa sentenza n. 1648 del 21 luglio 2014, sulla quale è pubblicato in questo sito un brillante commento dell'avv. Nicola Todeschini), a volte anche su rinvio espresso della Suprema Corte, che in alcune occasioni non ha mancato di cassare le decisioni di secondo grado veneziane (non ultima la recentissima sentenza n. 16992 del 20 agosto 2015, pubblicata su www.foroitaliano.it).

V'è da augurarsi che questa decisione non rimanga isolata, ma sia la prima testimonianza di una rivoluzione nella prassi risarcitoria lagunare, con l'abbandono del "campanilismo" liquidativo e l'adozione delle tabelle milanesi, da considerarsi (non solo a parere di chi scrive) l'unico criterio di liquidazione che assicura equità e parità di trattamento, l'unico parametro in grado di consentire che casi eguali non siano trattati in modo diseguale.




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