Per quanto concerne, in particolare, le attestazione del direttore provinciale dell'ente richiedente, è stato notato che
“....l'attestato scritto del direttore di una sede provinciale dell'Inps riguardo all'ammontare dei contributi previdenziali dovuto dal datore di lavoro all'istituto costituisce prova idonea per l'emissione della ingiunzione di pagamento ai sensi dell'art. 635 comma 2 c.p.c. (cfr., amplius, "Il procedimento di ingiunzione", Cedam, Padova 2010) e ciò in quanto il superiore gerarchico ha il potere di sostituirsi al funzionario incaricato nell'attestare l'effettività dell'accertamento eseguito e dei suoi risultati, a conclusione di un procedimento amministrativo interno....”;
Cassazione civile , sez. lav., 19 novembre 1996, n. 10104 Donà c. Inps Giust. civ. Mass. 1996, 1540 - conforme - Pretura Salerno, 31 maggio 1986 Crica c. Inps Informazione previd. 1987, 593 (s.m.) - conforme - Pretura Genova, 01 giugno 1992 Ferrari c. Inps Informazione previd. 1993, 935 – conforme - Pretura Como, 24 settembre 1985 Soc. Campione c. Inps Informazione previd. 1985, 1324. Cassazione civile , sez. lav., 14 gennaio 1985, n. 57 Bevilacqua c. Inps Giust. civ. Mass. 1985, fasc. 1 Informazione previd. 1985, 499
nonché, in relazione alla costituzionalità dell'assunto, che
“...l'attestazione di credito contributivo rilasciata dal direttore della sede provinciale di un ente assicurativo deve essere qualificata, ai fini ingiunzionali, come la sintesi di un preventivo accertamento, la risultante di un procedimento di verifica con valore di prova scritta a favore degli enti previdenziali ed assistenziali. Di conseguenza è infondata la sollevata questione di costituzionalità nei riguardi dell'art. 635 c.p.c. promanando l'accertamento della sede I.N.P.S. dalla valutazione di atti e fatti cui il debitore può controdedurre nella fase preliminare...”.
Pretura Treviso, 18 dicembre 1985 Poidimani c. Inps Informazione previd. 1986, 777.
Si è, inoltre, precisato che
“...in tema di crediti derivanti da omesso versamento dei contributi previdenziali e o assistenziali, ove l'attestazione del direttore della sede provinciale dell'ente creditore rechi, a sostegno della pretesa creditoria, disposizione difforme da quella indicata nel ricorso per decreto ingiuntivo - nella specie le disposizioni concernenti la morosità, ex art. 4, comma 1 lett. a, legge n. 48 del 1988, in luogo delle disposizioni concernenti l'evasione contributiva, ai sensi del medesimo articolo, sub lett. c - nessuna rilevanza decisiva può annettersi all'inesatta indicazione, atteso che il debitore ha avuto, anche per effetto della tempestiva notifica del verbale di accertamento, ampia possibilità di risalire alla fonte dell'obbligazione e di spiegare tutte le proprie difese....”.
Cassazione civile , sez. lav., 11 ottobre 2004, n. 20118 Sassano c. Inps Giust. civ. Mass. 2004, 10
Ulteriormente, in argomento,
“...l'attestato scritto del direttore di una sede provinciale dell'I.N.P.S., con riguardo all'ammontare dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro all'istituto, costituisce prova idonea, per l'emissione di ingiunzione di pagamento a carico di detto debitore ai sensi dell'art. 635, comma 2, c.p.c., che indica senza alcuna necessità delle ulteriori condizioni richieste per i crediti dello Stato e degli enti soggetti a sua tutela o vigilanza dal comma 1 della stessa norma come specifiche prove idonee a tal fine gli accertamenti eseguiti dall'ispettorato del lavoro e dai funzionari degli enti, dato il potere del superiore gerarchico di sostituirsi al funzionario incaricato nell'attestare l'effettività dell'accertamento eseguito e dei suoi risultati, a conclusione di un procedimento amministrativo interno....”;
Cassazione civile , sez. lav., 18 agosto 1983, n. 5388 Laboratorio Guidi c. Inps Giust. civ. Mass. 1983, fasc. 8
“...va dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo emesso dal pretore a seguito di ricorso dell'INPS che genericamente indica come causale, un credito per omissione contributiva relativa alla cassa assegni familiari e relative sanzioni civili, contenuta in un'attestazione del direttore della sede INPS senza altro specificare. Infatti, se è vero che ai sensi dell'art. 635 c.p.c. costituisce prova dell'esistenza del credito l'attestazione del direttore INPS, è anche vero che, ai fini della specificità dell'intimazione, debba sussistere un riferimento più particolareggiato che metta in condizioni il debitore di conoscere la causa del credito (arg. ex art. 638 e 125 c.p.c.).....”;
Pretura Alessandria, 14 febbraio 1983 Bausone c. Inps Orient. giur. lav. 1983, 1016 (s.m.)
“....a norma dell'art. 635 c.p.c. l'attestazione rilasciata dal direttore di sede provinciale dell'I.N.P.S. costituisce prova idonea alla ingiunzione giudiziale di pagamento, perché l'accertamento contenuto in detta documentazione è la risultante di un procedimento di verificazione compiuto da altri funzionari dell'istituto in merito all'esistenza ed all'ammontare del credito....”.
Pretura Bergamo, 01 agosto 1981 Soc. LIBE c. Inps Prev. soc. 1982, 668.